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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13232 del 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ata a Roma il 17.08.1958 , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Assunta Bilotta, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Maria Assunta Bilotta, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di separazione.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 06.11.2025 e le condizioni ivi rassegnate;
rilevato che le parti si erano separate giusto decreto di omologazione del 01.08.2003 RG n.
27280/2003 del Tribunale di Roma;
in seguito, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni della separazione chiedendo: CP_
“Ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla sig.ra nella misura Parte_1 di € 50,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità successiva alla data del provvedimento emesso di cui al presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., a parziale modifica del decreto di omologazione del 01.08.2003 RG n. 27280/2003 del Tribunale di Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
06.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
1 - nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13232 del 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ata a Roma il 17.08.1958 , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Assunta Bilotta, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Maria Assunta Bilotta, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di separazione.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 06.11.2025 e le condizioni ivi rassegnate;
rilevato che le parti si erano separate giusto decreto di omologazione del 01.08.2003 RG n.
27280/2003 del Tribunale di Roma;
in seguito, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni della separazione chiedendo: CP_
“Ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla sig.ra nella misura Parte_1 di € 50,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità successiva alla data del provvedimento emesso di cui al presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., a parziale modifica del decreto di omologazione del 01.08.2003 RG n. 27280/2003 del Tribunale di Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
06.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
1 - nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
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