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Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Miranda, Ruggero Tomasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 1549/10-2007-T del 28/3/2013 con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente dalla Stazione Carabinieri di Montemarciano alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle;
- degli atti connessi e successivi del procedimento, tra cui il provvedimento confermativo oggetto di ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente, con nota del 27.10.2025.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate, come da accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco NA, Presidente, Estensore
EL RB, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco NA |
IL SEGRETARIO