Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
la signora LO LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Gaeta e Giulio Gaeta, con domicilio eletto presso la Repas Lunch Coupon s.r.l., Viale dell'Esperanto 71, Roma;
- ricorrente -
contro l'Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliata per legge;
- intimato e controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 20 novembre 1998, n. 226, depositata il 27 novembre 1998;
udita la relazione sulla causa svolta nell'Udienza pubblica del 24 marzo 2003 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il 24 marzo 1999, su richiesta della signora LO LL, è notificato al Ministro delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 20 novembre 1998, n. 226, depositata il 27 novembre 1998, che ha accolto solo in parte l'appello della signora LL contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Napoli n. 648/15/94, che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento n. 911V011202, in tema di invim.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti:
- con atto registrato il 25 maggio 1991 la signora LO LL vende un immobile, per il quale si dichiara il valore iniziale di lire 37.900.000 e il valore finale di lire 331.700.000;
- il 20 aprile 1993 l'Ufficio del registro di Napoli le notifica l'avviso di accertamento n. 911V011202, con il quale si rettifica sia il valore iniziale, che viene abbassato a lire 30.350.000, sia il valore finale, che viene innalzato a lire 1.000.000.000;
- il ricorso della signora LL alla Commissione tributaria di primo grado di Napoli è da questa rigettato con sentenza n. 648/15/94;
- il suo appello è, invece, parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, nel senso che è confermato il valore iniziale dichiarato per lire 37.900.000, mentre il valore finale è diminuito a lire 600.000.000.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 20 novembre 1998, n. 226, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:
- dalla documentazione agli atti risulta che la valutatone è stata operata tenendo conto della denuncia di variazione catastale già presentata al momento dell'atto, anche se l'UTE non l'aveva ancora eseguita;
perciò, nessun pregio ha l'obiezione di parte che l'Ufficio non poteva procedere all'accertamento;
- d'altra parte, non è pensabile che, se la contestata ristrutturazione, non modesta, fosse stata effettuata da parte dell'acquirente, certamente l'appellante avrebbe potuto averne prova, anche attraverso l'esibizione dei documenti di spesa;
- d'altronde, l'accertamento operato dall'Ufficio è da considerare eccessivo in considerazione dell'epoca e dell'ubicazione del locale, il cui valore finale può essere equamente e realisticamente fissato in complessive lire 600.000.000, mentre l'appello dev'essere accolto in ordine al valore iniziale che dev'essere confermato in quello di lire 37.900.000, perché l'ufficio non ha dato alcuna giustificazione della riduzione.
2.1. La signora LL ricorre per Cassazione adducendo due motivi di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari.
2.3. La ricorrente deposita, inoltre, una memoria.
3.1. Il Ministro delle finanze resiste con controricorso, notificato il 12 maggio 1999.
3.2. Il Ministro resistente conclude chiedendo che il ricorso sia respinto, con vittoria delle spese giudiziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. In via preliminare all'esame del ricorso nel merito si deve verificare la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente in sede di memoria.
4.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che nella fattispecie si sarebbero formati giudicati contrastanti della Commissione tributaria regionale nei confronti della venditrice, cioè della signora LO LL ricorrente in questa sede, e nei confronti delle acquirenti, le signore OL RD e IU NA, perché la sentenza 1^ dicembre 1999, a 317, ad esse destinata, ha confermato l'annullamento dell'accertamento impugnato ed è passata in giudicato, come risulta dal certificato della Segreteria della Commissione tributaria regionale, allegato alla memoria. La signora LO LL chiede, in conclusione, l'estensione del giudicato più favorevole ex art. 1306 c.c.. 4.3. L'eccezione è inammissibile. Infatti, essa attiene alla formazione di un giudicato estremo, che è si oggetto del potere di rilevazione d'ufficio sia da parte del giudice di merito sia da parte del giudice di legittimità, ma che nel giudizio di Cassazione si presta ad essere rilevata d'ufficio solo a condizione che il giudicato risulti da atti comunque prodotti nei giudizio di merito (Corte di Cassazione 25 maggio 2001, n. 226). Ora, nel caso di specie, la proposizione dell'eccezione è avvenuta con memoria, presentata ex art. 378 c.p.c., ed ha la finzione di sollecitare la Corte all'esercizio del suo potere ufficioso. Tale esercizio, peraltro, resta precluso sia dal fatto che il giudice di merito non è mai stato investito della questione, sia dal fatto che ex art. 372.1 c.p.c. le parti possono proporre solo documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso e del controricorso.
4.4. La constatata inammissibilità dell'eccezione sollevata dalla ricorrente consente di procedere all'esame del merito del ricorso.
5.1. Con il primo motivo di impugnazione la signora LL denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
5.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che l'immobile da lei venduto sarebbe stato costituito da un deposito vetusto e fatiscente di mq 376, nel quale gli acquirenti avrebbero realizzato abusivamente delle opere edilizie, consistenti in un soppalco in cemento armato e laterizi di mq 139, di cui l'UTE tenne conto quando, dopo un anno dalla stipulazione dell'atto di vendita, effettuò la sua stima. Per provare tali fatti la ricorrente avrebbe prodotto in appello "una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulta che l'opera abusiva era stata eseguita nell'anno 1992 dall'amministratore della Società New Play Color S.r.l., una copia di istanza di sanatoria di abusi edilizi commessi dopo la vendita in esame, la decisione n. 285 emessa dalla Sezione 14^ della Commissione tributaria di 1^ grado di annullamento del medesimo accertamento, altri vari documenti provanti quanto dedotto". Di tale documentazione la Commissione tributaria regionale non avrebbe tenuto alcun conto.
5.3. Il motivo è inammissibile per genericità, perché nel ricorso sono indicati in modo indeterminato i documenti che sarebbero stati esibiti, come risulta evidente dalla parte del ricorso che s'è riprodotta testualmente al punto 5.2. In ogni caso non se ne riproduce testualmente il testo, almeno per quelle parti che la ricorrente ritenga rilevanti al fine della decisione, impedendo così a questa Corte di operarne la valutatone sulla base del solo ricorso per Cassazione. Inoltre, le considerazioni svolte a sostegno della censura attengono a valutazioni di fatto, che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito.
6.1. Con il secondo motivo di impugnazione la signora LL denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 52.4 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
6.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che sarebbe falsa l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la valutatone sarebbe stata operata dall'Ufficio, tenendo conto della denuncia di variazione catastale già presentata al momento dell'atto, anche se l'UTE non l'aveva ancora eseguita, e sarebbe illegittima l'affermazione secondo cui nessun pregio avrebbe l'obiezione di parte relativa all'impossibilità per l'ufficio di procedere all'accertamento. Secondo la ricorrente il corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita sarebbe stato corrispondente al valore automatico in riferimento alla rendita catastale già esistente, anche se, per fatto a lei non imputabile, la rendita non era stata inserita nei registri, come sarebbe confermato dai successivi certificati catastali. Inoltre sarebbe falsa l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza, secondo cui la denuncia di variazione catastale sarebbe stata presentata al momento dell'atto notarile, mentre risulterebbe dai documenti allegati al fascicolo di parte che essa sarebbe stata presentata dall'acquirente, signora IU NA, il 13 maggio 1995. 6.3. Il motivo è inammissibile, perché, al pari di quel che s'è rilevato a proposito della censura precedente, esso è genericamente proposto, in quanto il ricorrente fa riferimento, per un verso, a documenti non identificabili di cui, per altro verso, si richiama il contenuto, senza che ne siano riprodotte testualmente quelle parti che sono considerate rilevanti ai fini della decisione. Ne risulta così violato il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, con la conseguenza che questa Corte si trova nell'impossibilità di valutare, tenendo conto del solo atto d'impugnazione, la fondatezza delle censure con esso proposte. Inoltre, il ricorso è sostenuto con una serie di argomentazioni che, come emerge con chiarezza dalla riproduzione che se n'è fatta nel punto 6.2, mirano ad ottenere dal giudice di legittimità l'esercizio di un potere, quello di valutare i fatti di causa sotto il profilo della verità/falsità, che spetta esclusivamente al giudice di merito.
7. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso della signora LL dev'essere rigettato.
8. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative alla giudizio di Cassazione siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004