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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.g. 1196/2025 n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 10.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1196 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gabrieli Parte_1 C.F._1 Tommasi, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2 Perrone, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 03.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione. Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Martano da il Parte_1 Controparte_1 23.09.2006, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 03.06.2025, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1 2 Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto possono essere ratificate in quanto idonee a garantire il soddisfacimento dei loro interessi e quello preminente dei minori, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...], Parte_1 e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Martano il Controparte_1 23.09.2006 (Atto di Matrimonio trascritto nel registro del Comune di Calimera al n. 18, Parte II, Serie B, Anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calimera. Lecce, 10.09.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 10.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1196 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gabrieli Parte_1 C.F._1 Tommasi, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2 Perrone, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 03.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione. Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Martano da il Parte_1 Controparte_1 23.09.2006, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 03.06.2025, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1 2 Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto possono essere ratificate in quanto idonee a garantire il soddisfacimento dei loro interessi e quello preminente dei minori, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...], Parte_1 e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Martano il Controparte_1 23.09.2006 (Atto di Matrimonio trascritto nel registro del Comune di Calimera al n. 18, Parte II, Serie B, Anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calimera. Lecce, 10.09.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
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