Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
È affetto da nullità e pertanto è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 409 ultimo comma cod. proc. pen., il decreto di archiviazione emesso dal GIP prima dell'avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione disposta dal P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2003, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott.Luigi SANSONE Presidente
dott.Francesco ROMANO Componente
dott.Antonio S. AGRÒ "
dott.Arturo CORTESE "
dott.Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP AN;
nei confronti di:
GI NA MA, GI CA e CA MA IA avverso l'ordinanza del 10 aprile 2004 del Gip del Tribunale di Marsala;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta dal Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Fatto e diritto
1.- Con ricorso per Cassazione depositato il 28 aprile 2000 AN PO esponeva di avere depositato istanza ex art.408 c.p.p. al fine di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato su sua denuncia nei confronti dell'ex coniuge AT NA MA e altri per le ipotesi di reato di cui agli artt. 388, 482, 483 e627 c.p.. 2. - in data 26 aprile 1999 il Pubblico Ministero depositava richiesta di archiviazione, disponendo la notifica alla persona offesa. Tale notificazione avveniva in data 18 marzo 2000. 3. - nelle more, in data 15 dicembre 1999, il giudice emanava decreto di archiviazione. In data 28 marzo 2000 la parte offesa proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione. 4. - Il 10 aprile 2000 il GIP dichiarava non luogo a provvedere sull'opposizione per essersi già concluso il procedimento con il precedente decreto di archiviazione non soggetto a revoca. Concludeva per l'annullamento del decreto di archiviazione emesso il 15 dicembre 1999 in violazione dell'art. 408 c.p.p. in relazione all'art. 127 dello stesso codice.
5. - il ricorso è fondato.
6. - La prematura pronuncia sulla richiesta di archiviazione da parte del Gip, quando non era stata ancora notificata la richiesta di archiviazione del P.M. alla parte che aveva presentato la denuncia, ha comportato sicuramente una lesione del principio del contraddittorio che la legge intende tutelare anche nella fase del procedimento incidentale di archiviazione attraverso l'impugnazione con ricorso per Cassazione, con estensione alla violazione dell'art.408 c.p.p. del disposto dell'art. 409, ult. comma, c.p.p..
7. - Come rilevato dal Procuratore Generale in sede, i dubbi sulla tempestività della impugnazione derivanti dalla proposizione del gravame in data 28 aprile 2000 di un provvedimento di archiviazione del 15 dicembre 1999 possono superarsi col rilievo secondo cui - in mancanza di elementi in senso contrario desumibili dagli atti - può presumersi che la parte ricorrente abbia avuto notizia del provvedimento di archiviazione solo con la notificazione dell'ordinanza di non luogo a provvedere del 10 aprile 2000, notificata al PO il 15 aprile 2000.
8. - Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 8 MARZO 2003 .