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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, ha deciso all'esito della trattazione scritta, emettendo la seguente SENTENZA la causa civile iscritta al n.4006/2023 R.G.L. vertente tra elett.te dom.to in Napoli alla via Tino Di Camaino n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Talò e avv. Alessandro Squillante dai quali è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Dirigente dell'Avvocatura Municipale in Controparte_1 carica pro tempore dr. rapp.to e difeso dall' avv. Miriam Chiummariello , CP_2 in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta determinazione dirigenziale n. 1749/2023 ed elettivamente domiciliati in , presso l'Avvocatura Municipale CP_1 in via Generale Niglio n.21/23, villa Maiuri,
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni lavaggio indumenti lavoro
FATTO E DIRITTO
L'istante insorge contro il proprio datore di lavoro chiedendo che il Tribunale accerti il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per aver provveduto a sue spese, in via autonoma, al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo CP_ svolgimento delle proprie mansioni, con condanna dell' resistente al pagamento di una somma da quantificarsi in separato giudizio per il periodo dal 01/07/1998 sino alla data dell'emananda, sentenza in ragione di un importo pari a due ore alla settimana della retribuzione ordinaria, maggiorata della quota per straordinario diurno, fissata nel tempo dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in relazione al suo livello di inquadramento oltre interessi, da definirsi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma c.c., spese vinte.
Assume in fatto:
- di essere dipendente del Comune di , in servizio dal 20.12.1984 presso il CP_1 Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., inquadrato attualmente nel livello C/5 del CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale;
svolgendo attività descritte in dettaglio;
-di aver svolto tali attività secondo turni di trentasei ore settimanali;
-di essere stato esposto, a causa dell'espletamento dei compiti appena descritti, ad una serie di rischi per l'incolumità personale ( investimento da parte dei conducenti dei veicoli di qualsiasi tipo, incidenti stradali con i mezzi di servizio, cadute accidentali, esposizione agli agenti atmosferici, contatto con agenti patogeni)
1 - di aver sempre indossato, per obbligo contrattuale, quali indumenti di lavoro, quelli descritti in dettaglio, finalizzati alla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza taluni dei quali qualificati DPI che vengono forniti dalla stessa convenuta periodicamente;
Descritti in dettaglio gli indumenti aventi caratteristiche di DPI , che ne hanno reso necessari lavaggi frequenti, ha aggiunto di essere stato costretto, per l'intero periodo, stante l'inadempimento dell'Ente datore di lavoro, ad eseguire lavaggio, di tutti gli indumenti indicati specificamente, presso la propria abitazione ed all'occorrenza a provvedere anche alla manutenzione, destinando a tali incombenze ore aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio, e di averne sopportato le spese curando anche le attività prodromiche e successive al lavaggio, senza che la resistente si sia mai accollata i relativi oneri economici come suo obbligo di legge.
Argomentata della responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c. e del conseguente obbligo della parte datoriale di risarcire esso istante dei danni subiti per avere dovuto provvedere egli stesso al lavaggio domestico e alla manutenzione degli indumenti di lavoro, ha richiamato le fonti normative sia costituzionali che legislative in materia di Dispositivi di Protezione Individuale quali presidi di tutela della salute come diritto individuale e, in particolare, del lavoratore. Ha poi invocato pronunce della Corte di Vertice e delle Corti di merito a sostegno del proprio assunto .
Illustrati in dettaglio i criteri per la quantificazione del danno da calcolare con criterio equitativo , ex art.1226 c.c. correlato ad un'ora alla settimana con alternanza nell'utilizzo dei capi estivi e di quelli invernali per i quali stima congruo rapportarlo a due ore alla settimana , ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente il ha eccepito la prescrizione Controparte_1 del diritto vantato con decorrenza dal 1^.
7.1998 procuratori richiamando al riguardo la sentenza n.1645 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, reputando inidonea a fini interruttivi la nota prodotta da controparte del 26.3.2018 chiedendone l'espunzione dall'incartamento processuale. Ha disconosciuto la “richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93” del 10.04.2008, versata in copia semplice. Ha quindi eccepito la nullità del ricorso, l'infondatezza della domanda per carenza di prova ,sottolineando che il ricorrente era rimasto assente per lungo tempo sia per malattia sia per altre giustificate assenze, così come la errata quantificazione, da contenersi, in denegata ipotesi di condanna, nell'importo riconosciuto in identiche questioni per altri colleghi del ricorrente. Ha concluso per la declaratoria di prescrizione, quantomeno parziale, del diritto al risarcimento;
in via principale per il rigetto del ricorso perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, col favore delle spese.
2 All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente, autorizzato il deposito di note difensive, la parte ricorrente è stata onerata di depositare la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93 del 13 marzo 2018 e pervenuta al Comune il 26.3.2018. All'esito, la causa viene decisa previa acquisizione dei documenti, mediante separata sentenza , dopo il deposito di note scritte.
NULLITÀ DEL RICORSO Va disattesa la eccezione di nullità per carenza allegatoria . Il lavoratore ha dedotto il periodo , la tipologia delle mansioni svolte, la tipologia dei DPI forniti dalla convenuta e indossati nello svolgimento quotidiano della prestazione di lavoro e sul quantum ha invocato il criterio equitativo fornendo parametri ragionevoli plausibili e dotati di un'oggettiva portata . Deve dirsi con ciò ampiamente soddisfatto l'onere di specificità imposto dall'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. . Nel rito del lavoro, per giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo è affetto da nullità assoluta solo allorquando questo sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda e/o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, invero, “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato....il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126). Nel caso di specie, l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, illustra sia gli obblighi datoriali sia l'attività svolta in vece del datore di lavoro, sia la sottrazione di tempo e denaro per provvedere da sé al lavaggio dei DPI, escludendosi l'assoluta genericità tanto che la resistente, ha potuto difendersi con dovizia di argomentazioni e di eccezioni, di carattere preliminare e di merito.
PRESCRIZIONE La domanda attiene al risarcimento del danno a far tempo dal 1^ luglio 1998 sino alla data dell'emananda sentenza. Il termine prescrizionale cui soggiace la domanda è quello ordinario decennale e che risulta utilmente interrotto una prima volta con la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93” del 10.04.2008, sottoscritta sia dall'avv. G. Talò sia dal ricorrente versato in atti in copia semplice cui è allegato
3 l'avviso di ricevimento postale secondo cui sarebbe pervenuta al Comune in data 5 maggio 2008. Una seconda volta, il termine è stato poi interrotto con richiesta di pagamento firmata da entrambi i procuratori pervenuta al il 10.4.2013. CP_1 Infine, è sicuramente utile ai fini interruttivi la richiesta pervenuta al CP_1 resistente in data 26.3.2018, sottoscritta da entrambi gli odierni difensori su mandato anche del , e prodotta dalla parte ricorrente che l'ha richiesta al Parte_1 medesimo mediante richiesta di accesso. Trattasi di lettera raccomandata ad CP_1 oggetto “richiesta di pagamento attribuzioni patrimoniali in favore dei Vigili Urbani”. La difesa del pure essendo a conoscenza del fatto che presso i suoi uffici CP_1 esisteva al Settore VII “Ufficio legalità e Trasparenza /Ufficio Legale” ha strenuamente sostenuto in giudizio che, invece, quel documento era privo della sottoscrizione dei procuratori perché così stabilito, con sentenza n.1645 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi su domanda di risarcimento danni per usura psicofisica, nel giudizio instaurato tra il di ed altro ex CP_1 CP_1 dipendente patrocinato dalla medesima difesa. Tanto è sufficiente per ritenere superata la questione dell'eccepita prescrizione non senza rimarcare come la condotta processuale della resistente non si è ispirata a quei criteri di lealtà e probità sancito dall'art. 88 del c.p.c. che impone un preciso
“dovere” “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 2, 395 n. 1, 404] (1) (2) (3)”.
INADEMPIMENTO Nel merito la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale va accolta nei limiti segnati dai motivi che seguono. In ordine al thema decidendum, ossia l'individuazione dei D.P.I. e il correlato obbligo datoriale di provvedere al loro lavaggio, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la funzione sostanziale degli indumenti forniti dal datore di lavoro ed ha escluso la vincolatività della qualificazione in termini di D.P.I. attribuita nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli indumenti al lavoratore (da ultimo, Cass. n. 5748 del 6/03/2020). La pronuncia va qui richiamata anche ai sensi dell'.art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., e se ne riportano i passaggi salienti:
“… in continuità con l'.indirizzo espresso da questa Corte, in fattispecie assolutamente identiche (cfr. ordinanze n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019), secondo cui "In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.";
4 …….ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. n. 626 del 1994, recante attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, "1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
..."; tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; ai sensi dell'art. 377, relativo a "Me. personali di protezione", "il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. - I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione"; secondo l'art. 379 relativo agli "Indumenti di protezione", " Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Ca. 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione"). L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dall'art. 74, D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne ricalca interamente il testo;
il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che "il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione"; l'.interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.); l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; lo stesso D.Lgs. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporìs) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;
5 da tali premesse discende come la previsione dell'art. 43, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 626 del 1994, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2";
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ( )", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.lgs.n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen. n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit.pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett.a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale
o di preservare gli abiti civili;
in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014;; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc."; questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si
6 debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n.11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010);
…… si è precisato come "l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009;n.16495 del 2014, n. 8585 del 2015)”.
Da tali statuizioni non può che trarsi la conferma che l'obbligo del datore di lavoro di assicurare l'.integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti ed indumenti trova il suo primo fondamento nello stesso art. 2087 c.c. ed è richiamato, poi, dall'.art. 77 comma 4 D...vo n. 8/2008; a tale obbligo si accompagna quello di mantenere nel tempo efficienti tali beni non soltanto mediante la “manutenzione straordinaria o le riparazioni” anche attraverso il loro lavaggio. Nell'.elaborazione della Suprema Corte può considerarsi ormai consolidato il principio secondo il quale “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I." (Cass. n. 16749 del 21/06/2019n. 16749, Cass. n. 20206 del 25/07/2019 e le nn. 20207 e 20208 nella stessa data, Cass. n. 27354 del 27/06/2019, Cass. n. 17132 del 26/06/2019). Dunque, ciò che rileva nella qualificazione di un indumento come D.P.I. non è la veste formale attribuita dal datore di lavoro ma la funzione sostanziale svolta dagli indumenti utilizzati dal lavoratore.
7 Accertata la funzione sostanziale di “protezione” degli indumenti (nell'.ampia accezione delineata dalla Suprema Corte), l'.obbligo non solo di manutenzione ma anche di ordinario lavaggio a carico diretto del datore di lavoro è una conseguenza inevitabile, prevista dalle norme e non diversamente sostituibile (né trasferibile al lavoratore sulla base delle previsioni contrattuali).
Nel caso in esame, l'istante è dipendente di ruolo del , presso il Controparte_1 Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., ed è addetto, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale a norma degli artt. 11 e 12, lett. e) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 5 della L. n. 65 del 7.3.1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale). Solo genericamente è contestato lo svolgimento di compiti che richiedessero di indossare l'abbigliamento sicchè la dimostrazione del “La determinazione di tempo e dei giorni” pretesa dall'Ente, è eccessiva tenuto conto che non è negato lo svolgimento di tutti i compiti descritti in dettaglio ai punti A), B) e C) del ricorso. Similmente, non vi è contestazione di sorta sulla tipologia di abbigliamento fornito e indossato dal ricorrente per lo svolgimento dei compiti descritti con massimo dettaglio. Per tali ragioni non si è potuto dare ingresso alla prova testimoniale che non poteva essere raccolta sulla base di circostanze genericamente addotte dalla controparte visto che - altro dato di certa acquisizione- gli indumenti con strisce o fasce catarifrangenti indubbiamente garantiscono la visibilità , donde la riconducibilità alla categoria dei DPI. Cosa diversa è , ma ciò conta sul piano della quantificazione, tener conto delle assenze , di cui si dirà di qui a poco.
Del pari è rimasto incontestato che l'Ente non si sia mai fatto carico del lavaggio degli indumenti costituenti DPI e comunque posti a protezione della salute del ricorrente incorrendo nella violazione di un obbligo contrattuale. Ne deriva, secondo un presuntivo accertamento dell'attività sostitutiva e del danno correlato, il convincimento che il lavoratore abbia dovuto periodicamente provvedere a sue spese e impegnando il suo tempo, al di fuori del tempo di lavoro, curando al proprio domicilio il lavaggio. E' evidente che egli ha affrontato dei costi e dedicato tempo e che tali voci costituiscano un danno economicamente risarcibile .
Deve , perciò, essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio "casalingo" con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
DANNO Parte ricorrente individua quale criterio di quantificazione degli oneri sostenuti per il lavaggio la retribuzione del tempo allo scopo impiegato (che assume in due ore settimanali) determinata con i parametri di liquidazione del lavoro straordinario. Tale criterio non può essere condiviso.
8 L'attività di lavoro subordinato è quella prestata nell'ambito della sfera di controllo del datore di lavoro;
il lavaggio degli indumenti (anche a volere ipotizzare una sua natura accessoria rispetto alla obbligazione lavorativa in senso stretto) nella fattispecie è avvenuto in ambito domestico (o, al più, a mezzo lavanderia) e, dunque, al di fuori della sfera di controllo e di intervento del datore di lavoro. Tale circostanza di per sé esclude che il tempo impiegato per il lavaggio possa in alcun modo essere equiparato ad una attività di lavoro subordinato. Dunque il danno va identificato nelle spese vive sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico. Al riguardo, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e da11'a1tro non ricomprende 1'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, predisponendo già 5 assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale de1 danno" (Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che per ogni lavaggio ritenuto necessario possa essere riconosciuto - appunto in via di liquidazione equitativa - un danno patrimoniale pari ad euro 10,00 mensili all'attualità, comprensiva anche del danno da lucro cessante (vale a dire del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione) . Tale misura risulta ragionevole ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza.
Sugli importi così determinati, andranno computati i soli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. (v. Corte di Cassazione, Sez. III, civ, 17 gennaio 2003 n. 608).
Poiché il ha, tra l'altro, fruito, per il periodo 01.07.1998 al maggio Parte_1 2023 di un totale di 1481 giorni di assenza come da nota prodotta dal Comune, tali giorni andranno sottratti dal numero dei giorni correnti tra le due date (9100) e la differenza suddivisa per sette per ottenere il numero di settimane. Sicchè le settimane da risarcire sono (9100-1481= 7619:7) 1088 ,per un totale di € 10880,00. Dal maggio 2023 al giorno della presente sentenza, la liquidazione andrà fatta sulle settimane risultanti al netto di assenze per ferie, riposi compensativi, malattia etc secondo lo stesso parametro di € 10.00 mensili all'attualità oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo sentenza al saldo. Non possono essere, invece, riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 , 4^ co. cc richiesti esplicitamente con la domanda. L'art. 1284 c.c., in tema di “saggio degli interessi”, al IV comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la
9 misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La disposizione, introdotta dal legislatore nel 2014 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, ha come ratio quella di scoraggiare le condotte meramente dilatorie mediante un meccanismo sanzionatorio, secondo cui il debitore, una volta assunto uno specifico impegno convenzionale, intenda sottrarsi ai propri obblighi, per giovarsi indebitamente del passare del tempo, attesa l'esiguità del tasso degli interessi legali. Nella specie , trattandosi di debito di valore quale è il danno risarcibile, costituirebbe una forzatura far rientrare tale posta creditoria in una transazione commerciale .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tenendo conto del valore fin qui accertato ben superiore rispetto a quello dichiarato da parte ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio ai fini del pagamento del c.u. (, si dichiara che il valore della presente controversia si ritiene compreso nello scaglione fino a € 5.200,00 per cui il c.u. ammonta ad € 49.00 , salvo integrazione in caso di liquidazione di importi superiori) Pertanto va fatto obbligo al ricorrente di integrare il pagamento del contributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura seriale della vertenza e dell'assenza di attività istruttoria. Si comunichi.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancata lavaggio dei DPI dal 1^.
7.1998 ad oggi;
condanna il a risarcire il danno in favore del ricorrente Controparte_1 quantificato sino al 31 maggio 2023 in complessivi € 10880,00 e il danno per il eprido successivo sino alla presente pronuncia in € 10,00 settimanali secondo i criteri di cui in motivazione , il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
condanna l'Ente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre spese generali iva e cpa con attribuzione;
Si comunichi. Così deciso in Napoli il 19 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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RICORRENTE
CONTRO
in persona del Dirigente dell'Avvocatura Municipale in Controparte_1 carica pro tempore dr. rapp.to e difeso dall' avv. Miriam Chiummariello , CP_2 in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta determinazione dirigenziale n. 1749/2023 ed elettivamente domiciliati in , presso l'Avvocatura Municipale CP_1 in via Generale Niglio n.21/23, villa Maiuri,
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni lavaggio indumenti lavoro
FATTO E DIRITTO
L'istante insorge contro il proprio datore di lavoro chiedendo che il Tribunale accerti il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per aver provveduto a sue spese, in via autonoma, al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo CP_ svolgimento delle proprie mansioni, con condanna dell' resistente al pagamento di una somma da quantificarsi in separato giudizio per il periodo dal 01/07/1998 sino alla data dell'emananda, sentenza in ragione di un importo pari a due ore alla settimana della retribuzione ordinaria, maggiorata della quota per straordinario diurno, fissata nel tempo dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in relazione al suo livello di inquadramento oltre interessi, da definirsi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma c.c., spese vinte.
Assume in fatto:
- di essere dipendente del Comune di , in servizio dal 20.12.1984 presso il CP_1 Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., inquadrato attualmente nel livello C/5 del CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale;
svolgendo attività descritte in dettaglio;
-di aver svolto tali attività secondo turni di trentasei ore settimanali;
-di essere stato esposto, a causa dell'espletamento dei compiti appena descritti, ad una serie di rischi per l'incolumità personale ( investimento da parte dei conducenti dei veicoli di qualsiasi tipo, incidenti stradali con i mezzi di servizio, cadute accidentali, esposizione agli agenti atmosferici, contatto con agenti patogeni)
1 - di aver sempre indossato, per obbligo contrattuale, quali indumenti di lavoro, quelli descritti in dettaglio, finalizzati alla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza taluni dei quali qualificati DPI che vengono forniti dalla stessa convenuta periodicamente;
Descritti in dettaglio gli indumenti aventi caratteristiche di DPI , che ne hanno reso necessari lavaggi frequenti, ha aggiunto di essere stato costretto, per l'intero periodo, stante l'inadempimento dell'Ente datore di lavoro, ad eseguire lavaggio, di tutti gli indumenti indicati specificamente, presso la propria abitazione ed all'occorrenza a provvedere anche alla manutenzione, destinando a tali incombenze ore aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio, e di averne sopportato le spese curando anche le attività prodromiche e successive al lavaggio, senza che la resistente si sia mai accollata i relativi oneri economici come suo obbligo di legge.
Argomentata della responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c. e del conseguente obbligo della parte datoriale di risarcire esso istante dei danni subiti per avere dovuto provvedere egli stesso al lavaggio domestico e alla manutenzione degli indumenti di lavoro, ha richiamato le fonti normative sia costituzionali che legislative in materia di Dispositivi di Protezione Individuale quali presidi di tutela della salute come diritto individuale e, in particolare, del lavoratore. Ha poi invocato pronunce della Corte di Vertice e delle Corti di merito a sostegno del proprio assunto .
Illustrati in dettaglio i criteri per la quantificazione del danno da calcolare con criterio equitativo , ex art.1226 c.c. correlato ad un'ora alla settimana con alternanza nell'utilizzo dei capi estivi e di quelli invernali per i quali stima congruo rapportarlo a due ore alla settimana , ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente il ha eccepito la prescrizione Controparte_1 del diritto vantato con decorrenza dal 1^.
7.1998 procuratori richiamando al riguardo la sentenza n.1645 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, reputando inidonea a fini interruttivi la nota prodotta da controparte del 26.3.2018 chiedendone l'espunzione dall'incartamento processuale. Ha disconosciuto la “richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93” del 10.04.2008, versata in copia semplice. Ha quindi eccepito la nullità del ricorso, l'infondatezza della domanda per carenza di prova ,sottolineando che il ricorrente era rimasto assente per lungo tempo sia per malattia sia per altre giustificate assenze, così come la errata quantificazione, da contenersi, in denegata ipotesi di condanna, nell'importo riconosciuto in identiche questioni per altri colleghi del ricorrente. Ha concluso per la declaratoria di prescrizione, quantomeno parziale, del diritto al risarcimento;
in via principale per il rigetto del ricorso perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, col favore delle spese.
2 All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente, autorizzato il deposito di note difensive, la parte ricorrente è stata onerata di depositare la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93 del 13 marzo 2018 e pervenuta al Comune il 26.3.2018. All'esito, la causa viene decisa previa acquisizione dei documenti, mediante separata sentenza , dopo il deposito di note scritte.
NULLITÀ DEL RICORSO Va disattesa la eccezione di nullità per carenza allegatoria . Il lavoratore ha dedotto il periodo , la tipologia delle mansioni svolte, la tipologia dei DPI forniti dalla convenuta e indossati nello svolgimento quotidiano della prestazione di lavoro e sul quantum ha invocato il criterio equitativo fornendo parametri ragionevoli plausibili e dotati di un'oggettiva portata . Deve dirsi con ciò ampiamente soddisfatto l'onere di specificità imposto dall'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. . Nel rito del lavoro, per giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo è affetto da nullità assoluta solo allorquando questo sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda e/o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, invero, “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato....il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126). Nel caso di specie, l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, illustra sia gli obblighi datoriali sia l'attività svolta in vece del datore di lavoro, sia la sottrazione di tempo e denaro per provvedere da sé al lavaggio dei DPI, escludendosi l'assoluta genericità tanto che la resistente, ha potuto difendersi con dovizia di argomentazioni e di eccezioni, di carattere preliminare e di merito.
PRESCRIZIONE La domanda attiene al risarcimento del danno a far tempo dal 1^ luglio 1998 sino alla data dell'emananda sentenza. Il termine prescrizionale cui soggiace la domanda è quello ordinario decennale e che risulta utilmente interrotto una prima volta con la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ex art. 69 del D.Lgs 29/93” del 10.04.2008, sottoscritta sia dall'avv. G. Talò sia dal ricorrente versato in atti in copia semplice cui è allegato
3 l'avviso di ricevimento postale secondo cui sarebbe pervenuta al Comune in data 5 maggio 2008. Una seconda volta, il termine è stato poi interrotto con richiesta di pagamento firmata da entrambi i procuratori pervenuta al il 10.4.2013. CP_1 Infine, è sicuramente utile ai fini interruttivi la richiesta pervenuta al CP_1 resistente in data 26.3.2018, sottoscritta da entrambi gli odierni difensori su mandato anche del , e prodotta dalla parte ricorrente che l'ha richiesta al Parte_1 medesimo mediante richiesta di accesso. Trattasi di lettera raccomandata ad CP_1 oggetto “richiesta di pagamento attribuzioni patrimoniali in favore dei Vigili Urbani”. La difesa del pure essendo a conoscenza del fatto che presso i suoi uffici CP_1 esisteva al Settore VII “Ufficio legalità e Trasparenza /Ufficio Legale” ha strenuamente sostenuto in giudizio che, invece, quel documento era privo della sottoscrizione dei procuratori perché così stabilito, con sentenza n.1645 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi su domanda di risarcimento danni per usura psicofisica, nel giudizio instaurato tra il di ed altro ex CP_1 CP_1 dipendente patrocinato dalla medesima difesa. Tanto è sufficiente per ritenere superata la questione dell'eccepita prescrizione non senza rimarcare come la condotta processuale della resistente non si è ispirata a quei criteri di lealtà e probità sancito dall'art. 88 del c.p.c. che impone un preciso
“dovere” “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 2, 395 n. 1, 404] (1) (2) (3)”.
INADEMPIMENTO Nel merito la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale va accolta nei limiti segnati dai motivi che seguono. In ordine al thema decidendum, ossia l'individuazione dei D.P.I. e il correlato obbligo datoriale di provvedere al loro lavaggio, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la funzione sostanziale degli indumenti forniti dal datore di lavoro ed ha escluso la vincolatività della qualificazione in termini di D.P.I. attribuita nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli indumenti al lavoratore (da ultimo, Cass. n. 5748 del 6/03/2020). La pronuncia va qui richiamata anche ai sensi dell'.art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., e se ne riportano i passaggi salienti:
“… in continuità con l'.indirizzo espresso da questa Corte, in fattispecie assolutamente identiche (cfr. ordinanze n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019), secondo cui "In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.";
4 …….ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. n. 626 del 1994, recante attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, "1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
..."; tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; ai sensi dell'art. 377, relativo a "Me. personali di protezione", "il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. - I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione"; secondo l'art. 379 relativo agli "Indumenti di protezione", " Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Ca. 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione"). L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dall'art. 74, D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne ricalca interamente il testo;
il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che "il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione"; l'.interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.); l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; lo stesso D.Lgs. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporìs) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;
5 da tali premesse discende come la previsione dell'art. 43, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 626 del 1994, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2";
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ( )", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.lgs.n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen. n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit.pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett.a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale
o di preservare gli abiti civili;
in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014;; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc."; questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si
6 debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n.11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010);
…… si è precisato come "l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009;n.16495 del 2014, n. 8585 del 2015)”.
Da tali statuizioni non può che trarsi la conferma che l'obbligo del datore di lavoro di assicurare l'.integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti ed indumenti trova il suo primo fondamento nello stesso art. 2087 c.c. ed è richiamato, poi, dall'.art. 77 comma 4 D...vo n. 8/2008; a tale obbligo si accompagna quello di mantenere nel tempo efficienti tali beni non soltanto mediante la “manutenzione straordinaria o le riparazioni” anche attraverso il loro lavaggio. Nell'.elaborazione della Suprema Corte può considerarsi ormai consolidato il principio secondo il quale “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I." (Cass. n. 16749 del 21/06/2019n. 16749, Cass. n. 20206 del 25/07/2019 e le nn. 20207 e 20208 nella stessa data, Cass. n. 27354 del 27/06/2019, Cass. n. 17132 del 26/06/2019). Dunque, ciò che rileva nella qualificazione di un indumento come D.P.I. non è la veste formale attribuita dal datore di lavoro ma la funzione sostanziale svolta dagli indumenti utilizzati dal lavoratore.
7 Accertata la funzione sostanziale di “protezione” degli indumenti (nell'.ampia accezione delineata dalla Suprema Corte), l'.obbligo non solo di manutenzione ma anche di ordinario lavaggio a carico diretto del datore di lavoro è una conseguenza inevitabile, prevista dalle norme e non diversamente sostituibile (né trasferibile al lavoratore sulla base delle previsioni contrattuali).
Nel caso in esame, l'istante è dipendente di ruolo del , presso il Controparte_1 Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., ed è addetto, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale a norma degli artt. 11 e 12, lett. e) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 5 della L. n. 65 del 7.3.1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale). Solo genericamente è contestato lo svolgimento di compiti che richiedessero di indossare l'abbigliamento sicchè la dimostrazione del “La determinazione di tempo e dei giorni” pretesa dall'Ente, è eccessiva tenuto conto che non è negato lo svolgimento di tutti i compiti descritti in dettaglio ai punti A), B) e C) del ricorso. Similmente, non vi è contestazione di sorta sulla tipologia di abbigliamento fornito e indossato dal ricorrente per lo svolgimento dei compiti descritti con massimo dettaglio. Per tali ragioni non si è potuto dare ingresso alla prova testimoniale che non poteva essere raccolta sulla base di circostanze genericamente addotte dalla controparte visto che - altro dato di certa acquisizione- gli indumenti con strisce o fasce catarifrangenti indubbiamente garantiscono la visibilità , donde la riconducibilità alla categoria dei DPI. Cosa diversa è , ma ciò conta sul piano della quantificazione, tener conto delle assenze , di cui si dirà di qui a poco.
Del pari è rimasto incontestato che l'Ente non si sia mai fatto carico del lavaggio degli indumenti costituenti DPI e comunque posti a protezione della salute del ricorrente incorrendo nella violazione di un obbligo contrattuale. Ne deriva, secondo un presuntivo accertamento dell'attività sostitutiva e del danno correlato, il convincimento che il lavoratore abbia dovuto periodicamente provvedere a sue spese e impegnando il suo tempo, al di fuori del tempo di lavoro, curando al proprio domicilio il lavaggio. E' evidente che egli ha affrontato dei costi e dedicato tempo e che tali voci costituiscano un danno economicamente risarcibile .
Deve , perciò, essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio "casalingo" con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
DANNO Parte ricorrente individua quale criterio di quantificazione degli oneri sostenuti per il lavaggio la retribuzione del tempo allo scopo impiegato (che assume in due ore settimanali) determinata con i parametri di liquidazione del lavoro straordinario. Tale criterio non può essere condiviso.
8 L'attività di lavoro subordinato è quella prestata nell'ambito della sfera di controllo del datore di lavoro;
il lavaggio degli indumenti (anche a volere ipotizzare una sua natura accessoria rispetto alla obbligazione lavorativa in senso stretto) nella fattispecie è avvenuto in ambito domestico (o, al più, a mezzo lavanderia) e, dunque, al di fuori della sfera di controllo e di intervento del datore di lavoro. Tale circostanza di per sé esclude che il tempo impiegato per il lavaggio possa in alcun modo essere equiparato ad una attività di lavoro subordinato. Dunque il danno va identificato nelle spese vive sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico. Al riguardo, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e da11'a1tro non ricomprende 1'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, predisponendo già 5 assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale de1 danno" (Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che per ogni lavaggio ritenuto necessario possa essere riconosciuto - appunto in via di liquidazione equitativa - un danno patrimoniale pari ad euro 10,00 mensili all'attualità, comprensiva anche del danno da lucro cessante (vale a dire del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione) . Tale misura risulta ragionevole ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza.
Sugli importi così determinati, andranno computati i soli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. (v. Corte di Cassazione, Sez. III, civ, 17 gennaio 2003 n. 608).
Poiché il ha, tra l'altro, fruito, per il periodo 01.07.1998 al maggio Parte_1 2023 di un totale di 1481 giorni di assenza come da nota prodotta dal Comune, tali giorni andranno sottratti dal numero dei giorni correnti tra le due date (9100) e la differenza suddivisa per sette per ottenere il numero di settimane. Sicchè le settimane da risarcire sono (9100-1481= 7619:7) 1088 ,per un totale di € 10880,00. Dal maggio 2023 al giorno della presente sentenza, la liquidazione andrà fatta sulle settimane risultanti al netto di assenze per ferie, riposi compensativi, malattia etc secondo lo stesso parametro di € 10.00 mensili all'attualità oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo sentenza al saldo. Non possono essere, invece, riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 , 4^ co. cc richiesti esplicitamente con la domanda. L'art. 1284 c.c., in tema di “saggio degli interessi”, al IV comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la
9 misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La disposizione, introdotta dal legislatore nel 2014 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, ha come ratio quella di scoraggiare le condotte meramente dilatorie mediante un meccanismo sanzionatorio, secondo cui il debitore, una volta assunto uno specifico impegno convenzionale, intenda sottrarsi ai propri obblighi, per giovarsi indebitamente del passare del tempo, attesa l'esiguità del tasso degli interessi legali. Nella specie , trattandosi di debito di valore quale è il danno risarcibile, costituirebbe una forzatura far rientrare tale posta creditoria in una transazione commerciale .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tenendo conto del valore fin qui accertato ben superiore rispetto a quello dichiarato da parte ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio ai fini del pagamento del c.u. (, si dichiara che il valore della presente controversia si ritiene compreso nello scaglione fino a € 5.200,00 per cui il c.u. ammonta ad € 49.00 , salvo integrazione in caso di liquidazione di importi superiori) Pertanto va fatto obbligo al ricorrente di integrare il pagamento del contributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura seriale della vertenza e dell'assenza di attività istruttoria. Si comunichi.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancata lavaggio dei DPI dal 1^.
7.1998 ad oggi;
condanna il a risarcire il danno in favore del ricorrente Controparte_1 quantificato sino al 31 maggio 2023 in complessivi € 10880,00 e il danno per il eprido successivo sino alla presente pronuncia in € 10,00 settimanali secondo i criteri di cui in motivazione , il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
condanna l'Ente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre spese generali iva e cpa con attribuzione;
Si comunichi. Così deciso in Napoli il 19 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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