Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2023, n. 8962
CASS
Sentenza 1 marzo 2023

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In tema di ricusazione, ai fini dell'accertamento dell'elemento pregiudicante la terzietà del giudice, il momento in cui si realizza, per quest'ultimo, la situazione di incompatibilità deve essere individuato nell'emissione della sentenza-decisione – in cui, con la lettura del dispositivo, si invera la valutazione di merito di cui consta il giudizio relativo alla situazione pregiudicata – e non nel momento, successivo, della redazione, della sottoscrizione e del deposito della sentenza-documento, in cui il giudizio sulla responsabilità penale è manifestato all'esterno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2023, n. 8962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8962
    Data del deposito : 1 marzo 2023

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