Art. 11.
Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292 , e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , aumentata con l' articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.
I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio.
In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
Il collaudo delle opere e' effettuato a cura dello Stato.
Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292 , e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , aumentata con l' articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.
I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio.
In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
Il collaudo delle opere e' effettuato a cura dello Stato.