Art. 19. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'IBISG.
Articolo 18Articolo 20
Articolo 19 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
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30 luglio 2016
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