Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 3752
CASS
Sentenza 16 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in istituto, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30-ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non potendo considerarsi ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati.

Commentario1

  • 1Art. 56
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 3752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3752
Data del deposito : 16 gennaio 2009

Testo completo