Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
Integra il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato, la falsificazione del bollettino di pagamento effettuato mediante conto corrente postale, attesa la natura di atto pubblico di tale bollettino, che attesta, con efficacia probatoria nei confronti dei terzi, il versamento di una somma di denaro a mani di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.
Commentario • 1
- 1. False fotocopie di autorizzazione amministrativa: non c'è reato (Cass.51699/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 novembre 2018
Non sussiste il reato di falso documentale, quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta. Risponde dei delitto di falso ideologico in autorizzazioni amministrative e non del delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, il privato che alleghi, a corredo della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, atto avente natura di autorizzazione amministrativa, documentazione non veritiera attestante l'avvenuta demolizione del manufatto e il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2016, n. 36831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36831 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
368 3 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1931/2016 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N.10067/2016 SERGIO GORJAN CO RI AO LI EA FI AN LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG PP AT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/10/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile avv. Maria Antonella Propato del foro di Cosenza, in sostituzione dell'avv. Gaetano Granozzi,che ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in fatto La Corte d'Appello di Messina con la decisione impugnata, resa il 23.10 18.12.2015, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa a carico dello ZA dal Tribunale di Messina in ordine a delitti di truffa ai danni di Ente pubblico e falso in atto pubblico. La Corte messinese ha ritenuto di eliminare l'aggravante della fidefacenza in relazione al delitto di falso in atto pubblico e,così, a ridurre la pena inflitta in anni due di reclusione ed € 400,00 di multa, ritenendo concorrere elementi fattuali lumeggianti la colpevolezza dello ZA. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dello ZA, rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio di violazione di legge poiché i bollettini di pagamento a mezzo conto corrente postale non erano da qualificarsi siccome atto pubblico, bensì mera scrittura privata;
concorreva ulteriore violazione di legge in ordine all'idoneità dei falsi contestati all'impugnante di trarre in inganno, poiché gli stessi aventi natura grossolana tali da esser subito individuati dal funzionario preposto al controllo th dei bollettini medesimi. All'odierna udienza pubblica compariva il difensore della costituita parte civile, che aveva fatta pervenire memoria difensiva, e non anche quello dell'imputato, mentre il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso elaborato dallo ZA s'appalesa inammissibile. Il primo mezzo d'impugnazione centrato sulla natura di scrittura privata della ricevuta di pagamento a mezzo del servizio di conto corrente postale s'appalesa patentemente infondato. La tesi sostenuto dallo ZA si scontra con il tradizionale e costante insegnamento di questo Collegio che identifica la ricevuta di pagamento a mezzo del servizio di conto corrente postale siccome atto pubblico in quanto attestazione di fatto il versamento di determinata somma di denaro - avvenuto a mani del pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio avente efficacia probatoria verso i terzi Cass. Sez. 5 n° 2052/72 rv 120636 Cass. Sez. 5 n° - 8753/88 rv 179045, Cass. Sez. 5 n° 32406/15 rv 265294 -. Inoltre la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha alterato detta conclusione tradizionale Cass. Sez. 5 n° 11804/04 rv 228740 - poiché il dipendete addetto al citato servizio mantiene la specifica funzione di attestare l'avvenuto pagamento con efficacia probatoria. Dunque rettamente la Corte siciliana ha ritenuto corretto l'inquadramento giuridico del fatto contestato nel delitto di falso in atto pubblico commesso da privato,salvo escludere la concorrenza dell'aggravante correlata alla fede privilegiata dell'atto stesso. Patentemente infondata è pure la censura centrata sulla natura grossolana della falsificazione. Difatti la Corte di merito ha ben messo in rilievo come,per anni, il funzionario verificatore non ebbe ad accorgersi della intervenuta falsificazione dell'importo segnato sull'attestazione di pagamento rilasciata dal l'Ufficio postale, sicché la the circostanza che alla fine il funzionario rilevò anomalia non può configurare il falso grossolano. Difatti,come sottolinea la Corte di merito, la grossolanità sussiste solamente quando il falso viene rilevato senza la necessità di ricorrere ad ulteriori 2 approfondimenti, come invece intervenuto nel caso a seguito dei sospetti suscitati nel funzionario dalle anomalie riscontrate sull'attestazione a stampa apposta dall'Ufficio postale. Dunque a fronte di una motivazione puntuale sulla questione sussistenza o no della grossolanità, l'impugnante si limita a riproporre la sua contraria opinione senza compiutamente confutare gli elementi fattuali posti dalla Corte alla base della sua statuizione. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue,ex art 616 cod. proc. pen., la condanna dello ZA alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità in favore dell'Erario ed al pagamento della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Attesa la presenza, anche in questo giudizio di legittimità, della parte civile costituita, lo ZA va condannato a rifondere alla stessa le spese di difesa e patrocinio di questo grado liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 giugno 2016 ConsiglieIl Consigliere estensore Il Presidente Sergio GorjanGorjan Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLINGIA addl -5/SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise