Art. 1.
I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.
((Il prefetto puo' disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce))
Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.
((Il prefetto puo' disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce))
Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.