CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 589/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'avv. Bissi Aldo e dell'avv. Giacometti Monica, appellante contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio ed in qualità di eredi di CP_3 C.F._3 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauri Jacopo C.F._4
appellati e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bissi Aldo Controparte_4 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 17.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
16.10.2025)
pagina 1 di 18 OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere: in via principale
1. In riforma della sentenza n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, Repert.
n. 417/2024 del 24/04/2024 del Tribunale di Novara, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannare i sig.ri Controparte_1
e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 CP_3 Parte_1
cessionaria del credito di e per essa della somma di Controparte_5 Controparte_6
€ 128.409,93 oltre interessi successivi al 16.01.2018, nonché le spese legali della procedura come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre iva, c.p.a. e oneri di legge;
2. Condannare i sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
restituzione di tutte le somme che avesse eventualmente corrisposto in Parte_1
adempimento alla sentenza esecutiva qui impugnata, anche a titolo di spese legali.
3. Condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Per gli appellati NE e RO:
“L'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe le più opportune declaratorie, voglia: in via pregiudiziale accogliere l'eccezione di violazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c. formulata nella memoria autorizzata depositata il 19 maggio 2025; in ogni caso voglia accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e di seguito trascritte: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto avverso la
Sentenza Tribunale di Novara n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
pagina 2 di 18 in via principale
- rigettare l'atto di appello formulato dall'appellante;
- confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG
n. 2629/2019;
- rigettare ogni altra eventuale richiesta formulata dall'appellante;
- in ogni caso accogliere le richieste formulate dagli appellati in sede di precisazione conclusioni in primo grado come di seguito trascritte: disattesa e rigettata ogni contraria richiesta, istanza deduzione o eccezione, previe le più opportune declaratorie in via preliminare tra cui:
1) accertare e dichiarare, relativamente alla posizione della sig.ra la qualità Controparte_1
di soggetto consumatore e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Novara in favore del
Tribunale di Varese;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione sottoscritto dai sigg.
e;
Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
3) in subordine, delle singole clausole nn. 2, 6 ed 8 ed accertare e dichiarare l'intervenuto decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
4) accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, la vessatorietà della singola clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra Controparte_1 voglia, per l'effetto, in via principale:
1) con riferimento alla sig.ra dichiarare la propria incompetenza, Controparte_1
relativamente al decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Varese;
2) in ogni caso, con riferimento a tutti gli opponenti congiuntamente o singolarmente considerati, dichiarare nullo, annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare tutte le domande formulare dalla convenuta opposta, nessuna esclusa;
Con vittoria di onorari e spese.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via principale pagina 3 di 18 1. In riforma della sentenza n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, Repert.
n. 417/2024 del 24/04/2024 del Tribunale di Novara, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannare i sig.ri Controparte_1
e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 CP_3 Parte_1
cessionaria del credito di e per essa oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
della somma di € 128.409,93 oltre interessi successivi al 16.01.2018, nonché le spese legali
[...]
della procedura come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre iva, c.p.a. e oneri di legge;
2. Condannare i sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
restituzione di tutte le somme che avesse eventualmente corrisposto in Controparte_4
adempimento alla sentenza esecutiva qui impugnata, anche a titolo di spese legali.
3. Condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, e proponevano opposizione Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
avverso il decreto n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 17.7.2019 con il quale era stato ingiunto loro, quali fideiussori, di corrispondere ad l'importo Controparte_5
capitale di € 128.409,93 oltre interessi come richiesti (al tasso legale dal 16.01.2018 sino al saldo)
e spese di lite.
Nello specifico, gli opponenti deducevano: relativamente alla posizione di quale Controparte_1
parte consumatrice, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Novara in favore di quello di
Varese; nel merito, la nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione stipulati, in quanto conformi allo schema ABI 2003 e la conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
(sempre relativamente alla posizione di quale parte consumatrice) la vessatorietà Controparte_1
della clausola n. 6 del contratto di fideiussione del 27.9.2005, nulla per violazione del Codice del
Consumo.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
pagina 4 di 18 Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio anche la società in rappresentanza di dando atto di aver acquistato Parte_2 Controparte_8
pro soluto il credito oggetto della pretesa monitoria e aderendo alle conclusioni formulate dalla società cedente.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 338/2024 pubblicata il 24.04.24 in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale rigettava anzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, ritenendo che nella fattispecie non avesse agito quale consumatore. Controparte_1
Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus (in quanto conformi al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005), dopo avere richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.21, rilevato che le tre clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni corrispondevano al modello predisposto dall'ABI 2003 e che le fideiussioni erano del settembre 2005 (a fronte della pronuncia della Banca D'Italia del maggio 2005), riteneva provato che le fideiussioni sub iudice costituissero attuazione dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Tra le clausole delle fideiussioni conformi al modello ABI (nn. 2, 6, 8), avuto riguardo alle difese delle parti, aveva rilevanza concreta la clausola n. 6 (contenente il patto di deroga all'art. 1957 c.c.) da stimarsi nulla con la conseguenza che doveva applicarsi l'art. 1957 c.c. al fine di statuire in merito alla decadenza della banca dal diritto di escutere il fideiussore per non avere fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Il Tribunale rilevava che la non aveva intrapreso alcuna tempestiva azione giudiziaria CP_6
entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Nonostante la Banca avesse comunicato ai fideiussori, con raccomandata del 6.9.2017, l'intervenuto fallimento della società in data 17.7.2017, intimando loro il pagamento immediato degli importi dovuti, Parte_3
la stessa non aveva poi proposto domanda di insinuazione nello stato passivo del debitore pagina 5 di 18 principale, essendo tardiva (in quanto formulata solo con la comparsa conclusionale) e sfornita di prova l'affermazione di aver presentato tempestivamente domanda di insinuazione al passivo in data 26.10.2017 per € 125.248,02, con credito ammesso all'udienza del 22.10.2019.
In diritto, il Tribunale aderiva all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui per
"istanza" doveva intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito.
Nella fattispecie, la prima iniziativa di carattere giudiziale era stata attivata nei confronti dei soli fideiussori mediante il ricorso monitorio depositato nel mese di maggio 2019.
Riteneva quindi che la fosse decaduta dal diritto di escutere le fideiussioni omnibus CP_6 prestate dagli opponenti con atto del 27.9.2005 e del 16.11.2005 revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione delle incertezze interpretative esistenti sul termine istanza contenuto nell'art. 1957 c.c., compensava le spese di lite tra le parti.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato come fideiussioni anziché come contratti autonomi di garanzia i titoli posti a fondamento della domanda giudiziale, rilevando che nel caso di specie i contratti sottoscritti prevedevano l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato (art. 7), senza possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la avesse esercitato la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore CP_6
(art. 9).
Attesa l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, ritiene inapplicabile l'art. 1957 c.c. con conseguente possibilità di agire nei confronti dei fideiussori indipendentemente dalle iniziative assunte nei confronti del debitore principale.
Ritiene comunque che la pattuizione del pagamento “a prima richiesta” comporti per ciò solo l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. indipendentemente dalla qualificazione del contratto.
pagina 6 di 18 Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che non è stata intrapresa alcuna iniziativa giudiziaria entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Osserva al riguardo di aver segnalato, in sede di comparsa conclusionale, il deposito tempestivo da parte della della domanda di insinuazione al passivo in data 26.10.2017 nonché l'invio CP_6
ai garanti, in data 06.09.2017, della lettera di messa in mora.
Ritiene che l'assunto riportato in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado secondo cui “nessuna valenza può avere la libera determinazione della Banca di non insinuare il proprio credito nel fallimento della sia stato erroneamente inteso dal Tribunale Parte_3 quale esplicita ammissione del mancato esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale quando in realtà aveva tutt'altro significato, trattandosi di allegazione volta a sostenere l'irrilevanza della questione stante le pattuizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 delle fideiussioni.
3) Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto che ai fini della prova del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. sia necessaria la proposizione di un'istanza di carattere giudiziario e richiama in senso contrario la giurisprudenza della
Cassazione, secondo cui, in relazione ai contratti autonomi di garanzia, è sufficiente una qualsiasi richiesta stragiudiziale di pagamento.
Aggiunge che i contratti prevedevano che il fideiussore sarebbe rimasto obbligato sino all'integrale adempimento (non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), ragione per la quale l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non potrebbe essere soggetta a nessun termine di decadenza.
IV) Difese di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Gli appellati, costituitisi anche in qualità di eredi di , hanno innanzitutto eccepito Persona_1
l'inammissibilità del primo motivo essendo nuova la pretesa di qualificare le fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia.
Nel merito, ritengono che sia corretta la qualificazione dei titoli contrattuali in quanto la semplice presenza della clausola di pagamento "immediato e a prima richiesta" (ovvero di una clausola cd.
pagina 7 di 18 solve et repete) in difetto di rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni al creditore, non sarebbe idonea a mutare la causa della fideiussione.
Ai fini dell'interpretazione dei titoli contrattuali rilevano che i contratti sono stati predisposti dalla Banca, riportano l'espressa denominazione “fideiussione” e ritengono che in caso di dubbio, il titolo debba essere interpretato contro chi lo ha proposto o redatto ex art. 1367 c.c..
Ritengono che la c.d. clausola di sopravvivenza non intacchi l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale né l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c..
Deducono l'infondatezza del secondo motivo essendo tardiva l'allegazione dell'avvenuto deposito della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del debitore principale.
Segnalano in proposito di aver prodotto con l'atto di citazione lo stato passivo esecutivo della fallita (doc. 4) ove la non compare, ragione per la quale, nell'estrema ipotesi in cui la CP_6
avesse formulato istanza di insinuazione (circostanza non provata ed in ogni caso CP_6
contestata), ritengono la stessa sarebbe in ogni caso stata tardiva.
Contestano infine il terzo motivo ribadendo che in tema di fideiussioni l' “istanza” di cui all'art. 1957 c.c. deve necessariamente concretizzarsi nella notifica di un atto giudiziale.
....V) Decisione della Corte.
1) Deve premettersi che il gravame è stato proposto da (per essa la società Parte_1 [...]
, intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria a titolo Parte_2
particolare del credito controverso.
Pur nel difetto di osservazioni ad opera delle parti, alla prima udienza del 14.11.2024 è stata segnalata l'omessa notificazione dell'atto di appello all'originario creditore procedente (
[...]
nei cui confronti, conformemente alla richiesta dell'appellante, è stata Controparte_5
disposta l'integrazione del contraddittorio.
In sede di atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio l'appellante principale ha dato atto che:
pagina 8 di 18 - i crediti della nella specie quelli oggetto del presente giudizio, ai sensi Controparte_5
e per gli effetti dell'art. 58 del D.P.R. 1° settembre 1993 n. 385, sono stati acquistati pro soluto da
Unione di Banche Italiane s.p.a. in forza di contratto di cessione di crediti in blocco […];
- con atto di fusione del 26.03.2021 Rep. 16080 Racc. 8638 a ministero Controparte_4
del Notaio Dott. di Milano ha incorporato la Unione di Banche Italiane s.p.a.. Persona_2
L'appellante ha quindi notificato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio:
- ad Controparte_4
- all'Avv. Aldo Bissi (stesso difensore di odierna appellante) che in primo grado aveva Parte_1
assistito anche Controparte_5
Si è quindi costituita formulando gli stessi motivi di appello già proposti da Controparte_4
e concludendo a sua volta per la riforma della sentenza impugnata. Parte_1
In estrema sintesi, all'esito dell'integrazione del contraddittorio:
- il consigliere istruttore, sempre nel silenzio delle parti, ha assegnato termine per note rilevando che l'integrazione del contraddittorio non era stata effettuata nei confronti dell'originario creditore procedente ( bensì, per quanto pareva comprendersi dall'atto di Controparte_5
citazione per integrazione del contraddittorio, nei confronti di un ulteriore cessionario a titolo particolare;
- gli appellati e , in sede di note autorizzate, hanno quindi eccepito l'inammissibilità CP_1 CP_3
del gravame ex art. 331, 2° comma, c.c., dando atto che l'originario creditore procedente (Ubi
Finance CB2 s.r.l.) si era estinto sin dal 10.02.2022, ragione per la quale l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti dei soci della stessa;
- l'appellante, sempre in sede di note autorizzate, ha meglio specificato la “sequenza” delle successioni nella titolarità del credito controverso, ha riconosciuto che Ubi Finance CB2 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese ed ha osservato che pur non Controparte_4
essendo succeduta a titolo universale alla predetta società, ne era comunque socia al 60% (con ciò sostenendo che l'integrazione del contraddittorio sia stata correttamente eseguita quanto meno nei confronti di uno dei soci superstiti).
pagina 9 di 18 Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parti appellate deve essere disattesa.
Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie.
In caso di intervento del successore a titolo particolare, quest'ultimo può proporre gravame ma l'impugnazione deve essere notificata anche nei confronti del suo dante causa quale litisconsorte necessario (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018).
Secondo la stessa Corte di Cassazione, peraltro, “Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20533 del 30/08/2017).
Ora, nel caso di specie:
- dopo l'intervento di nel giudizio di primo grado (in data 25.03.2021), Ubi Parte_1
Finance CB2 s.r.l. non ha più svolto attività difensiva;
- la difesa è stata invece integralmente assunta da assistita dall'Avv. Aldo Bissi, Parte_1 medesimo difensore di Ubi Finance CB2 s.r.l. (ragione per la quale l'atto di costituzione e le memorie conclusionali di sono erroneamente confluite nel fascicolo telematico Parte_1
della convenuta opposta);
- il gravame è stato proposto dal solo cessionario a titolo particolare ( ; Parte_1
- in sede di costituzione in appello e di prima udienza di trattazione, gli appellati e CP_1 CP_3
nulla hanno osservato in ordine al difetto di integrità del contraddittorio, alla titolarità sostanziale del credito (non contestata nel giudizio di primo grado e tanto meno all'esito dei chiarimenti forniti in appello da;
Parte_1
- la società Ubi Finance CB2 s.r.l., come appurato solo nel corso dell'odierno gravame, è stata pacificamente cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione già nella pendenza del giudizio di primo grado.
pagina 10 di 18 Questi elementi unitariamente valutati portano a ritenere che sia avvenuta “l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cassazione appena citata).
Alla constatazione della tacita estromissione dell'originario attore procedente, consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
Deve piuttosto prendersi atto che per effetto dell'iniziativa dell'appellante principale si è costituita in appello la quale ha a sua volta proposto appello incidentale Controparte_4
tardivo ex art. 334 c.p.c. (formulando motivi di gravame esattamente sovrapponibili a quelli dell'appellante principale e concludendo per la riforma della sentenza impugnata).
2) Il primo motivo di gravame, per come articolato, ha innanzitutto ad oggetto la qualificazione dei titoli posti a fondamento del ricorso monitorio quali contratti autonomi di garanzia anziché fideiussioni.
In disparte del rilievo che può avere il comportamento anche processuale delle parti ai fini dell'interpretazione del contratto, deve escludersi che il motivo sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. solo perché la qualificazione dei titoli è stata pacifica nel primo grado di giudizio.
La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che “Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale)” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del
03/06/2024).
pagina 11 di 18 E' opportuno riportare in via di estrema sintesi il percorso argomentativo sviluppato con il motivo in questione da i titoli sottoscritti dai signori – sono Parte_1 CP_1 CP_3
qualificabili come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, conseguentemente non si applica l'art. 1957 c.c.; ad ogni modo, a fronte di una clausola “a prima richiesta” ai fini di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe sufficiente una semplice lettera di messa in mora.
La qualificazione proposta con il motivo di gravame non può essere condivisa.
Nelle premesse dei documenti in atti, i signori hanno dichiarato di costituirsi Parte_4
fideiussori e di considerarsi solidalmente obbligati nei confronti della banca.
L'art. 6 (oggetto di declaratoria di nullità) dispone che “I diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 7 dispone che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche nel caso di opposizione […]. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore […].
L'art. 9 dispone che “nessuna eccezione può essere opposta al fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Secondo la giurisprudenza “In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fidejussione, è l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ., compresa l'estinzione del rapporto” (Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 903 del 17/01/2008).
La clausola a “prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Per contro la sola clausola “a prima richiesta” “non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno pagina 12 di 18 accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
La semplice pattuizione di un obbligo di pagamento “a prima richiesta” (art. 7 delle fideiussioni) non è quindi decisiva ai fini della qualificazione del contratto.
Piuttosto, questa Corte ritiene che pur a fronte delle numerose “deroghe” pattuite rispetto alla disciplina codicistica della fideiussione, il titolo in esame non presenta una netta autonomia rispetto all'obbligazione principale. Basti solo considerare che non è stata convenuta alcuna deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c., ragione per la quale i signori non hanno Parte_4
rinunciato alla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Trattasi di elemento di per sé altamente significativo se non dirimente ai fini dell'esclusione dell'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale e quindi ai fini della qualificazione dei titoli sub iudice.
E' bene precisare che all'art. 9 delle fideiussioni le parti non hanno rinunciato alla facoltà di cui all'art. 1945 c.c. bensì alla sola possibilità di contestare la scelta dell'istituto di credito circa il momento in cui recedere dal contratto stipulato con il debitore principale.
D'altro canto, non possono trascurarsi alcuni elementi di prova che corroborano una simile interpretazione.
Da una parte i titoli sono stati pacificamente predisposti dal creditore (con conseguente applicabilità del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c.) che ha fatto ripetutamente riferimento ad obbligazioni derivanti dalla fideiussione, ha dato atto che viene in rilievo una fideiussione omnibus (vedasi documento di sintesi) ed ha chiesto ai signori di Parte_5 dichiararsi “fideiussori”.
Dall'altra, quale comportamento successivo alla stipulazione del contratto e rilevante ai fini della sua qualificazione (art. 1362, 2°comma c.c.) non può non rilevarsi che sia in sede di ricorso pagina 13 di 18 monitorio che in sede di introduzione del giudizio di primo grado è stato pacifico tra le parti che venissero in rilievo fideiussioni omnibus.
Si osserva infine che, in disparte della questione afferente alla qualificazione dei contratti, non vi
è impugnazione in ordine all'accertamento di nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 dei titoli in atti, in quanto clausola meramente ripropositiva” dello schema ABI 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Sono conseguentemente inammissibili i rilievi di parte appellante secondo cui le parti hanno espressamente inteso derogare all'art. 1957 c.c., atteso che la volontà di deroga a tale disposizione è per l'appunto contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni dichiarato nullo.
Parimenti irrilevanti i riferimenti alla sopravvivenza dell'obbligazione gravante sui fideiussori sino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, atteso che anche tale pattuizione è contenuta nella clausola dichiarata nulla.
3) Con il primo motivo si sostiene altresì che la pattuizione di un obbligo di pagamento “a prima richiesta” renda sufficiente una semplice lettera di messa in mora anche ai fini di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo la giurisprudenza “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di «pagamento a prima richiesta», o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come «contratto autonomo di garanzia» o come
«fideiussione», potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere pagina 14 di 18 l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento «a prima richiesta» incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
Ciò premesso, si ritiene che la doglianza sviluppata sia generica ed in quanto tale inammissibile.
Con il motivo di gravame non viene chiarita la ragione per la quale la pattuizione dell'obbligo di pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta” possa comportare per ciò solo ed in assenza di ulteriori pattuizioni anche la deroga all'art. 1957 c.c., norma secondo la quale a seguito della scadenza dell'obbligazione principale il fideiussore rimane obbligato purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi.
Altro è in effetti la questione delle modalità con le quali il fideiussore può essere escusso, altra è la questione della decadenza del creditore dal potere di agire contro il fideiussore dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
In altri termini, a fronte delle diverse opzioni interpretative conseguenti alla pattuizione di un pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta” (enucleate dalla giurisprudenza appena citata) con il motivo di appello non si indica quale sarebbe l'opzione in concreto da prediligere e soprattutto per quale motivo, rimettendone (inammissibilmente) l'individuazione a questa Corte.
4) Il secondo motivo, afferente alla tempestività delle istanze proposte conto il debitore principale, è infondato.
Escluso che le parti abbiano inteso derogare al disposto di cui all'art. 1957 c.c., il creditore avrebbe dovuto dimostrare di avere richiesto il pagamento al debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione.
In sede di ricorso per ingiunzione la scadenza dell'obbligazione principale è stata indicata al
16.01.2018 (data dalla quale sono stati richiesti gli interessi di mora, doc. 2 monitorio).
Peraltro, il debitore principale era stato già dichiarato con sentenza del Tribunale Parte_6
di Novara n. 36/2017 pubblicata in data 17.07.2017 (doc. 5 convenuto opposto).
pagina 15 di 18 Il Tribunale ha implicitamente (e correttamente) ritenuto che fosse il creditore a dover dimostrare di avere tempestivamente proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. ed ha ritenuto tardive ed inammissibili le allegazioni dedotte in proposito da in comparsa conclusionale. Parte_1
In sede di gravame non ha contestato il rilievo di tardività operato dal Tribunale. Parte_1
Ha piuttosto affermato che probabilmente il Tribunale ha frainteso le difese del creditore articolate in sede di costituzione nel giudizio di merito nella parte in cui è stato dedotto che
“Tutto quanto premesso, le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del settembre e del novembre 2005 sono pienamente valide ed efficaci e nessuna valenza può avere la libera determinazione della Banca di non insinuare il proprio credito nel fallimento della
. Parte_3
Sostiene l'appellante che con tale frase il creditore aveva solamente inteso prendere posizione sulla eccepita nullità dei titoli e delle singole clausole delle fideiussioni, non invece riconoscere di non avere proposto domanda di insinuazione al passivo.
La doglianza è priva di concreto decisorio.
Indipendentemente dal lamentato fraintendimento delle difese della parte, deve darsi atto che (a fronte dell'eccezione di decadenza e delle contestazioni degli opponenti) né in sede di ricorso per ingiunzione né in sede di comparsa nel giudizio di merito il creditore procedente ha allegato di essersi insinuato nel fallimento ed alcuna prova in tal senso è stata offerta entro il maturare delle preclusioni istruttorie.
Dallo stato passivo delle domande tempestive prodotte dagli opponenti (doc. 4) non risulta né il nominativo di né dei suoi danti o aventi causa. Controparte_5
Infine nel procedimento di primo grado non è stato documentato l'avvenuto deposito di una domanda di insinuazione al passivo (che si assume avvenuta il 26.10.2017).
Da ultimo deve rilevarsi che con il motivo di gravame non è stato dedotto che al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sia sufficiente la semplice messa in mora dei fideiussori anziché del debitore principale.
Sono conseguentemente inammissibili, in quanto tardivi, i rilievi svolti nelle memorie ex pagina 16 di 18 art. 352 c.p.c. ove si è sostenuto che sarebbe sufficiente la tempestiva diffida inviata ai fideiussori.
Parimenti con il motivo di gravame non è stata prospettata l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. in caso di obbligazione di garanzia assunta in via solidale con il debitore principale e/o senza pattuizione del beneficio della preventiva escussione.
5) E' quindi privo di concreto rilievo decisorio il terzo motivo di gravame, con cui si sostiene che ai fini di cui all'art. 1957 c.c. non sia necessario che il creditore proponga le proprie istanze con azione giudiziale, essendo piuttosto sufficiente un atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Si è già detto che non vi è uno specifico ed argomentato motivo di gravame volto a sostenere che con l'espressione “a prima richiesta” le parti abbiano inteso derogare all'art. 1957 c.c. (ovverosia prevedendo che non sia necessario agire nei confronti del debitore principale oppure che sia sufficiente che lo stesso venga costituito in mora in via stragiudiziale).
Non è documentata in atti né l'insinuazione del credito al passivo né un atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore principale Parte_6
Il fallimento del debitore principale è stato dichiarato il 17.07.2017 e sono documentate solamente costituzioni in mora inviate ai fideiussori il 07.09.2017 (doc. 6 convenuta).
E' decettiva l'osservazione secondo la quale non sia necessario agire nei confronti del debitore principale avendo le parti pattuito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore […]” (art. 6).
Come già illustrato la pattuizione della “sopravvivenza” dell'obbligazione gravante sui fideiussori sino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore è contenuta nell'art. 6, clausola dichiarata nulla nella sua integralità.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste in solido a carico degli appellanti
(principale ed incidentale) ed in favore di , , . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 128.409,93, compreso quindi tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 17 di 18 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 Sirio ed Parte_1
sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_4
pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Novara n. 338/2024 pubblicata il 24.04.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna quale mandataria di nonché Parte_2 Parte_1 [...]
in solido, a rimborsare a , le Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di quale mandataria di nonché di Parte_2 Parte_1 [...]
Controparte_4
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'avv. Bissi Aldo e dell'avv. Giacometti Monica, appellante contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio ed in qualità di eredi di CP_3 C.F._3 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauri Jacopo C.F._4
appellati e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bissi Aldo Controparte_4 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 17.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
16.10.2025)
pagina 1 di 18 OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere: in via principale
1. In riforma della sentenza n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, Repert.
n. 417/2024 del 24/04/2024 del Tribunale di Novara, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannare i sig.ri Controparte_1
e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 CP_3 Parte_1
cessionaria del credito di e per essa della somma di Controparte_5 Controparte_6
€ 128.409,93 oltre interessi successivi al 16.01.2018, nonché le spese legali della procedura come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre iva, c.p.a. e oneri di legge;
2. Condannare i sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
restituzione di tutte le somme che avesse eventualmente corrisposto in Parte_1
adempimento alla sentenza esecutiva qui impugnata, anche a titolo di spese legali.
3. Condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Per gli appellati NE e RO:
“L'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe le più opportune declaratorie, voglia: in via pregiudiziale accogliere l'eccezione di violazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c. formulata nella memoria autorizzata depositata il 19 maggio 2025; in ogni caso voglia accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e di seguito trascritte: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto avverso la
Sentenza Tribunale di Novara n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
pagina 2 di 18 in via principale
- rigettare l'atto di appello formulato dall'appellante;
- confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG
n. 2629/2019;
- rigettare ogni altra eventuale richiesta formulata dall'appellante;
- in ogni caso accogliere le richieste formulate dagli appellati in sede di precisazione conclusioni in primo grado come di seguito trascritte: disattesa e rigettata ogni contraria richiesta, istanza deduzione o eccezione, previe le più opportune declaratorie in via preliminare tra cui:
1) accertare e dichiarare, relativamente alla posizione della sig.ra la qualità Controparte_1
di soggetto consumatore e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Novara in favore del
Tribunale di Varese;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione sottoscritto dai sigg.
e;
Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
3) in subordine, delle singole clausole nn. 2, 6 ed 8 ed accertare e dichiarare l'intervenuto decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
4) accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, la vessatorietà della singola clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra Controparte_1 voglia, per l'effetto, in via principale:
1) con riferimento alla sig.ra dichiarare la propria incompetenza, Controparte_1
relativamente al decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Varese;
2) in ogni caso, con riferimento a tutti gli opponenti congiuntamente o singolarmente considerati, dichiarare nullo, annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare tutte le domande formulare dalla convenuta opposta, nessuna esclusa;
Con vittoria di onorari e spese.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via principale pagina 3 di 18 1. In riforma della sentenza n. 338/2024 pubbl. il 24/04/2024, RG n. 2629/2019, Repert.
n. 417/2024 del 24/04/2024 del Tribunale di Novara, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannare i sig.ri Controparte_1
e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 CP_3 Parte_1
cessionaria del credito di e per essa oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
della somma di € 128.409,93 oltre interessi successivi al 16.01.2018, nonché le spese legali
[...]
della procedura come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre iva, c.p.a. e oneri di legge;
2. Condannare i sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
restituzione di tutte le somme che avesse eventualmente corrisposto in Controparte_4
adempimento alla sentenza esecutiva qui impugnata, anche a titolo di spese legali.
3. Condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, e proponevano opposizione Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
avverso il decreto n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 17.7.2019 con il quale era stato ingiunto loro, quali fideiussori, di corrispondere ad l'importo Controparte_5
capitale di € 128.409,93 oltre interessi come richiesti (al tasso legale dal 16.01.2018 sino al saldo)
e spese di lite.
Nello specifico, gli opponenti deducevano: relativamente alla posizione di quale Controparte_1
parte consumatrice, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Novara in favore di quello di
Varese; nel merito, la nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione stipulati, in quanto conformi allo schema ABI 2003 e la conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
(sempre relativamente alla posizione di quale parte consumatrice) la vessatorietà Controparte_1
della clausola n. 6 del contratto di fideiussione del 27.9.2005, nulla per violazione del Codice del
Consumo.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
pagina 4 di 18 Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio anche la società in rappresentanza di dando atto di aver acquistato Parte_2 Controparte_8
pro soluto il credito oggetto della pretesa monitoria e aderendo alle conclusioni formulate dalla società cedente.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 338/2024 pubblicata il 24.04.24 in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale rigettava anzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, ritenendo che nella fattispecie non avesse agito quale consumatore. Controparte_1
Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus (in quanto conformi al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005), dopo avere richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.21, rilevato che le tre clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni corrispondevano al modello predisposto dall'ABI 2003 e che le fideiussioni erano del settembre 2005 (a fronte della pronuncia della Banca D'Italia del maggio 2005), riteneva provato che le fideiussioni sub iudice costituissero attuazione dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Tra le clausole delle fideiussioni conformi al modello ABI (nn. 2, 6, 8), avuto riguardo alle difese delle parti, aveva rilevanza concreta la clausola n. 6 (contenente il patto di deroga all'art. 1957 c.c.) da stimarsi nulla con la conseguenza che doveva applicarsi l'art. 1957 c.c. al fine di statuire in merito alla decadenza della banca dal diritto di escutere il fideiussore per non avere fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Il Tribunale rilevava che la non aveva intrapreso alcuna tempestiva azione giudiziaria CP_6
entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Nonostante la Banca avesse comunicato ai fideiussori, con raccomandata del 6.9.2017, l'intervenuto fallimento della società in data 17.7.2017, intimando loro il pagamento immediato degli importi dovuti, Parte_3
la stessa non aveva poi proposto domanda di insinuazione nello stato passivo del debitore pagina 5 di 18 principale, essendo tardiva (in quanto formulata solo con la comparsa conclusionale) e sfornita di prova l'affermazione di aver presentato tempestivamente domanda di insinuazione al passivo in data 26.10.2017 per € 125.248,02, con credito ammesso all'udienza del 22.10.2019.
In diritto, il Tribunale aderiva all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui per
"istanza" doveva intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito.
Nella fattispecie, la prima iniziativa di carattere giudiziale era stata attivata nei confronti dei soli fideiussori mediante il ricorso monitorio depositato nel mese di maggio 2019.
Riteneva quindi che la fosse decaduta dal diritto di escutere le fideiussioni omnibus CP_6 prestate dagli opponenti con atto del 27.9.2005 e del 16.11.2005 revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione delle incertezze interpretative esistenti sul termine istanza contenuto nell'art. 1957 c.c., compensava le spese di lite tra le parti.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato come fideiussioni anziché come contratti autonomi di garanzia i titoli posti a fondamento della domanda giudiziale, rilevando che nel caso di specie i contratti sottoscritti prevedevano l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato (art. 7), senza possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la avesse esercitato la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore CP_6
(art. 9).
Attesa l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, ritiene inapplicabile l'art. 1957 c.c. con conseguente possibilità di agire nei confronti dei fideiussori indipendentemente dalle iniziative assunte nei confronti del debitore principale.
Ritiene comunque che la pattuizione del pagamento “a prima richiesta” comporti per ciò solo l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. indipendentemente dalla qualificazione del contratto.
pagina 6 di 18 Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che non è stata intrapresa alcuna iniziativa giudiziaria entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Osserva al riguardo di aver segnalato, in sede di comparsa conclusionale, il deposito tempestivo da parte della della domanda di insinuazione al passivo in data 26.10.2017 nonché l'invio CP_6
ai garanti, in data 06.09.2017, della lettera di messa in mora.
Ritiene che l'assunto riportato in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado secondo cui “nessuna valenza può avere la libera determinazione della Banca di non insinuare il proprio credito nel fallimento della sia stato erroneamente inteso dal Tribunale Parte_3 quale esplicita ammissione del mancato esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale quando in realtà aveva tutt'altro significato, trattandosi di allegazione volta a sostenere l'irrilevanza della questione stante le pattuizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 delle fideiussioni.
3) Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto che ai fini della prova del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. sia necessaria la proposizione di un'istanza di carattere giudiziario e richiama in senso contrario la giurisprudenza della
Cassazione, secondo cui, in relazione ai contratti autonomi di garanzia, è sufficiente una qualsiasi richiesta stragiudiziale di pagamento.
Aggiunge che i contratti prevedevano che il fideiussore sarebbe rimasto obbligato sino all'integrale adempimento (non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), ragione per la quale l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non potrebbe essere soggetta a nessun termine di decadenza.
IV) Difese di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Gli appellati, costituitisi anche in qualità di eredi di , hanno innanzitutto eccepito Persona_1
l'inammissibilità del primo motivo essendo nuova la pretesa di qualificare le fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia.
Nel merito, ritengono che sia corretta la qualificazione dei titoli contrattuali in quanto la semplice presenza della clausola di pagamento "immediato e a prima richiesta" (ovvero di una clausola cd.
pagina 7 di 18 solve et repete) in difetto di rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni al creditore, non sarebbe idonea a mutare la causa della fideiussione.
Ai fini dell'interpretazione dei titoli contrattuali rilevano che i contratti sono stati predisposti dalla Banca, riportano l'espressa denominazione “fideiussione” e ritengono che in caso di dubbio, il titolo debba essere interpretato contro chi lo ha proposto o redatto ex art. 1367 c.c..
Ritengono che la c.d. clausola di sopravvivenza non intacchi l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale né l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c..
Deducono l'infondatezza del secondo motivo essendo tardiva l'allegazione dell'avvenuto deposito della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del debitore principale.
Segnalano in proposito di aver prodotto con l'atto di citazione lo stato passivo esecutivo della fallita (doc. 4) ove la non compare, ragione per la quale, nell'estrema ipotesi in cui la CP_6
avesse formulato istanza di insinuazione (circostanza non provata ed in ogni caso CP_6
contestata), ritengono la stessa sarebbe in ogni caso stata tardiva.
Contestano infine il terzo motivo ribadendo che in tema di fideiussioni l' “istanza” di cui all'art. 1957 c.c. deve necessariamente concretizzarsi nella notifica di un atto giudiziale.
....V) Decisione della Corte.
1) Deve premettersi che il gravame è stato proposto da (per essa la società Parte_1 [...]
, intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria a titolo Parte_2
particolare del credito controverso.
Pur nel difetto di osservazioni ad opera delle parti, alla prima udienza del 14.11.2024 è stata segnalata l'omessa notificazione dell'atto di appello all'originario creditore procedente (
[...]
nei cui confronti, conformemente alla richiesta dell'appellante, è stata Controparte_5
disposta l'integrazione del contraddittorio.
In sede di atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio l'appellante principale ha dato atto che:
pagina 8 di 18 - i crediti della nella specie quelli oggetto del presente giudizio, ai sensi Controparte_5
e per gli effetti dell'art. 58 del D.P.R. 1° settembre 1993 n. 385, sono stati acquistati pro soluto da
Unione di Banche Italiane s.p.a. in forza di contratto di cessione di crediti in blocco […];
- con atto di fusione del 26.03.2021 Rep. 16080 Racc. 8638 a ministero Controparte_4
del Notaio Dott. di Milano ha incorporato la Unione di Banche Italiane s.p.a.. Persona_2
L'appellante ha quindi notificato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio:
- ad Controparte_4
- all'Avv. Aldo Bissi (stesso difensore di odierna appellante) che in primo grado aveva Parte_1
assistito anche Controparte_5
Si è quindi costituita formulando gli stessi motivi di appello già proposti da Controparte_4
e concludendo a sua volta per la riforma della sentenza impugnata. Parte_1
In estrema sintesi, all'esito dell'integrazione del contraddittorio:
- il consigliere istruttore, sempre nel silenzio delle parti, ha assegnato termine per note rilevando che l'integrazione del contraddittorio non era stata effettuata nei confronti dell'originario creditore procedente ( bensì, per quanto pareva comprendersi dall'atto di Controparte_5
citazione per integrazione del contraddittorio, nei confronti di un ulteriore cessionario a titolo particolare;
- gli appellati e , in sede di note autorizzate, hanno quindi eccepito l'inammissibilità CP_1 CP_3
del gravame ex art. 331, 2° comma, c.c., dando atto che l'originario creditore procedente (Ubi
Finance CB2 s.r.l.) si era estinto sin dal 10.02.2022, ragione per la quale l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti dei soci della stessa;
- l'appellante, sempre in sede di note autorizzate, ha meglio specificato la “sequenza” delle successioni nella titolarità del credito controverso, ha riconosciuto che Ubi Finance CB2 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese ed ha osservato che pur non Controparte_4
essendo succeduta a titolo universale alla predetta società, ne era comunque socia al 60% (con ciò sostenendo che l'integrazione del contraddittorio sia stata correttamente eseguita quanto meno nei confronti di uno dei soci superstiti).
pagina 9 di 18 Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parti appellate deve essere disattesa.
Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie.
In caso di intervento del successore a titolo particolare, quest'ultimo può proporre gravame ma l'impugnazione deve essere notificata anche nei confronti del suo dante causa quale litisconsorte necessario (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018).
Secondo la stessa Corte di Cassazione, peraltro, “Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20533 del 30/08/2017).
Ora, nel caso di specie:
- dopo l'intervento di nel giudizio di primo grado (in data 25.03.2021), Ubi Parte_1
Finance CB2 s.r.l. non ha più svolto attività difensiva;
- la difesa è stata invece integralmente assunta da assistita dall'Avv. Aldo Bissi, Parte_1 medesimo difensore di Ubi Finance CB2 s.r.l. (ragione per la quale l'atto di costituzione e le memorie conclusionali di sono erroneamente confluite nel fascicolo telematico Parte_1
della convenuta opposta);
- il gravame è stato proposto dal solo cessionario a titolo particolare ( ; Parte_1
- in sede di costituzione in appello e di prima udienza di trattazione, gli appellati e CP_1 CP_3
nulla hanno osservato in ordine al difetto di integrità del contraddittorio, alla titolarità sostanziale del credito (non contestata nel giudizio di primo grado e tanto meno all'esito dei chiarimenti forniti in appello da;
Parte_1
- la società Ubi Finance CB2 s.r.l., come appurato solo nel corso dell'odierno gravame, è stata pacificamente cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione già nella pendenza del giudizio di primo grado.
pagina 10 di 18 Questi elementi unitariamente valutati portano a ritenere che sia avvenuta “l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cassazione appena citata).
Alla constatazione della tacita estromissione dell'originario attore procedente, consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
Deve piuttosto prendersi atto che per effetto dell'iniziativa dell'appellante principale si è costituita in appello la quale ha a sua volta proposto appello incidentale Controparte_4
tardivo ex art. 334 c.p.c. (formulando motivi di gravame esattamente sovrapponibili a quelli dell'appellante principale e concludendo per la riforma della sentenza impugnata).
2) Il primo motivo di gravame, per come articolato, ha innanzitutto ad oggetto la qualificazione dei titoli posti a fondamento del ricorso monitorio quali contratti autonomi di garanzia anziché fideiussioni.
In disparte del rilievo che può avere il comportamento anche processuale delle parti ai fini dell'interpretazione del contratto, deve escludersi che il motivo sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. solo perché la qualificazione dei titoli è stata pacifica nel primo grado di giudizio.
La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che “Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale)” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del
03/06/2024).
pagina 11 di 18 E' opportuno riportare in via di estrema sintesi il percorso argomentativo sviluppato con il motivo in questione da i titoli sottoscritti dai signori – sono Parte_1 CP_1 CP_3
qualificabili come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, conseguentemente non si applica l'art. 1957 c.c.; ad ogni modo, a fronte di una clausola “a prima richiesta” ai fini di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe sufficiente una semplice lettera di messa in mora.
La qualificazione proposta con il motivo di gravame non può essere condivisa.
Nelle premesse dei documenti in atti, i signori hanno dichiarato di costituirsi Parte_4
fideiussori e di considerarsi solidalmente obbligati nei confronti della banca.
L'art. 6 (oggetto di declaratoria di nullità) dispone che “I diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 7 dispone che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche nel caso di opposizione […]. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore […].
L'art. 9 dispone che “nessuna eccezione può essere opposta al fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Secondo la giurisprudenza “In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fidejussione, è l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ., compresa l'estinzione del rapporto” (Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 903 del 17/01/2008).
La clausola a “prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Per contro la sola clausola “a prima richiesta” “non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno pagina 12 di 18 accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
La semplice pattuizione di un obbligo di pagamento “a prima richiesta” (art. 7 delle fideiussioni) non è quindi decisiva ai fini della qualificazione del contratto.
Piuttosto, questa Corte ritiene che pur a fronte delle numerose “deroghe” pattuite rispetto alla disciplina codicistica della fideiussione, il titolo in esame non presenta una netta autonomia rispetto all'obbligazione principale. Basti solo considerare che non è stata convenuta alcuna deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c., ragione per la quale i signori non hanno Parte_4
rinunciato alla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Trattasi di elemento di per sé altamente significativo se non dirimente ai fini dell'esclusione dell'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale e quindi ai fini della qualificazione dei titoli sub iudice.
E' bene precisare che all'art. 9 delle fideiussioni le parti non hanno rinunciato alla facoltà di cui all'art. 1945 c.c. bensì alla sola possibilità di contestare la scelta dell'istituto di credito circa il momento in cui recedere dal contratto stipulato con il debitore principale.
D'altro canto, non possono trascurarsi alcuni elementi di prova che corroborano una simile interpretazione.
Da una parte i titoli sono stati pacificamente predisposti dal creditore (con conseguente applicabilità del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c.) che ha fatto ripetutamente riferimento ad obbligazioni derivanti dalla fideiussione, ha dato atto che viene in rilievo una fideiussione omnibus (vedasi documento di sintesi) ed ha chiesto ai signori di Parte_5 dichiararsi “fideiussori”.
Dall'altra, quale comportamento successivo alla stipulazione del contratto e rilevante ai fini della sua qualificazione (art. 1362, 2°comma c.c.) non può non rilevarsi che sia in sede di ricorso pagina 13 di 18 monitorio che in sede di introduzione del giudizio di primo grado è stato pacifico tra le parti che venissero in rilievo fideiussioni omnibus.
Si osserva infine che, in disparte della questione afferente alla qualificazione dei contratti, non vi
è impugnazione in ordine all'accertamento di nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 dei titoli in atti, in quanto clausola meramente ripropositiva” dello schema ABI 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Sono conseguentemente inammissibili i rilievi di parte appellante secondo cui le parti hanno espressamente inteso derogare all'art. 1957 c.c., atteso che la volontà di deroga a tale disposizione è per l'appunto contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni dichiarato nullo.
Parimenti irrilevanti i riferimenti alla sopravvivenza dell'obbligazione gravante sui fideiussori sino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, atteso che anche tale pattuizione è contenuta nella clausola dichiarata nulla.
3) Con il primo motivo si sostiene altresì che la pattuizione di un obbligo di pagamento “a prima richiesta” renda sufficiente una semplice lettera di messa in mora anche ai fini di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo la giurisprudenza “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di «pagamento a prima richiesta», o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come «contratto autonomo di garanzia» o come
«fideiussione», potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere pagina 14 di 18 l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento «a prima richiesta» incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
Ciò premesso, si ritiene che la doglianza sviluppata sia generica ed in quanto tale inammissibile.
Con il motivo di gravame non viene chiarita la ragione per la quale la pattuizione dell'obbligo di pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta” possa comportare per ciò solo ed in assenza di ulteriori pattuizioni anche la deroga all'art. 1957 c.c., norma secondo la quale a seguito della scadenza dell'obbligazione principale il fideiussore rimane obbligato purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi.
Altro è in effetti la questione delle modalità con le quali il fideiussore può essere escusso, altra è la questione della decadenza del creditore dal potere di agire contro il fideiussore dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
In altri termini, a fronte delle diverse opzioni interpretative conseguenti alla pattuizione di un pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta” (enucleate dalla giurisprudenza appena citata) con il motivo di appello non si indica quale sarebbe l'opzione in concreto da prediligere e soprattutto per quale motivo, rimettendone (inammissibilmente) l'individuazione a questa Corte.
4) Il secondo motivo, afferente alla tempestività delle istanze proposte conto il debitore principale, è infondato.
Escluso che le parti abbiano inteso derogare al disposto di cui all'art. 1957 c.c., il creditore avrebbe dovuto dimostrare di avere richiesto il pagamento al debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione.
In sede di ricorso per ingiunzione la scadenza dell'obbligazione principale è stata indicata al
16.01.2018 (data dalla quale sono stati richiesti gli interessi di mora, doc. 2 monitorio).
Peraltro, il debitore principale era stato già dichiarato con sentenza del Tribunale Parte_6
di Novara n. 36/2017 pubblicata in data 17.07.2017 (doc. 5 convenuto opposto).
pagina 15 di 18 Il Tribunale ha implicitamente (e correttamente) ritenuto che fosse il creditore a dover dimostrare di avere tempestivamente proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. ed ha ritenuto tardive ed inammissibili le allegazioni dedotte in proposito da in comparsa conclusionale. Parte_1
In sede di gravame non ha contestato il rilievo di tardività operato dal Tribunale. Parte_1
Ha piuttosto affermato che probabilmente il Tribunale ha frainteso le difese del creditore articolate in sede di costituzione nel giudizio di merito nella parte in cui è stato dedotto che
“Tutto quanto premesso, le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del settembre e del novembre 2005 sono pienamente valide ed efficaci e nessuna valenza può avere la libera determinazione della Banca di non insinuare il proprio credito nel fallimento della
. Parte_3
Sostiene l'appellante che con tale frase il creditore aveva solamente inteso prendere posizione sulla eccepita nullità dei titoli e delle singole clausole delle fideiussioni, non invece riconoscere di non avere proposto domanda di insinuazione al passivo.
La doglianza è priva di concreto decisorio.
Indipendentemente dal lamentato fraintendimento delle difese della parte, deve darsi atto che (a fronte dell'eccezione di decadenza e delle contestazioni degli opponenti) né in sede di ricorso per ingiunzione né in sede di comparsa nel giudizio di merito il creditore procedente ha allegato di essersi insinuato nel fallimento ed alcuna prova in tal senso è stata offerta entro il maturare delle preclusioni istruttorie.
Dallo stato passivo delle domande tempestive prodotte dagli opponenti (doc. 4) non risulta né il nominativo di né dei suoi danti o aventi causa. Controparte_5
Infine nel procedimento di primo grado non è stato documentato l'avvenuto deposito di una domanda di insinuazione al passivo (che si assume avvenuta il 26.10.2017).
Da ultimo deve rilevarsi che con il motivo di gravame non è stato dedotto che al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sia sufficiente la semplice messa in mora dei fideiussori anziché del debitore principale.
Sono conseguentemente inammissibili, in quanto tardivi, i rilievi svolti nelle memorie ex pagina 16 di 18 art. 352 c.p.c. ove si è sostenuto che sarebbe sufficiente la tempestiva diffida inviata ai fideiussori.
Parimenti con il motivo di gravame non è stata prospettata l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. in caso di obbligazione di garanzia assunta in via solidale con il debitore principale e/o senza pattuizione del beneficio della preventiva escussione.
5) E' quindi privo di concreto rilievo decisorio il terzo motivo di gravame, con cui si sostiene che ai fini di cui all'art. 1957 c.c. non sia necessario che il creditore proponga le proprie istanze con azione giudiziale, essendo piuttosto sufficiente un atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Si è già detto che non vi è uno specifico ed argomentato motivo di gravame volto a sostenere che con l'espressione “a prima richiesta” le parti abbiano inteso derogare all'art. 1957 c.c. (ovverosia prevedendo che non sia necessario agire nei confronti del debitore principale oppure che sia sufficiente che lo stesso venga costituito in mora in via stragiudiziale).
Non è documentata in atti né l'insinuazione del credito al passivo né un atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore principale Parte_6
Il fallimento del debitore principale è stato dichiarato il 17.07.2017 e sono documentate solamente costituzioni in mora inviate ai fideiussori il 07.09.2017 (doc. 6 convenuta).
E' decettiva l'osservazione secondo la quale non sia necessario agire nei confronti del debitore principale avendo le parti pattuito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore […]” (art. 6).
Come già illustrato la pattuizione della “sopravvivenza” dell'obbligazione gravante sui fideiussori sino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore è contenuta nell'art. 6, clausola dichiarata nulla nella sua integralità.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste in solido a carico degli appellanti
(principale ed incidentale) ed in favore di , , . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 128.409,93, compreso quindi tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 17 di 18 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 Sirio ed Parte_1
sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_4
pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Novara n. 338/2024 pubblicata il 24.04.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna quale mandataria di nonché Parte_2 Parte_1 [...]
in solido, a rimborsare a , le Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di quale mandataria di nonché di Parte_2 Parte_1 [...]
Controparte_4
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18