Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZION E UFFICIO COPIE C.C. 61123 REGISTRAZION D.P.R. 26/4/1986 Richiesta copia studio RITEL POPOLO ITALIANO A dal Sig. IL SOLE 24 ORE N per diritti €1.55 BLICA ITALIANA ALL. 0 2 549/02 DA 28 FEB. 2002 TA DEL ESENTE U B TRIB SENSI TA TL CANCELLIERE 3C . SUPREMIA AL IA R Oggetto N ER T Società di ferrone- A M SEZION TRIBUTARIA Cocedora 94 - Efficacia dof corectoric rei confriti "dei soci - Faltislave Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13484/98 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. 6136 Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Dott. RA TIRELLI Consigliere Ud. 19/11/01 ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: AZ SA, AZ IC, LO IA, AZ AN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell'avvocato MOLFESE GIUSEPPE, che li difende unitamente Notaioall'avvocato MOLFESE AN, giusta procura MARCO GAVA di CAVARZERE, rep. 12538 del 8/7/1998; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE UFF. 'N VENEZIA, in persona del Ministro pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 elettivamente domiciliato in UFFICIO COPIE ROMA VIA DEI PORTOGHESI Richiesta 2306 studio 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo dal Sig . per diritti € 1.55 || -2.8 FEB. 2002 IL CANCELLIERE rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 29/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 05/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato CHINCHIARELLI (con delega), presente dopo le conclusioni del PM;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che notificato, da parte dell'Ufficio distret- tuale delle imposte dirette di Venezia, avviso di ac- certamento alla Falegnameria AG S.n.c., avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione del reddito d'impresa dalla stessa indicato per l'anno 1991 ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.%; e proposto ricorso av- verso l'avviso, da parte della Società, dinanzi alla Commissione tributaria di I° grado di Venezia - la So- cietà medesima definì la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, conv., con mod., nella legge n.656 del 1994; 2 che, con quattro distinti avvisi di accertamento, adottati dallo stesso Ufficio nel 1993, questo rettifi- cò i redditi di partecipazione dichiarati dai quattro soci della Società, AR, RA e AN AG e IA CH;
che, con quattro distinti ricorsi, tutti proposti in data 6 febbraio 1995 alla Commissione tributaria di I° grado di Venezia, ciascuno dei predetti soci impugnò l'avviso a sé pertinente, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che la rettifica del proprio reddito di partecipazione era dipeso da un duplice er- rore dell'Ufficio nella rettifica del reddito d'impresa della Società, e cioè, l'affermata indeducibilità della somma di £.18.000.000 , indicata come corrisposta come compenso ai soci, in quanto relativa, ad avviso amministratori, nonché della dell'Ufficio, a soci non somma di £.37.499.833, indicata a titolo di debiti di- versi, in quanto non idoneamente documentata: quanto alla prima ripresa, i ricorrenti precisarono che cia- scuno di essi aveva regolarmente dichiarato gli emolu- menti corrispostigli in qualità di amministratore;
e, quanto alla seconda, che la posta non era stata iscrit- ta nel conto economico, bensì nello stato patrimoniale della Società, ininfluente nella determinazione del reddito d'impresa; 3 د ي ا che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione dei ricorsi la Commissione adita, decisione n.18 del 24 gennaio 1996, riuniti i ri- con corsi, li respinse;
- che, a seguito di appello dei soci, cui resistet- te l'Ufficio, la Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n.29/34/97 del 15 maggio 1997, respinse il gravame, osservando testualmente quanto se- gue: "Osserva la Commissione che essendosi avvalsa la Società "Falegnameria AG" S.n.c. dei benefici pre- visti dalla legge 656/94, ciò comporta l'acquiescenza all'avviso di accertamento in contesa. Pertanto il red- dito accertato in capo alla Società, è stato definiti- vamente determinato con effetto nei confronti dei soci con definizione dei redditi di partecipazione"; - che avverso tale sentenza AN, AR e France- sco AG e IA CH hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
- che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo (con cui deducono: "Violazione dell'art.5 e art.116 DPR e falsa applicazione 22.12.1986 n. 917 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione delle norme con- 4 nell'art.2291 e segg. c.c."), il secondo (con tenute deducono: "Violazione e falsa applicazione cui dell'art.99 c.p.c. e art.306 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il terzo (con cui deducono: dell'art. 132. n.4 "Violazione e falsa applicazione artt.101 c.2 e c.p.c.; art.118 disp.att. c.p.c. e art.111 Cost.") ed il quarto motivo di ricorso (con cui "Violazione e falsa applicazione deducono: C.C. in relazione all'art. 360 n.3 dell'art.1309 - che possono essere esaminati congiuntamente, c.p.c.") avuto riguardo alla loro stretta connessione - i ricor- renti criticano la sentenza impugnata, sostenendo: a) - - tenuto conto della autonomia delle obbligazioni che tributarie, cui sono astretti, rispettivamente, la SO- cietà di persone, soggetto passivo dell'i.lo. r., ed i -suoi soci, soggetti passivi dell'i.r.pe.f. al socio, che abbia impugnato in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento avente ad oggetto il proprio reddito di partecipazione, non può essere opposta la definizione della controversia, cui la società abbia aderito;
b) - che, anche se l'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994 non contiene una norma espressa, quale quelle previste dagli artt.15 comma 4 del d.l. n. 429 del 1982, conv., con mod., nella legge n.516 del 1982 e 33 comma 3 della legge n.413 del 1991, tuttavia esisterebbe un principio 5 generale, secondo cui la definizione per condono fruita dalla società di persone non esplicherebbe effetti nei confronti dei suoi soci, i quali non l'abbiano espres- samente richiesta;
c) - che, altrimenti opinando, ver- rebbe negato ai soci il diritto alla tutela giurisdi- zionale;
d) - che i Giudici d'appello non avrebbero in- dicato la norma di legge sulla quale hanno fondato la decisione impugnata;
e) - che il concordato tributario, cui abbia aderito uno soltanto degli obbligati in soli- do (la società di persone), non sarebbe opponibile ai coobbligati, i quali non vi abbiano aderito;
che il ricorso merita accoglimento con riferimen- to ai primi tre motivi del ricorso;
che è noto il consolidato orientamento di questa espresso con riferimento all'art. 15 comma 4 del Corte n. 429 del 1982, conv., con mod., nella legge n.516 d.l. del 1982 (cfr. sentt. nn.2173 del 1996 e 9200 del 1999), ed all'art.33 comma 3 della legge n.413 del 1991 (cfr. sentt. nn.5787 e 7913 del 2000, 4281 del 2001) secondo cui, conformemente a quanto stabilito nelle ri- chiamate disposizioni, le dichiarazioni integrative presentate da società od associazioni di cui all'art.5 n.917 del d.P.R. n.597 del 1973 e all'art.5 del d.P.R. del 1986 esplicano efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante e non anche, relativamente ai red- 6 diti di partecipazione, nei confronti dei soci o degli associati, i quali non abbiano autonomamente presentato dichiarazione integrativa;
che sebbene l'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n.656 del 1994, ed il regolamento di attuazione approvato con d. P. R. n. 591 del 1994 non contengano disposizioni identiche od analoghe a quelle dianzi richiamate - pur- tuttavia, deve ritenersi fermo il principio, affermato per il socio accomandante, ma estensibile a tutti i so- ci di società di persone, considerate dall'art.5 del d. P. R. n.917 del 1986, secondo cui "al socio accoman- dante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario ai fi- ni dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione, nonostante l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddi- to societario ai fini ILOR" (così, testualmente, Corte costituzionale, ord. n.5 del 1998, che, nel dichiarare manifestamente infondata, con riferimento agli artt.24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del d. P. R. n. 597 del 1973 - nella parte in 7 cui prevede (rebbe), con specifico riferimento alla po- sizione del socio accomandante, che i redditi delle so- cietà semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendente- mente dalla loro percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili "nonostante gli sia denegata la legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della società medesima ai fini ILOR, accer- n.600 del tato con i criteri dell'art.38 del d. P. R. n. 599 del 1973, giusta il rinvio dell'art.8 del d.P.R. 1973" [così, testualmente, l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale] - ha affermato la necessità della predetta interpretazione "adeguatrice" al diritto giurisdizionale, garantito а tutti alla tutela comma 1 Cost.; V., nello stesso dall'art.24 senso, an- che con riferimento all'art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986 ed all'art.40 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, Corte cost.le, ord. n.55 del 1998); che, pertanto, la sentenza impugnata che si fonda su principio opposto a quello qui affermato de- ve essere annullata e la relativa causa rinviata ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che, oltre ad uniformarsi al predetto principio di diritto, provvederà a deciderla nel merito ed a re- golare le spese della presente fase del giudizio;
8 che il quarto motivo del ricorso deve essere re- nella specie, in ipotesi dispinto, non vertendosi, concordato tributario.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso e rigetta il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tribu- taria regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 19 novembre 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente SalvatorePotuittae Bruno Saccucci јчино ассисامد IL CANCELLIERE OT Casand нивого DEPOSITATO CANCELLERIA 2.2 FEB. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Armanic CasanoA E N IO 26/4/1986 Z RA IST 5 . REG . N .P.R B A D IA D EL LL R TE D A A . SI N B T SEN ESE A U T IB I 1 IA 13 A R T R . E N T A M 9