TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8359 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 15 luglio 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai nn. 14557 e 37617 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promosse da:
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio, 62, presso lo studio degli avv. M.
PACE e S. SCALISE, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate, 3 presso l'Avvocatura dell , rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. R. CP_1
CANTATORE.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: costituzione rendita e/o riconoscimento maggiore indennizzo in capitale da malattie professionali. CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato in data 15 aprile 2024, e ritualmente notificato, la ricorrente evocava in giudizio l'Istituto assicuratore esponendo:
a)di essere affetta da patologie di natura professionale (esiti di tendinopatia dell'estensione del pollice bilaterale, a sfumato impegno funzionale, sn≻dx e limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale bilaterale di moderata entità);
b)di esser state tali patologie valutate dall' nella misura, la prima del 4% CP_1
e la seconda del 7%, con conseguente riconoscimento del complessivo grado di inabilità del 10%;
c)di aver presentato ricorso in opposizione avverso tale valutazione, rimasto privo di riscontro.
Con un secondo ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, e ritualmente notificato, la ricorrente evocava in giudizio l'Istituto assicuratore esponendo:
1)di essere affetta da altre patologie di natura professionale (spondilodiscopatia cervicale) e di aver presentato all , in data 25 luglio 2023, la rituale CP_1
certificazione medica di malattia professionale, al fine di ottenerne il riconoscimento e le conseguenti prestazioni di legge;
2)di essere stata la propria richiesta respinta dall'Istituto assicuratore per asserita insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra rischio lavorativo e malattie denunciate;
3)che ella aveva invece diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo ex art. 13 d.lgs.
38/2000, che doveva essere cumulato con la percentuale del 10% di danno biologico già riconosciuta dall' in via amministrativa con riferimento ad CP_1
altre e diverse patologie (quelle di cui al punto a)). Resisteva l' al primo ricorso, eccependo in primo luogo CP_1
l'inammissibilità della domanda di indennizzo con riferimento (anche) alla sindrome del tunnel carpale di entrambe le mani (di cui effettivamente si esponeva l'esistenza soltanto nel ricorso giudiziario), in quanto mai richiesta in via amministrativa e, con riferimento alle altre patologie, l'infondatezza della richiesta di una maggiore percentuale di inabilità.
Resisteva l al secondo ricorso, eccependo ulteriormente CP_1
l'inammissibilità della domanda di indennizzo con riferimento alla spondilodiscopatia, in quanto (in disparte le due patologie di cui al primo ricorso) riconosceva come dichiarata e denunciata la diversa patologia “ernia discale lombare”, di cui comunque contestava (peraltro genericamente)
l'eziologia professionale.
Riunite le cause, tenuto conto che, all'udienza del 17 settembre 2024
(tenutasi prima della riunione delle cause) la difesa di parte ricorrente rinunciava all'accertamento relativo alla patologia “sindrome del tunnel carpale” così espressamente aderendo all'eccezione sollevata da , disposta C.T.U. CP_1
medico-legale e successiva integrazione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Il C.T.U. designato, dott.ssa A. , dopo aver rilevato che la Per_1
parte ricorrente è risultata affetta da: " Ernia discale lombare - sindrome di
[...]
bilaterale - tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” quanto alla CP_2
prima patologia, nella relazione integrativa così si esprimeva: “All'esame obiettivo del rachide lombare, si reperta contrattura della muscolatura paravertebrale con riferita dolorabilità alla digitopressione sulle apofisi spinose e trasverse del tratto;
l'articolarità risulta globalmente limitata di circa un terzo e accusata dolente;
manovra di Lasegue positiva a destra a circa 90° con positività del Valleix sui glutei e DA negativo. Riflessi osteo-tendinei normoelicitabili bilateralmente.
Sotto il profilo della correlabilità causale tra l'attività di operaia espletata dalla
Sig.ra per circa 36 anni e la discopatia L5-S1 con protrusione Parte_1
discale ad ampio raggio e segni clinici di radicolopatia destra omolivello, si rileva che tale occupazione imponeva il mantenimento protratto della postura eretta e la movimentazione manuale reiterata per la maggior parte dell'orario lavorativo delle carni e altri alimenti impiegati nella produzione dei salumi.
In assenza di eventuali condizioni predisponenti di natura extralavorativa (ad esempio condizioni di sovrappeso od obesità, pratica di attività sportive o ludico- ricreative potenzialmetne patogene per il tratto rachideo interessato, pregressi traumatismi sul rachide lombo-sacrale, osteoporosi, etc.), appare quindi altamente verosimile che l'attività lavorativa disimpegnata dalla periziata per un periodo ultratrentacinquennale abbia rivestito un ruolo patogenetico di rilevanza medico- legale nell'insorgenza dell'infermità denunciata”.
Pertanto (tenuto conto che sulle altre patologie, di cui al primo ricorso, non vi era controversia sulla natura professionale delle stesse, ma solo sulla percentuale di danno biologico derivante di parentesi motivatamente concludeva che “Sotto il profilo valutativo, con riferimento analogico alle voci n.
204 e 213 della tabella di cui al D.M. 12/7/2000, l'infermità denunciata determina un danno biologico permanente nella misura del 6%.
Considerato il carattere di coesistenza funzionale con le menomazioni cagionate dalle malattie professionali insistenti a carico delle spalle (10%) e delle mani (4%) il danno biologico complessivo è pari al 18%.”
Da tali congruamente motivate conclusioni, espresse all'esito di una valutazione completa tutti gli elementi a disposizione, non vi è ragione alcuna per discostarsi.
Il ricorso deve quindi essere accolto secondo il dispositivo, anche per la regolamentazione delle spese, che devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-accerta e dichiara che ha diritto ad indennizzo Parte_1
ex art. 13 d,lgs. 38\2000 nella misura del 18% di danno biologico e per l'effetto condanna l' a corrispondergli il correlato indennizzo, nei tempi e nei modi CP_1
di legge, anche per gli interessi;
-condanna dell' a rimborsare alla parte ricorrente -e per essa al suo CP_1
difensore che si dichiara antistatario-le spese del grado, liquidate in complessivi euro 2300,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa;
-pone le spese di c.t.u. a carico . CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 15 luglio 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai nn. 14557 e 37617 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promosse da:
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio, 62, presso lo studio degli avv. M.
PACE e S. SCALISE, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate, 3 presso l'Avvocatura dell , rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. R. CP_1
CANTATORE.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: costituzione rendita e/o riconoscimento maggiore indennizzo in capitale da malattie professionali. CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato in data 15 aprile 2024, e ritualmente notificato, la ricorrente evocava in giudizio l'Istituto assicuratore esponendo:
a)di essere affetta da patologie di natura professionale (esiti di tendinopatia dell'estensione del pollice bilaterale, a sfumato impegno funzionale, sn≻dx e limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale bilaterale di moderata entità);
b)di esser state tali patologie valutate dall' nella misura, la prima del 4% CP_1
e la seconda del 7%, con conseguente riconoscimento del complessivo grado di inabilità del 10%;
c)di aver presentato ricorso in opposizione avverso tale valutazione, rimasto privo di riscontro.
Con un secondo ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, e ritualmente notificato, la ricorrente evocava in giudizio l'Istituto assicuratore esponendo:
1)di essere affetta da altre patologie di natura professionale (spondilodiscopatia cervicale) e di aver presentato all , in data 25 luglio 2023, la rituale CP_1
certificazione medica di malattia professionale, al fine di ottenerne il riconoscimento e le conseguenti prestazioni di legge;
2)di essere stata la propria richiesta respinta dall'Istituto assicuratore per asserita insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra rischio lavorativo e malattie denunciate;
3)che ella aveva invece diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo ex art. 13 d.lgs.
38/2000, che doveva essere cumulato con la percentuale del 10% di danno biologico già riconosciuta dall' in via amministrativa con riferimento ad CP_1
altre e diverse patologie (quelle di cui al punto a)). Resisteva l' al primo ricorso, eccependo in primo luogo CP_1
l'inammissibilità della domanda di indennizzo con riferimento (anche) alla sindrome del tunnel carpale di entrambe le mani (di cui effettivamente si esponeva l'esistenza soltanto nel ricorso giudiziario), in quanto mai richiesta in via amministrativa e, con riferimento alle altre patologie, l'infondatezza della richiesta di una maggiore percentuale di inabilità.
Resisteva l al secondo ricorso, eccependo ulteriormente CP_1
l'inammissibilità della domanda di indennizzo con riferimento alla spondilodiscopatia, in quanto (in disparte le due patologie di cui al primo ricorso) riconosceva come dichiarata e denunciata la diversa patologia “ernia discale lombare”, di cui comunque contestava (peraltro genericamente)
l'eziologia professionale.
Riunite le cause, tenuto conto che, all'udienza del 17 settembre 2024
(tenutasi prima della riunione delle cause) la difesa di parte ricorrente rinunciava all'accertamento relativo alla patologia “sindrome del tunnel carpale” così espressamente aderendo all'eccezione sollevata da , disposta C.T.U. CP_1
medico-legale e successiva integrazione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Il C.T.U. designato, dott.ssa A. , dopo aver rilevato che la Per_1
parte ricorrente è risultata affetta da: " Ernia discale lombare - sindrome di
[...]
bilaterale - tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” quanto alla CP_2
prima patologia, nella relazione integrativa così si esprimeva: “All'esame obiettivo del rachide lombare, si reperta contrattura della muscolatura paravertebrale con riferita dolorabilità alla digitopressione sulle apofisi spinose e trasverse del tratto;
l'articolarità risulta globalmente limitata di circa un terzo e accusata dolente;
manovra di Lasegue positiva a destra a circa 90° con positività del Valleix sui glutei e DA negativo. Riflessi osteo-tendinei normoelicitabili bilateralmente.
Sotto il profilo della correlabilità causale tra l'attività di operaia espletata dalla
Sig.ra per circa 36 anni e la discopatia L5-S1 con protrusione Parte_1
discale ad ampio raggio e segni clinici di radicolopatia destra omolivello, si rileva che tale occupazione imponeva il mantenimento protratto della postura eretta e la movimentazione manuale reiterata per la maggior parte dell'orario lavorativo delle carni e altri alimenti impiegati nella produzione dei salumi.
In assenza di eventuali condizioni predisponenti di natura extralavorativa (ad esempio condizioni di sovrappeso od obesità, pratica di attività sportive o ludico- ricreative potenzialmetne patogene per il tratto rachideo interessato, pregressi traumatismi sul rachide lombo-sacrale, osteoporosi, etc.), appare quindi altamente verosimile che l'attività lavorativa disimpegnata dalla periziata per un periodo ultratrentacinquennale abbia rivestito un ruolo patogenetico di rilevanza medico- legale nell'insorgenza dell'infermità denunciata”.
Pertanto (tenuto conto che sulle altre patologie, di cui al primo ricorso, non vi era controversia sulla natura professionale delle stesse, ma solo sulla percentuale di danno biologico derivante di parentesi motivatamente concludeva che “Sotto il profilo valutativo, con riferimento analogico alle voci n.
204 e 213 della tabella di cui al D.M. 12/7/2000, l'infermità denunciata determina un danno biologico permanente nella misura del 6%.
Considerato il carattere di coesistenza funzionale con le menomazioni cagionate dalle malattie professionali insistenti a carico delle spalle (10%) e delle mani (4%) il danno biologico complessivo è pari al 18%.”
Da tali congruamente motivate conclusioni, espresse all'esito di una valutazione completa tutti gli elementi a disposizione, non vi è ragione alcuna per discostarsi.
Il ricorso deve quindi essere accolto secondo il dispositivo, anche per la regolamentazione delle spese, che devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-accerta e dichiara che ha diritto ad indennizzo Parte_1
ex art. 13 d,lgs. 38\2000 nella misura del 18% di danno biologico e per l'effetto condanna l' a corrispondergli il correlato indennizzo, nei tempi e nei modi CP_1
di legge, anche per gli interessi;
-condanna dell' a rimborsare alla parte ricorrente -e per essa al suo CP_1
difensore che si dichiara antistatario-le spese del grado, liquidate in complessivi euro 2300,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa;
-pone le spese di c.t.u. a carico . CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA