Articolo 31 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 maggio 1981
Art. 31. (Sistemazione idrogeologica).

Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981