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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2993/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Giannattasio
e
GA HE (c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Cristiana Racchioccioli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 5.9.2004 in Livorno, sentenza del Tribunale di Livorno n.
1012/2021 depositata in data 17/12/2021 (procedimento n. 3501/2021), rilevata la vendita della ex casa coniugale, già di proprietà esclusiva del signor , Parte_1 ed il consequenziale trasferimento della signora AR e della figlia minore in un altro immobile condotto in locazione dalla signora AR, quale Per_1 circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste, in particolare con la previsione di una compartecipazione da parte del signor al Parte_1 pagamento del canone di affitto per l'appartamento locato dalla AR e dalla figlia, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima e, prevendendo altresì un aumento dell'importo del contributo al mantenimento già disposto a suo carico in favore della figlia , con ricorso congiunto depositato in data Per_1
18/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e AR Parte_1
1 LA chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni riportate nel ricorso, così come da ultimo parzialmente modificate nel preverbale depositato in atti in data 9/11/2025 e meglio specificate con note sottoscritte dalle stesse parti e depositate in pct in data 2.12.2025.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.1012/2021 depositata in data 17/12/2021, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 3501/2021), il Tribunale così statuisce:
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra AR, quale contributo per il Parte_1 mantenimento della loro figlia minore , la somma mensile di € 236,00 e Per_1 provvederà a detto pagamento in favore della sig.ra AR entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di cui all'assegno di mantenimento prevede l'importo di €
205,00 quale quota già rivalutata (al deposito del ricorso congiunto di cui al presente procedimento) a titolo di mantenimento ordinario, nell'importo di mantenimento è prevista la somma di € 11,00, quale quota pari al 50% della spesa straordinaria fissa, ovvero mensilmente ricorrente, per l'abbonamento della minore al pubblico trasporto, onde consentire alla stessa di recarsi a scuola e nel centro della città nelle ore libere. Il pagamento effettivo di detta spesa, su richiesta del sig. , dovrà essere prontamente documentato da parte della sig.ra Parte_1
AR e, in mancanza, la relativa quota sarà decurtata dal mantenimento sino alla sua effettiva riattivazione;
nell'importo di cui all'assegno di mantenimento è altresì prevista la somma di € 20,00 quale quota pari al 50% della spesa straordinaria fissa, ovvero mensilmente ricorrente, per tutte le spese di cancelleria e per l'acquisto del materiale didattico necessario per la frequenza scolastica, e per tutte le altre piccole spese voluttuari e giornaliere di cui necessiti la minore. Resta escluso l'acquisto una tantum dei libri di testo. Detta somma sarà corrisposta fin quando la minore sarà soggetta all'obbligo scolastico. Per il periodo successivo sarà subordinata all'effettiva iscrizione e frequenza dell'istituto scelto e sino al termine del percorso scolastico.
2)Tutte le altre spese straordinarie non ricomprese in quelle appena elencate necessarie per la figlia saranno al 50% tra i due genitori, da corrispondersi Per_1 al genitore che effettua il pagamento entro 10 giorni dalla richiesta di rimborso qualora si tratti di spese indifferibili ed urgenti. Le spese straordinarie non indifferibili e non urgenti cadranno parimenti a carico di entrambi i genitori nella
2 misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra gli stessi e puntualmente documentate da parte del genitore che le anticipa e che ne richiede il rimborso. In mancanza resteranno a carico del genitore che arbitrariamente ha effettuato la spesa non concordata;
3) Il sig. dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025 non ha Parte_1 restituito alla ex moglie, la sua quota parte di spese straordinarie integralmente anticipate dalla sig.ra AR per l'importo di € 233,00, questa somma verrà corrisposta dal sig. alla sig.ra AR in n. 5 rate a partire dal mese Parte_1 successivo al deposito del presente atto per l'importo di € 46,60 ciascuna, per i 5 mesi successivi, il sig. corrisponderà detta somma alla sig.ra AR Parte_1 con il pagamento delle altre somme specificatamente indicate poco sopra;
4) Il sig. , infine, rinuncia in favore della sig. AR LA, a Parte_1 percepire la quota del 50% dell'assegno unico per la figlia , lasciando che il Per_1 detto emolumento sia erogato dall'INPS direttamente e per intero in favore del genitore collocatario della ovvero in favore della sig.ra AR;
Pt_2
5) In considerazione del contratto di lavoro del sig. - Militare di Parte_1 carriera in forza all'Esercito Italiano attualmente collocato presso la Caserma di
RS (SA) - questi potrà tenere con sé la figlia una volta al mese per Per_1 periodi da concordare (preferibilmente per un week end lungo al mese) alternando la sua trasferta a Livorno alla discesa della figlia a RO (ove a scelta della minore soggiornerebbe da lui o dai nonni paterni), con spese integralmente a carico del padre. Qualora volesse il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia minore ogni volta che avrà possibilità di affrontare la trasferta per
Livorno, compatibilmente con le esigenze della minore.
Fermo il resto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Giannattasio
e
GA HE (c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Cristiana Racchioccioli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 5.9.2004 in Livorno, sentenza del Tribunale di Livorno n.
1012/2021 depositata in data 17/12/2021 (procedimento n. 3501/2021), rilevata la vendita della ex casa coniugale, già di proprietà esclusiva del signor , Parte_1 ed il consequenziale trasferimento della signora AR e della figlia minore in un altro immobile condotto in locazione dalla signora AR, quale Per_1 circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste, in particolare con la previsione di una compartecipazione da parte del signor al Parte_1 pagamento del canone di affitto per l'appartamento locato dalla AR e dalla figlia, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima e, prevendendo altresì un aumento dell'importo del contributo al mantenimento già disposto a suo carico in favore della figlia , con ricorso congiunto depositato in data Per_1
18/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e AR Parte_1
1 LA chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni riportate nel ricorso, così come da ultimo parzialmente modificate nel preverbale depositato in atti in data 9/11/2025 e meglio specificate con note sottoscritte dalle stesse parti e depositate in pct in data 2.12.2025.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.1012/2021 depositata in data 17/12/2021, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 3501/2021), il Tribunale così statuisce:
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra AR, quale contributo per il Parte_1 mantenimento della loro figlia minore , la somma mensile di € 236,00 e Per_1 provvederà a detto pagamento in favore della sig.ra AR entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di cui all'assegno di mantenimento prevede l'importo di €
205,00 quale quota già rivalutata (al deposito del ricorso congiunto di cui al presente procedimento) a titolo di mantenimento ordinario, nell'importo di mantenimento è prevista la somma di € 11,00, quale quota pari al 50% della spesa straordinaria fissa, ovvero mensilmente ricorrente, per l'abbonamento della minore al pubblico trasporto, onde consentire alla stessa di recarsi a scuola e nel centro della città nelle ore libere. Il pagamento effettivo di detta spesa, su richiesta del sig. , dovrà essere prontamente documentato da parte della sig.ra Parte_1
AR e, in mancanza, la relativa quota sarà decurtata dal mantenimento sino alla sua effettiva riattivazione;
nell'importo di cui all'assegno di mantenimento è altresì prevista la somma di € 20,00 quale quota pari al 50% della spesa straordinaria fissa, ovvero mensilmente ricorrente, per tutte le spese di cancelleria e per l'acquisto del materiale didattico necessario per la frequenza scolastica, e per tutte le altre piccole spese voluttuari e giornaliere di cui necessiti la minore. Resta escluso l'acquisto una tantum dei libri di testo. Detta somma sarà corrisposta fin quando la minore sarà soggetta all'obbligo scolastico. Per il periodo successivo sarà subordinata all'effettiva iscrizione e frequenza dell'istituto scelto e sino al termine del percorso scolastico.
2)Tutte le altre spese straordinarie non ricomprese in quelle appena elencate necessarie per la figlia saranno al 50% tra i due genitori, da corrispondersi Per_1 al genitore che effettua il pagamento entro 10 giorni dalla richiesta di rimborso qualora si tratti di spese indifferibili ed urgenti. Le spese straordinarie non indifferibili e non urgenti cadranno parimenti a carico di entrambi i genitori nella
2 misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra gli stessi e puntualmente documentate da parte del genitore che le anticipa e che ne richiede il rimborso. In mancanza resteranno a carico del genitore che arbitrariamente ha effettuato la spesa non concordata;
3) Il sig. dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025 non ha Parte_1 restituito alla ex moglie, la sua quota parte di spese straordinarie integralmente anticipate dalla sig.ra AR per l'importo di € 233,00, questa somma verrà corrisposta dal sig. alla sig.ra AR in n. 5 rate a partire dal mese Parte_1 successivo al deposito del presente atto per l'importo di € 46,60 ciascuna, per i 5 mesi successivi, il sig. corrisponderà detta somma alla sig.ra AR Parte_1 con il pagamento delle altre somme specificatamente indicate poco sopra;
4) Il sig. , infine, rinuncia in favore della sig. AR LA, a Parte_1 percepire la quota del 50% dell'assegno unico per la figlia , lasciando che il Per_1 detto emolumento sia erogato dall'INPS direttamente e per intero in favore del genitore collocatario della ovvero in favore della sig.ra AR;
Pt_2
5) In considerazione del contratto di lavoro del sig. - Militare di Parte_1 carriera in forza all'Esercito Italiano attualmente collocato presso la Caserma di
RS (SA) - questi potrà tenere con sé la figlia una volta al mese per Per_1 periodi da concordare (preferibilmente per un week end lungo al mese) alternando la sua trasferta a Livorno alla discesa della figlia a RO (ove a scelta della minore soggiornerebbe da lui o dai nonni paterni), con spese integralmente a carico del padre. Qualora volesse il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia minore ogni volta che avrà possibilità di affrontare la trasferta per
Livorno, compatibilmente con le esigenze della minore.
Fermo il resto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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