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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8007 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all' udienza del 7/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale N. 15349/2024vertente TRA
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Claudio Di Napoli (C.F.: ) C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici alla Via Roma n. 60, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 081483396, Email_1 ricorrente CONTRO (C.F. Controparte_1
- P.I. , con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Armando Gambino (C.F.: ) e dall'Avv. Gianluca Tellone (C.F.: C.F._3
), giusta procura generale alle liti per Notar in C.F._4 Persona_1 Fiumicino (RM), in data 22.3.2024, rep. n. 37875 – racc. n. 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, con dichiarazione dei procuratori di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata t e al numero di fax 081-7552455 Email_2 resistente NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di ex art. Controparte_3 1, D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, Dott. , che agisce in virtù dei poteri a lui conferiti con la CP_4 procura speciale autenticata dal Notaio in Roma, rep. n. 181515, racc. n. Persona_2 12772 del 25.7.2024, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva dall' Avv. Giovanni Grilletto (C.F.: ), con domicilio eletto presso il C.F._5 suo studio in Napoli, Corso Novara n. 13, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo fax 0827-23358 Email_3 resistente
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2021 00014292 19000 Parte_1 di € 13.226,75 e n. 371 2021 0006540272 000 di € 1.332,68, emessi dall' di Nola, CP_1 notificati il 04.06.2024, a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo dal 10.2015 a l 02.2017. CP_ La ricorrente eccepiva la prescrizione estintiva dei crediti vantati dall' nonché la decadenza dal potere di accertamento e riscossione dei medesimi. Deduceva il difetto di motivazione degli avvisi di addebito opposti e l'omessa notifica degli atti presupposti in essi indicati. In particolare, evidenziava come dalla mancanza della notifica degli atti presupposti discendesse il vizio radicale dell'intera procedura impositiva. Infine, deduceva l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi moratori, assumendo che le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inesistente la notifica, comunque CP_ improcedibili, nulli, e annullare gli avvisi di addebito indicati alle lettere A) e B) della Premessa;
2) accerti e dichiari, comunque, la decadenza del potere di accertamento dell'Ente e la prescrizione dei diritti;
3) in subordine, epuri la pretesa da interessi e sanzioni;
4) con vittoria di spese ed onorati al procuratore antistatario.” Si costituiva l' , la quale contestava l'eccezione di prescrizione dei crediti, adducendo che CP_1 la notifica della diffida ad adempiere .5102.06/10/2019.0207626, intervenuta “per CP_1 compiuta giacenza” in data 19.05.2020, costituisse atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale. Parte resistente si opponeva, altresì, all'eccezione di decadenza dal potere di accertamento, sostenendo la rilevanza della data di formazione degli avvisi di addebito in luogo del momento di notifica degli stessi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati e dell'opposizione, con condanna alle spese di lite. Si costituiva l' ed eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, rilevando, in particolare, la propria estraneità al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all' an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Il giudice, previa sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito, all' udienza del 7.10.2025 , tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , decideva la causa come da sentenza contestuale. Contr Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , restando estraneo alla notifica degli avvisi di addebito impugnati essendo tenuto a curare la fase della successiva riscossione La ricorrente impugnava gli avvisi di addebito , deducendo la prescrizione quinquennale CP_1 dei crediti da essi portati e la nullità della notifica della diffida ad adempiere
.102.06/10/2019.0207626, quale atto funzionale ad interrompere la prescrizione. CP_1
Dovendo preliminarmente esaminare l' eccezione di prescrizione quinquennale, va rilevato che l' onde confutare detta eccezione ha depositato documentazione attestante la CP_1 notifica tanto degli avvisi di addebito che della diffida ad adempiere Secondo la documentazione versata in atti, gli avvisi di addebito venivano notificati in data 04.06.2024, mentre la notifica della diffida ad adempiere .5102.06/10/2019.0207626, CP_1 veniva effettuata “per compiuta giacenza” in data 19.05.2020.
2 Dunque, ai fini della risoluzione della controversia, appare dirimente stabilire se la notifica della diffida ad adempiere costituisca un atto validamente idoneo ad interrompere la prescrizione. A tale riguardo, al fine di provare la notifica della suddetta diffida, l' produceva in CP_1 giudizio la copia della raccomandata informativa n. 665487676826 del 18.03.2020. Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che la racc si presume pervenuta alla data in cui l' ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza ( Cass n. 27526/2013 ) E' comunque necessario che l' incaricato della consegna ( sia esso un postino o un ufficiale giudiziario ) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la casa comunale o presso un ufficio postale In caso contrario la notifica è nulla. Al contrario, nel caso di specie, l'ente impositore non forniva la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale (cd. C.A.D.), limitandosi a produrre in giudizio copia della raccomandata informativa. Dunque, nessun atto interruttivo può dirsi validamente posto in essere fino alla notifica degli avvisi di addebito opposti, inidonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale già ampiamente decorso. Inoltre, ma non meno rilevante, la prescrizione risulta maturata alla data di notifica degli avvisi di addebito anche tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali motivati dall'emergenza sanitaria (il D.L. 18/2020 che ha sospeso la riscossione dall' 08/03/3020 al 31/05/2020; il D.L. 34/2020 fino al 31/08/2020; il D.L. 104/2020 (decreto agosto) che ha sospeso fino al 31/12/2020; il D.L. 183/2020 fino al 28/02/2021; il Dl. 106/2021 (decreto sostegni bis) che ha sospeso fino al 31/08/2021). Conseguentemente, gli avvisi di addebito n. 371 2021 00014292 19000 di € 13.226,75 e n. 371 2021 0006540272 000 di € 1.332,68, emessi dall' di Nola, notificati il CP_1
04.06.2024, riferiti a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per gli anni 2015 a 2017, devono essere annullati, essendo estinti per prescrizione ex L. 335/1995 i crediti ad essi sottostanti. Le spese di giudizio tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano CP_1 come da dispositivo con attribuzione .
Stimasi equo compensare le spese tra la ricorrente e la Controparte_2
, atteso il difetto di legittimazione passiva della predetta .
[...]
P.Q.M.
3 1) accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.. 371 2021 00014292 19000 di € 13.226,75 e n. 371 2021 0006540272 000 di € 1.332,68 notificati il 4/6/2024 ;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2600,00 CP_1 oltre rimborso forfettario IVA e CPA con attribuzione .
3) compensa le spese di giudizio tra e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Si comunichi Napoli, 7/10/2025
il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Mot Antonietta Terracciano
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