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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2427/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2427/2024 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PASSAMONTI MONICA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/02/2019 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 06/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/02/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 10 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate, precisando che le parti hanno dichiarano che “il valore complessivo dei beni immobili oggetto dell'accordo di trasferimento è pari ad euro 50.000,00 di cui
23.814,00 per la porzione di fabbricato e il resto per i terreni”, come da verbale di udienza del 06/02/2025:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Penne (PE) alla Via alla via R. Sacripante n. 13 resterà assegnata alla moglie essendone proprietaria esclusiva, mentre il marito ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Roseto degli Abruzzi (TE) Vicolo
Lanzi n. 8;
3) essendo i coniugi economicamente indipendenti non verrà versato alcun assegno di mantenimento;
4) le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento in proprietà esclusiva di beni immobili.
pagina 3 di 10 Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'accordo per il trasferimento della proprietà di beni immobili, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La signora cede e trasferisce al signor Controparte_1 Parte_1
che accetta ½ della piena proprietà del seguente immobile:
[...]
A) Appezzamento di terreno sito nel Comune di Loreto Aprutino alla Contrada San
Giovanni, della consistenza di metri quadrati 1660 (milleseicentosessanta), confinante con , proprietà e proprietà aventi causa di eredi di CP_2 Persona_1
, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 4, Persona_2
particella 158, qualità seminativo, classe 4, superficie are 16 centiare 60, r.d. euro
5,57, r.a. euro 3,86.
cede e trasferisce alla signora Parte_1 Controparte_1
che accetta ½ della piena proprietà dei seguenti due immobili:
B) Porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Penne alla
Via Acquaventina n.9, costituita da:
- appartamento ubicato al piano primo, composto di disimpegno, soggiorno, cucina, bagno e due camere con balcone a livello, confinante con terreno in seguito meglio descritto, proprietà e Via Verrotti, salvo altri. Riportato in Catasto Per_3
Fabbricati di detto Comune al foglio 72, particella 308, subalterno 2, categoria A/4, classe 3, consistenza va- ni 5, superficie catastale totale mq.87 e totale escluse aree scoperte mq.85, rendita Euro 188,51, via Acquaventina n.9, piano: 1;
C) Appezzamento di terreno costituente corte del fabbricato sopra citato, della consistenza di metri quadrati 115 (centoquindici), confinante con fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare sopra meglio descritta sotto la lettera B), proprietà
[...]
e detta via, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio Per_3
72, particella 385, qualità area rurale, superficie are 01 centiare 15, senza redditi.
pagina 4 di 10 Si precisa che a detto terreno si accede tramite passaggio indisturbato da oltre vent'anni, sia dall'attuale parte venditrice che dalla sua dante causa, signora
[...]
su una stradina che si diparte dalla Via Acquaventina ed Persona_4
attraversa le piccole strisce di terreno distinte con le particelle 375 e 376 del foglio
72, raggiungendo il terreno in oggetto.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti, intestatari catastali degli immobili A, B e C, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto che, in copia, vengono allegate all'accordo di trasferimento;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto dell'accordo, con esonero della parte pagina 5 di 10 cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo all' abitazione B) redatto in data 26.09.24 dall'ing. che si allega, in originale, all'accordo di Persona_5
trasferimento, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto dell'accordo di trasferimento.
ARTICOLO 4 - URBANISTICA
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dichiara, con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica, che: la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto sub B) risulta in data anteriore al primo settembre 1967. In data 23 maggio 2007 è stato rilasciato dal Comune di Penne il Permesso di costruire n.5315, per lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione di recinzione. Oltre a quanto detto, la porzione immobiliare in oggetto non ha subito interventi edilizi né modificazioni in pagina 6 di 10 genere, per i quali sarebbe stato necessario il preventivo rilascio di licenze, concessioni, permessi di costruire o autorizzazioni di sorta, né ha subito interventi edilizi o modifiche in genere suscettibili di realizzazione mediante denunzia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 con la precisazione che l'area di pertinenza del fabbricato ha una superficie inferiore a
5.000 (cinquemila) metri quadrati.
Relativamente agli immobili sub A) B) e C), ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica vengono allegati i prescritti certificati di destinazione urbanistica n.
, rilasciato dal Comune di Penne in data 04/10/2024 prot.n. 00016652 ed il Nume_1
prescritto certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Loreto
Aprutino in data 03/10/2024, prot.n. 14463.
La parti al riguardo dichiarano che da tali date non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dei detti Comuni. Con riferimento all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, le parti dichiarano, dandosene reciproco atto. che il soprassuolo dei terreni in oggetto non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni.
ARTICOLO 5 - AGIBILITA'
La parte venditrice dà atto che il certificato di agibilità relativo al bene in oggetto è stato regolarmente rilasciato dal Comune di Penne in data 4 marzo 2016, prot.n.2334.
ARTICOLO 6 - GARANZIE E PROVENIENZA
Le parti alienanti dichiarano e garantiscono:
• che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in pagina 7 di 10 dipendenza del contratto di mutuo del 17.06.2016 a rogito Notaio Per_6
n. 3463 di Rep. e n. 2303 di Racc. (registrato a Pescara il 22.06.2016).
[...]
• che gli immobili in oggetto sono pervenuti alle parti in forza del seguente titolo: contratto di compravendita in data 17.06.2016 Repertorio n.3462;
Raccolta n.2302 del Notaio (registrato a Pescara il Persona_6
21/0672016 n. 6594);
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che la signora a fronte del trasferimento Controparte_1
degli immobili sopra descritti si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari €. 50.000,00, di cui al CP_3
contratto in data 17.06.2016 a rogito Notaio n. 3463 di Rep. e n. Persona_6
2303 di Racc. (registrato a Pescara il 22.06.2016), garantito da ipoteca volontaria sugli immobili siti in Penne e descritti ai punti B) e C).
A tali effetti la signora si obbliga a pagare puntualmente le singole rate CP_1
residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti reddituali e patrimoniali tra loro intercorrenti la signora riconosce al signor CP_1 Parte_1 la somma di € 50.000,00 in un'unica soluzione all'atto della firma del presente accordo di separazione la cui sottoscrizione vale come quietanza di avvenuto pagamento, con assegno bancario n. 0130654899 – 11, Banca Mediolanum.
ARTICOLO 8 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca pagina 8 di 10 legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
ARTICOLO 10 – EFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
5) i beni mobili, arredi, suppellettili e attrezzature presenti nella casa familiare e nello studio professionale sito in Penne alla Via Acquaventina n.9, sono stati divisi tra le parti. A tal fine il sig. dichiara di aver già ritirato tutto quanto di sua Parte_1
proprietà;
6) i sig.ri e dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto Parte_1 CP_1
personale, reddituale e patrimoniale tra i medesimi, dandosi comunque reciprocamente atto in questa sede, ferme le pattuizioni di cui innanzi e l'accordo di trasferimento immobili, di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche con riferimento ad eventuali rimborsi e/o restituzioni e/o divisioni, anche di beni mobili, risparmi e depositi in denaro;
7) con la sottoscrizione del ricorso, i signori e dichiarano CP_1 Parte_1
congiuntamente di avere, in aderenza ad un autentico e raggiunto spirito conciliativo,
pagina 9 di 10 superato ogni vicendevole e possibile doglianza, contestazione o richiesta, comunque correlata al rapporto matrimoniale;
8) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
9) gli onorari del presente giudizio restano integralmente compensati, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/02/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2427/2024 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PASSAMONTI MONICA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/02/2019 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 06/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/02/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 10 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate, precisando che le parti hanno dichiarano che “il valore complessivo dei beni immobili oggetto dell'accordo di trasferimento è pari ad euro 50.000,00 di cui
23.814,00 per la porzione di fabbricato e il resto per i terreni”, come da verbale di udienza del 06/02/2025:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Penne (PE) alla Via alla via R. Sacripante n. 13 resterà assegnata alla moglie essendone proprietaria esclusiva, mentre il marito ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Roseto degli Abruzzi (TE) Vicolo
Lanzi n. 8;
3) essendo i coniugi economicamente indipendenti non verrà versato alcun assegno di mantenimento;
4) le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento in proprietà esclusiva di beni immobili.
pagina 3 di 10 Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'accordo per il trasferimento della proprietà di beni immobili, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La signora cede e trasferisce al signor Controparte_1 Parte_1
che accetta ½ della piena proprietà del seguente immobile:
[...]
A) Appezzamento di terreno sito nel Comune di Loreto Aprutino alla Contrada San
Giovanni, della consistenza di metri quadrati 1660 (milleseicentosessanta), confinante con , proprietà e proprietà aventi causa di eredi di CP_2 Persona_1
, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 4, Persona_2
particella 158, qualità seminativo, classe 4, superficie are 16 centiare 60, r.d. euro
5,57, r.a. euro 3,86.
cede e trasferisce alla signora Parte_1 Controparte_1
che accetta ½ della piena proprietà dei seguenti due immobili:
B) Porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Penne alla
Via Acquaventina n.9, costituita da:
- appartamento ubicato al piano primo, composto di disimpegno, soggiorno, cucina, bagno e due camere con balcone a livello, confinante con terreno in seguito meglio descritto, proprietà e Via Verrotti, salvo altri. Riportato in Catasto Per_3
Fabbricati di detto Comune al foglio 72, particella 308, subalterno 2, categoria A/4, classe 3, consistenza va- ni 5, superficie catastale totale mq.87 e totale escluse aree scoperte mq.85, rendita Euro 188,51, via Acquaventina n.9, piano: 1;
C) Appezzamento di terreno costituente corte del fabbricato sopra citato, della consistenza di metri quadrati 115 (centoquindici), confinante con fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare sopra meglio descritta sotto la lettera B), proprietà
[...]
e detta via, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio Per_3
72, particella 385, qualità area rurale, superficie are 01 centiare 15, senza redditi.
pagina 4 di 10 Si precisa che a detto terreno si accede tramite passaggio indisturbato da oltre vent'anni, sia dall'attuale parte venditrice che dalla sua dante causa, signora
[...]
su una stradina che si diparte dalla Via Acquaventina ed Persona_4
attraversa le piccole strisce di terreno distinte con le particelle 375 e 376 del foglio
72, raggiungendo il terreno in oggetto.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti, intestatari catastali degli immobili A, B e C, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto che, in copia, vengono allegate all'accordo di trasferimento;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto dell'accordo, con esonero della parte pagina 5 di 10 cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo all' abitazione B) redatto in data 26.09.24 dall'ing. che si allega, in originale, all'accordo di Persona_5
trasferimento, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto dell'accordo di trasferimento.
ARTICOLO 4 - URBANISTICA
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dichiara, con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica, che: la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto sub B) risulta in data anteriore al primo settembre 1967. In data 23 maggio 2007 è stato rilasciato dal Comune di Penne il Permesso di costruire n.5315, per lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione di recinzione. Oltre a quanto detto, la porzione immobiliare in oggetto non ha subito interventi edilizi né modificazioni in pagina 6 di 10 genere, per i quali sarebbe stato necessario il preventivo rilascio di licenze, concessioni, permessi di costruire o autorizzazioni di sorta, né ha subito interventi edilizi o modifiche in genere suscettibili di realizzazione mediante denunzia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 con la precisazione che l'area di pertinenza del fabbricato ha una superficie inferiore a
5.000 (cinquemila) metri quadrati.
Relativamente agli immobili sub A) B) e C), ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica vengono allegati i prescritti certificati di destinazione urbanistica n.
, rilasciato dal Comune di Penne in data 04/10/2024 prot.n. 00016652 ed il Nume_1
prescritto certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Loreto
Aprutino in data 03/10/2024, prot.n. 14463.
La parti al riguardo dichiarano che da tali date non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dei detti Comuni. Con riferimento all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, le parti dichiarano, dandosene reciproco atto. che il soprassuolo dei terreni in oggetto non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni.
ARTICOLO 5 - AGIBILITA'
La parte venditrice dà atto che il certificato di agibilità relativo al bene in oggetto è stato regolarmente rilasciato dal Comune di Penne in data 4 marzo 2016, prot.n.2334.
ARTICOLO 6 - GARANZIE E PROVENIENZA
Le parti alienanti dichiarano e garantiscono:
• che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in pagina 7 di 10 dipendenza del contratto di mutuo del 17.06.2016 a rogito Notaio Per_6
n. 3463 di Rep. e n. 2303 di Racc. (registrato a Pescara il 22.06.2016).
[...]
• che gli immobili in oggetto sono pervenuti alle parti in forza del seguente titolo: contratto di compravendita in data 17.06.2016 Repertorio n.3462;
Raccolta n.2302 del Notaio (registrato a Pescara il Persona_6
21/0672016 n. 6594);
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che la signora a fronte del trasferimento Controparte_1
degli immobili sopra descritti si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari €. 50.000,00, di cui al CP_3
contratto in data 17.06.2016 a rogito Notaio n. 3463 di Rep. e n. Persona_6
2303 di Racc. (registrato a Pescara il 22.06.2016), garantito da ipoteca volontaria sugli immobili siti in Penne e descritti ai punti B) e C).
A tali effetti la signora si obbliga a pagare puntualmente le singole rate CP_1
residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti reddituali e patrimoniali tra loro intercorrenti la signora riconosce al signor CP_1 Parte_1 la somma di € 50.000,00 in un'unica soluzione all'atto della firma del presente accordo di separazione la cui sottoscrizione vale come quietanza di avvenuto pagamento, con assegno bancario n. 0130654899 – 11, Banca Mediolanum.
ARTICOLO 8 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca pagina 8 di 10 legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
ARTICOLO 10 – EFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
5) i beni mobili, arredi, suppellettili e attrezzature presenti nella casa familiare e nello studio professionale sito in Penne alla Via Acquaventina n.9, sono stati divisi tra le parti. A tal fine il sig. dichiara di aver già ritirato tutto quanto di sua Parte_1
proprietà;
6) i sig.ri e dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto Parte_1 CP_1
personale, reddituale e patrimoniale tra i medesimi, dandosi comunque reciprocamente atto in questa sede, ferme le pattuizioni di cui innanzi e l'accordo di trasferimento immobili, di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche con riferimento ad eventuali rimborsi e/o restituzioni e/o divisioni, anche di beni mobili, risparmi e depositi in denaro;
7) con la sottoscrizione del ricorso, i signori e dichiarano CP_1 Parte_1
congiuntamente di avere, in aderenza ad un autentico e raggiunto spirito conciliativo,
pagina 9 di 10 superato ogni vicendevole e possibile doglianza, contestazione o richiesta, comunque correlata al rapporto matrimoniale;
8) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
9) gli onorari del presente giudizio restano integralmente compensati, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/02/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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