Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
In sede d'adozione dell'ordine d'esecuzione il pubblico ministero deve valutare l'incidenza dell'indulto sulla pena cumulabile, con conseguente provvisoria sospensione dell'esecuzione ove la pena residua non superi il limite di concedibilità previsto dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 31353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31353 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1552
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 26/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PESO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) AM ES TARE, N. IL 27/05/1973;
avverso ORDINANZA del 26/10/2007 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 26/10/2007 il GIP presso il Tribunale di Torino in funzione di G.E., provvedendo sulle richieste del P.M. e del difensore dell'imputato MO SS Tare volte all'applicazione dell'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006 nonché sull'incidente di esecuzione promosso dal difensore dello stesso imputato, per l'annullamento dell'ordine di esecuzione della carcerazione emesso dal P.M. in data 7/9/2007, ha:
- dichiarato estinte la pena detentiva nella misura di tre anni e quella pecuniaria nella misura di Euro 10.000,00 in relazione al provvedimento irrevocabile emesso in data 10/10/2006 dal GIP di Torino;
- dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso il 7/9/2007 dalla Procura della Repubblica.
Per l'annullamento di tale ordinanza il P.M. presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso in data 5/11/2007 denunciando violazione dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 9, lett. b) e art. 672 c.p.p., per avere il GIP, all'atto di accogliere la richiesta di applicazione dell'indulto, indebitamente sospeso l'efficacia dell'ordine di esecuzione che era stato del tutto legittimamente emesso il 7/9/2007, non potendo il P.M. anticipare gli effetti del provvedimento di applicazione dell'indulto, spettante al solo GIP.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento di cumulo delle pene irrogate al condannato MO SS RS risulta essere stato emesso dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2006, n. 241, e mentre il destinatario di esso trovavasi in stato di libertà. E se è indubbio che spetta al Giudice dell'Esecuzione valutare la applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente statuire sulla estinzione della pena o di parte di essa, non può per ciò solo escludersi una "anticipata incidenza" del provvedimento contemplante il beneficio anche - e soprattutto - ai fini di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. Una siffatta interpretazione si impone non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi ed a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione) ma anche in ragione del disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 3, che consente al P.M. che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà. Nè vale a sostegno della diversa interpretazione prospettata dal ricorrente P.M. il richiamo alla sentenza n. 2232/2007 di questa Corte, atteso che la pronuncia in questione concerneva fattispecie diversa (carcerazione conseguente a provvedimento di cumulo emesso ed eseguito in data anteriore alla L. n. 241 del 2006 in relazione a due condanne a pena nel complesso superiore al limite di tre anni posto dall'art. 656 c.p.p., nonché successiva applicazione del provvedimento di clemenza, emanato in data posteriore alla avvenuta carcerazione, a parte della pena in espiazione) e che con essa si è enunciato il principio - del tutto condivisibile - per il quale l'indulto "è destinato ad operare in modo unitario e globale sul cumulo materiale delle pene e viene quindi a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene cumulate" e che altresì esso "se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti scaturenti ope legis (e, nell'ipotesi allora in esame, già scaturiti), quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive regolato dall'art. 656 c.p.p.". Appare infatti di tutta evidenza che, se nella ipotesi allora esaminata si è correttamente stabilito che l'applicazione di un provvedimento di clemenza successivamente intervenuto non vale a porre in discussione il già vagliato effetto ostativo (alla sospensione dell'ordine di esecuzione) derivante dall'entità delle pene cumulate, ben può e deve difformemente stabilirsi quando il provvedimento di clemenza sia antecedente all'ordine di esecuzione, non essendosi ancora verificato e vagliato al momento della sua entrata in vigore quell'effetto di cui si discute e dovendosi in tale caso tenere conto dell'incidenza del fruibile beneficio sull'entità della pena cumulabile, con conseguente sospensione - provvisoria - della esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, ove la residua pena non superi il limite di concedibilità in tale articolo previsto.
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi sulle spese trattandosi di ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008