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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1833/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MICCO ALFONSO e dall'avv.
SCARPARO ALESSANDRA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAPPELLARI EUGENIO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Stanghella (PD), via Primo Maggio n. 13/A viene assegnata alla moglie sig.ra
3) Le figlie minori, e vengono affidate CP_1 Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, che potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza e collocazione prevalente presso la madre nella casa CP_1 coniugale sita in Stanghella (PD), via Primo Maggio n. 13/A. Le decisioni di maggiore interesse
1 relative alle figlie e saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, la formazione religiosa, decisioni che dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. 4) Il mobilio comune presente nella casa familiare sarà trattenuto dalla Sig.ra 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé le CP_1 minori e nei tempi e con le modalità di seguito indicate: * a fine settimana alterni, Per_1 Per_2 dal sabato alle ore 14.00 alla domenica sera alle ore 21.00; - nelle settimane in cui il padre starà con le figlie nel fine settimana, il sig. starà con le figlie minori nei pomeriggi di martedì, Pt_1 giovedì e venerdì dalle ore 18:00 sino alle ore 21.00; - nelle settimane in cui il padre non starà con le figlie nel fine settimana, il Sig. starà con le figlie minori nei pomeriggi di martedì, Pt_1 giovedì e venerdì dalle ore 18:00 sino alle ore 21.00; * per sette giorni durante le vacanze natalizie: comprendenti ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
* per un giorno durante le vacanze di
Carnevale; * per due giorni durante le vacanze pasquali: comprendenti ad anni alterni Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; * per quindici giorni – anche non continuativi – durante le vacanze estive;
il tutto sempre modificabile su accordo delle parti e compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative delle minori e previo accordo per le date con il padre e con possibilità per quest'ultimo di portare le figlie anche presso la propria residenza. 6) Il Sig. corrisponderà a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , entro il giorno CP_1 Per_1 Per_2
25 (venticinque) di ogni mese ed alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] relative al c/c intestato alla Sig.ra acceso presso CP_1
Banca Mediolanum Sia, la somma complessiva di 600,00 (seicentocento/00) euro, (300,00 euro a figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. 7) Il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese ed alle CP_1 seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] relative al c/c intestato alla
Sig.ra acceso presso Banca Mediolanum, la quota del 50% (cinquanta%) delle spese CP_1 straordinarie nell'interesse delle figlie, previamente concordate e documentate (scolastiche, in particolare libri di testo e materiale scolastico, gite ed eventuali soggiorni estivi o di studio, spese di trasporto, ricreative e sportive per quote e materiale, spese relative al servizio mensa scolastica, tutte le spese mediche non coperte dal SSN, spese relative al mezzo di trasporto personale delle figlie).
Nello specifico, inoltre, si precisa che: * per quanto concerne le spese mediche, le parti convengono che non richiedano il preventivo accordo: - le visite specialistiche prescritte dal medico curante ed
2 effettuate in regime di convenzione;
- i farmaci ed i presidi medici prescritti dal medico curante;
- le cure dentistiche nel limite di € 500,00 (cinquecento/00) annui complessivi, somma da ripartire fra i genitori;
- trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ticket sanitari;
che richiedano il preventivo accordo: - cure dentistiche che superano il costo di € 500,00
(cinquecento/00) annui ed ortodontiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari effettuati da strutture che operano in regime non convenzionato;
- farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
* per le spese scolastiche, le parti convengono che non richiedano il preventivo accordo: - tasse scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo richiesti dalla scuola;
- spese di trasporto;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese relative alla mensa scolastica;
che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche, anche universitarie di istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
* per le spese extrascolastiche, le parti convengono che non richiedano il preventivo accordo: - attività sportiva (primo sport) e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: - corsi di istruzione, attività sportive (oltre il primo sport), ricreative e ludiche e relative attrezzature;
- viaggi e vacanze che le figlie dovessero effettuare in autonomia;
- spese di custodia, baby sitter. Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese mediche delle figlie spettino al 50% ciascuno. La Sig.ra provvederà a comunicare al CP_1
Sig. , entro la metà di ogni mese, l'importo relativo alle spese straordinarie Pt_1 eventualmente sostenute nel mese precedente;
conseguentemente, il Sig. corrisponderà Pt_1 la somma a titolo di spese straordinarie mediante un bonifico alla Sig.ra entro il giorno 25 CP_1
(venticinque) di ogni mese. 8) Quanto all'importo che verrà erogato per il nucleo familiare, a titolo di assegno unico ovvero di altro emolumento per il nucleo familiare, le parti concordano che sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra la quale provvederà in autonomia ad istruire CP_1 le relative pratiche. 9) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito – anche telefonico – dei luoghi di villeggiatura presso cui dovessero soggiornare con le minori e . 10) Entrambe le parti si dichiarano tenute a prestarsi Per_1 Per_2 reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento d'identità valido per l'espatrio, anche per le minori e . 11) I coniugi dichiarano di essere Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente. 12) Quanto alle spese di patrocinio del presente procedimento, le parti dichiarano che ciascuna sosterrà quelle relative al proprio patrocinio”.
FATTO e DIRITTO
3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30.5.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie e Per_1
, in data 14.6.2016, Per_2
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 37/2024 pubblicata il 10.1.2024, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 10.1.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi/dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 6.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 27.6.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 27.6.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio / lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 10.1.2024 dell'avvenuta comparizione
4 dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 10.1.2024 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge, nonché all'interesse morale e materiale delle figlie minori delle stesse.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in STANGHELLA in data 23/06/2012 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Parte_1 CP_1 di STANGHELLA nell'anno 2012 , al numero 4, parte I, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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