Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11761
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo dei quali sia stato disposto il rilascio, sino a quando non venga corrisposta l'indennità di avviamento di cui all'art. 69 della legge n.392 del 1978 o ne sia stata effettuata l'offerta reale, il conduttore ha il diritto di ritenere la cosa locata.In tale situazione, se il rifiuto del pagamento è ingiustificato, o se l'offerta di pagamento non è adeguata, il conduttore che esercita la ritenzione non può essere considerato in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11761
    Data del deposito : 6 agosto 2002

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