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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giovanna Simeoni (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale C.F._2
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- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Marco Ferraro (c.f.
) e Stefano Giove (c.f. , elettivamente domiciliato C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in Roma, al viale Regina Margherita 278
- CONVENUTO-
Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 e da note di trattazione scritta dell'11.6.2025; per il convenuto come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta del 10.6.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essersi reso Parte_1 aggiudicatario di un bene immobile nell'ambito di una procedura esecutiva coltivata dinanzi al
Tribunale di Avezzano (segnatamente la procedura n. R.G.E. 152/06 in cui era stato delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. il Notaio , ha chiesto di accertare la Controparte_1 responsabilità del Notaio per negligente svolgimento dell'attività professionale a lui delegata e, conseguentemente, di condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 48.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
L'attore ha in particolare dedotto: che l'unica perizia pubblicata dal notaio delegato in ottemperanza agli adempimenti pubblicitari connessi alla vendita è stata quella del 2007 in cui la debitrice esecutata risultava solo unica proprietaria del bene pignorato, senza menzione anche Controparte_2 del provvedimento di assegnazione in suo favore del bene quale casa coniugale;
che non è stata di contro pubblicata l'integrazione di perizia del 2008 da cui emergeva che la predetta debitrice, proprietaria della quota di ½ di tale bene unitamente al coniuge (parimenti esecutato e proprietario della restante quota di ½), risultava anche assegnataria del bene stesso quale casa familiare in forza di provvedimento emesso nell'ambito del procedimento di separazione personale tra i due coniugi esecutati;
che, a seguito del trasferimento in sede esecutiva, è stato richiesto il rilascio del bene e che la suindicata esecutata ha proposto opposizione;
che, se il notaio delegato avesse diligentemente curato gli adempimenti pubblicitari preliminari alla presentazione delle offerte ed avesse comunque diligentemente verificato l'assenza di vincoli opponibili all'aggiudicatario, egli non avrebbe presentato alcuna offerta;
che tale inadempimenti del delegato hanno determinato l'indisponibilità dell'immobile aggiudicato e trasferito in sede esecutiva, con conseguente danno patrimoniale indicato in € 48.000,00 (pari all'importo del canone di locazione annuo del bene per il periodo 2011-2020) oltre rivalutazione ed interessi, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si è costituito chiedendo in via principale il rigetto della domanda, nonché, in via Controparte_1 subordinata, di ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio in ragione delle sole effettive conseguenze eventualmente subite dall'attore e, comunque, tenendo altresì conto della responsabilità dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c.
Il convenuto ha in particolare dedotto: di aver informato l'attore in sede di aggiudicazione dell'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare, nonché, successivamente all'aggiudicazione, della possibilità di formulare istanza di revoca dell'aggiudicazione al Giudice dell'esecuzione; che l'attore, successivamente all'aggiudicazione, ha invece depositato istanza di proroga del termine per il pagamento del saldo prezzo proprio in ragione della necessità “di verificare 2 in modo più preciso la particolare situazione riguardante l'immobile”, procedendo poi, a seguito dell'accoglimento di tale istanza, al pagamento del saldo prezzo;
che comunque, essendo egli ausiliario del giudice, deve escludersi la ricorrenza di qualsiasi rapporto privatistico e contrattuale con l'attore, su cui grava invece l'onere di dimostrare tutti i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale;
che nella specie il diritto spettante all'esecutata era inopponibile al creditore procedente (e, quindi, all'aggiudicatario) stante l'antecedente iscrizione ipotecaria, come anche evidenziato nell'ordinanza del 29.5.2007 del G.E. (il quale infatti non dispose di dare conto dell'esistenza del diritto di abitazione nell'avviso di vendita); che in ogni caso anche dalla perizia del
2007 oggetto di rituale pubblicazione emergeva l'attribuzione degli immobili alla debitrice conseguente alla separazione personale dei coniugi;
che risulta in ogni caso indimostrato l'ingente danno richiesto.
3. Accolte solo parzialmente le istanze istruttorie ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 30.6.2025 resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda è infondata e non può dunque trovare accoglimento.
4.1 Occorre in primo luogo inquadrare la responsabilità del Notaio delegato.
Al riguardo giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n.
711/10), il Notaio delegato alle operazioni di vendita è certamente un ausiliare del Giudice e, in tale veste, svolge una pubblica funzione.
Con specifico riferimento alla responsabilità di tale ausiliare la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che, se pure il codice di rito prevede la delegabilità di atti del processo esecutivo, quest'ultimo resta però diretto dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c. sicché
l'eventuale azione di risarcimento danni per ipotetiche violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale dovrebbe essere comunque esercitata ai sensi della L. n. 117/88, laddove invece il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c. quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega (cfr., Cass., sent. n.
25698/24).
Da quanto precede consegue la necessità di verificare la ricorrenza, nella specie, dei presupposti dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con applicazione del conseguente criterio di riparto dell'onere della prova.
3 4.2 Così inquadrata l'azione risarcitoria proposta deve evidenziarsi che risulta incontestata la mancata pubblicazione, sul sito indicato per l'effettuazione delle formalità pubblicitarie, dell'integrazione di perizia del 2008, in cui è stato dato diffusamente conto dell'assegnazione in favore dell'esecutata della casa familiare in sede di separazione personale e della trascrizione del relativo provvedimento di assegnazione (si veda l'elaborato integrativo del 2008 prodotto in atti, come anche è stato prodotto il precedente elaborato del 2007).
Pur non essendo stati prodotti tutti gli atti della procedura esecutiva potenzialmente rilevanti al fine di individuare gli oneri gravanti sul delegato (si veda, ad esempio, la produzione solo parziale e, peraltro, a cura del convenuto dell'ordinanza di delega del 14.7.2011), la pubblicazione anche della perizia del 2008 risultava in ogni caso prevista dall'art. 490 c.p.c. nella formulazione all'epoca applicabile ed il Notaio delegato avrebbe quindi dovuto provvedervi.
4.3 La pacifica mancata pubblicazione di tale documento non risulta tuttavia di per sé sola idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale del Notaio delegato in quanto il suesposto inquadramento degli atti del professionista delegato ed il comportamento dello stesso aggiudicatario inducono ad escludere la ricorrenza di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile a tale mancata pubblicazione.
4.4 Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che anche la prima perizia (pacificamente pubblicata) dava conto, seppur in modo oltremodo sintetico, dell'attribuzione dell'immobile alla esecutata in sede di separazione (si veda pagina 3 della perizia del 2007 laddove viene fatto appunto riferimento alla attribuzione di immobili conseguente a separazione consensuale).
La pubblicazione di tale perizia consente di ritenere che il tema della assegnazione della casa familiare in sede di separazione non fosse del tutto non conoscibile da parte dell'odierno attore e, con esso, tutti i conseguenti profili relativi alla potenziale opponibilità di tale assegnazione.
Già in ragione di tale circostanza può quindi escludersi che la mancata pubblicazione dell'integrazione di perizia del 2008, seppur normativamente prevista, sia stata effettivamente idonea a determinare il danno lamentato in questa sede.
4.5 Ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche ritenendo che la locuzione “attribuzione di immobili” sinteticamente utilizzata nella prima perizia del 2007 fosse ragionevolmente interpretabile dall'allora offerente come vero e proprio trasferimento della casa familiare in favore dell'esecutata.
Deve infatti rilevarsi che, al più tardi in sede di aggiudicazione, l'odierno attore è stato reso pienamente edotto dell'intervenuta assegnazione della casa familiare in sede di separazione.
4 Sul punto risulta dirimente osservare che dal verbale di aggiudicazione del 22.11.2011, prodotto dal convenuto, emerge espressamente che il Notaio delegato ha informato l'offerente - non ancora aggiudicatario - del fatto che risultava trascritto a favore dell'esecutata, in epoca successiva all'ipoteca ed anteriore al pignoramento, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale conseguente a separazione personale dei coniugi.
Ancora da tale verbale emerge che, successivamente a tale premessa, non sono state in tale sede formulate richieste da parte dell'offerente, il quale è stato dunque dichiarato aggiudicatario.
Il verbale di aggiudicazione sottoscritto dal Notaio delegato non risulta essere stato oggetto di querela di falso, il che rende a ben vedere non rilevanti ai fini del decidere le non coerenti dichiarazioni rese sul punto dai diversi testi escussi.
Giova in ogni caso sottolineare che lo stesso attore ha rappresentato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento di assegnazione anteriormente al versamento del saldo prezzo di aggiudicazione (come peraltro emergente dall'istanza da lui presentata in data 12.1.2012 in atti, di seguito più diffusamente esaminata), né, per altro verso, è stato puntualmente e tempestivamente allegato il momento in cui l'attore ha avuto contezza anche della perizia integrativa del 2008.
Ebbene in tale quadro deve rilevarsi che, pur a fronte dell'irrevocabilità dell'offerta originariamente presentata, l'aggiudicatario avrebbe potuto astrattamente avvalersi di una pluralità di rimedi che, per quanto consta in questa sede, non sono stati attivati.
Deve infatti evidenziarsi che l'ordinanza e l'avviso di vendita non corredati dalla pubblicazione della perizia integrativa sarebbe stato astrattamente suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale avrebbe potuto essere dedotta anche l'invalidità derivata dell'aggiudicazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito: che le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e della parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura, con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione in caso di violazione di tali condizioni che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore
(cfr., Cass., ord. n. 31547/23, Cass., sent. n. 9255/15, peraltro anche con riferimento alle modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c.); che eventuali vizi del decreto di trasferimento (finanche se relativo ad un bene diverso da quello pignorato e quindi, a fortiori, se relativo, come nel caso di specie, ad un bene su cui insista un titolo di occupazione che si assume opponibile all'aggiudicatario) non lo rendono inesistente, ma invalido ed opponibile ex art. 617 c.p.c.
(cfr., Cass., sent. n. 17811/21); che ogni questione relativa alla validità ed efficacia
5 dell'aggiudicazione deve essere fatta valere, anche da parte dell'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi (cfr., Cass., ord. n.
22854/20).
L'aggiudicatario avrebbe potuto inoltre sollecitare il potere di revoca dell'aggiudicazione da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 487 c.p.c., potere che, come noto, è esercitabile anche dopo il decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e fino a quando il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione (cfr., Cass., sent. n. 17460/07, nonché, con riferimento alla revocabilità anche del decreto di trasferimento, Cass., sent. n. 24000/11).
Giova peraltro sottolineare che secondo la giurisprudenza di legittimità il Giudice dell'esecuzione, a fronte del manifestato disinteresse dell'interessato a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, ha la potestà di revocare d'ufficio l'aggiudicazione qualora ravvisi il mancato previo rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, ignote ai potenziali acquirenti e tali da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale (cfr., in punto di continuità delle trascrizioni, Cass., ord. n.
34128/24).
In ogni caso l'aggiudicatario avrebbe potuto proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c. al Giudice dell'esecuzione avverso l'atto di aggiudicazione del Notaio delegato, eventualmente opponendo ex art. 617 c.p.c. l'ordinanza conseguentemente adottata dal Giudice dell'esecuzione (cfr., Cass., ord. n.
11817/18).
Come detto, in questa sede non consta che l'aggiudicatario si sia avvalso in sede esecutiva di tali rimedi a fronte della mancata pubblicazione della perizia integrativa da parte del delegato.
Deve peraltro osservarsi, con riferimento alla mancata menzione nell'avviso di vendita della formalità gravante sul bene, che in sede di costituzione il convenuto ha specificamente dedotto (con prospettazione che sul punto non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore e che non risulta smentita dalle altre risultanze processuali) che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.5.2007, dispose la vendita “avuto riguardo alla inopponibilità al pignoramento della assegnazione della casa coniugale intervenuta in sede di separazione”, senza disporre che fosse data menzione nel bando di vendita di tale circostanza.
Sulla scorta di tali circostanze si ritiene che sia invero arduo ipotizzare che, a fronte della definitiva cristallizzazione dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, sia configurabile la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Notaio delegato (cfr. la già citata sentenza n. 25698/24, con cui è stato tra l'altro sottolineato come non possa ridondare a carico del Notaio una decisione del Giudice dell'esecuzione, in tal caso relativa all'opponibilità di una locazione, resa con provvedimento non reclamato).
6 4.5 Inoltre, anche a voler prescindere dalle circostanze esposte nei punti che precedono, deve rilevarsi che il convenuto ha prodotto l'istanza di proroga per il versamento del saldo prezzo presentata in sede esecutiva dall'odierno attore in data 12.1.2012.
Da tale istanza si ricava non solo che il legale incaricato dall'esecutata aveva già comunicato all'odierno attore l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione e la ritenuta opponibilità di tale provvedimento, ma anche che, sempre secondo l'odierno attore, tale situazione gli avrebbe provocato dei danni proprio per la non immediata disponibilità del bene, risultando quindi sua intenzione rimodulare il mutuo originariamente richiesto per compensare in qualche modo le difficoltà incontrate.
Ebbene con tale istanza, peraltro presentata non personalmente ma con il patrocinio di un legale,
l'odierno attore non ha prospettato profili di responsabilità del Notaio delegato, ma, soprattutto, ha chiaramente declinato il proprio interesse nel senso di una rimodulazione del mutuo in modo da compensare proprio l'indisponibilità immediata del bene, il cui trasferimento ha quindi, in buona sostanza, inteso confermare.
Anche per tale motivo non può ritenersi che il danno lamentato in questa sede possa essere eziologicamente riconducibile alla mancata pubblicazione della perizia integrativa da parte del Notaio delegato, posto che, successivamente a tale mancata pubblicazione, il medesimo attore (che si assume danneggiato) ha compiuto una autonoma e approfondita valutazione di convenienza in ordine all'aggiudicazione del bene nella piena consapevolezza dell'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare (valutazione per effetto della quale risulta assorbito sul piano giuridico l'antecedente causale della mancata pubblicazione della perizia integrativa).
4.6 Tanto premesso con riguardo alla non configurabilità di un danno risarcibile riconducibile alla mancata pubblicazione della perizia integrativa, deve altresì escludersi che ricorra la responsabilità del Notaio con riferimento all'effettuazione delle verifiche allo stesso autonomamente demandate.
Ed infatti, oltre a richiamarsi quanto già sopra esposto con riguardo alla formulazione dell'avviso di vendita, deve evidenziarsi che dall'ordinanza di delega del 14.7.2011 parzialmente prodotta in atti emerge quale fosse la tipologia dei controlli preventivi demandati al delegato, richiedendosi al professionista di verificare la sola proprietà dei beni pignorati, con onere di rimettere gli atti al
Giudice dell'esecuzione nel caso che i beni risultassero di proprietà di terzi o del debitore per una quota inferiore ovvero per un diritto diverso rispetto a quello indicato nel pignoramento o nel caso risultassero creditori iscritti o sequestranti diversi rispetto a quelli cui era stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c.
7 Inoltre, come già esposto, il Notaio ha comunque curato di informare l'offerente dell'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare preliminarmente all'aggiudicazione, ponendolo dunque in condizioni di valutare l'opportunità di avvalersi dei rimedi esperibili in sede esecutiva, come sopra meglio delineati.
4.7 Deve infine evidenziarsi che le argomentazioni sopra svolte postulano, a monte, che sia configurabile in capo all'aggiudicatario un interesse giuridicamente tutelabile a non essere coinvolto in alcuna questione relativa alla possibile opponibilità nei suoi confronti di un provvedimento di assegnazione della casa familiare (determinandosi liberamente in tal caso, ad esempio, a non presentare alcuna offerta).
In tale ottica non assumono quindi dirimente rilievo il rigetto dell'opposizione all'esecuzione per rilascio coltivata dall'esecutata nei confronti dell'odierno attore (il quale non ha peraltro prodotto la sentenza del 15.2.2021 con cui ha dedotto essere stata rigettata tale opposizione) né l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro consolidatosi successivamente all'aggiudicazione per cui
è causa, secondo cui la disciplina dell'opponibilità secondo il criterio della priorità della trascrizione
è riferibile ad ogni provvedimento di assegnazione della casa familiare che, come nella specie, è stato trascritto, con conseguente non opponibilità dello stesso al creditore ipotecario che abbia in precedenza iscritto ipoteca sull'immobile e che può dunque far subastare l'immobile come libero
(cfr., Cass., sent. n. 7776/16, Cass., ord. n. 10686/24).
5. Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda proposta.
6. L'obiettiva mancata pubblicazione della perizia integrativa, il fatto che il rilascio del bene sia comunque intervenuto solo nel 2022 e, non ultimo, il consolidamento dei suesposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità anche in epoca successiva all'introduzione della lite giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 7.8.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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