CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 447/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1068/2020, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, Seconda Sezione Civile dell'8 luglio 2020 introitato in decisione all'udienza collegiale del 15.04.2025 e pendente
TRA
(P.I. ) con sede legale in Milano, alla Via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Luigi Raia (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E
, (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66; P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Con decreto ingiuntivo n. 1406/2017 del 21/7/2017 il Tribunale di Torre
Annunziata ingiungeva all' il pagamento in favore della di Parte_2 Parte_3
€ 1.215.934,00, oltre interessi e spese di procedimento, a saldo di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, per la branca di Medicina Nucleare, nel mese di agosto 2015, e, per la branca di nei mesi di agosto, settembre, ottobre Per_1
e novembre 2014, in favore di assistiti del Servizio Sanitario Regionale. Per tali prestazioni il centro aveva emesso le fatture n. 46 E/2015 NUC del 30.09.2015 di €
1.011.084,96 (per prestazioni di Medicina Nucleare), n. 1/BDIA del 31.08.2014 di €
26.590,47; n. 2/BDIA del 30.09.2014 di € 41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di €
40.483,15; n. 17/BDIA del 03.12.2014 di € 42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di €
53.193,94 (tutte per prestazioni di . Per_1
Con atto di citazione notificato alla il 3.11.2017, l' Parte_3 Parte_2 proponeva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione deduceva “l'insussistenza di elementi idonei all'accettazione di fatture Part da parte della mancata sottoscrizione del contratto che avrebbe reso efficace
l'accreditamento; avvenuto superamento del tetto di spesa”. Riportava in citazione la nota prot. n. 118564 del 16.10.2017 del Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Gestione Economica e Finanziaria in cui veniva dichiarato che la fattura n° 46 E/2015
NUC del 30.09.2015 (Medicina Nucleare) era stata stornata con nota di debito n. 473 del
07.03.2017 a fronte della richiesta del Distretto 56 prot. n. 7001 del 23.11.2015 mentre le fatture n. 1/BDIA del 31.08.2014 di € 26.590,47; n. 2/BDIA del 30.09.2014 di €
41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di € 40.483,15; n. 17/BDIA del 03.12.2014 di €
42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di € 53.193,94 ( non risultavano Per_1
Part registrate nella contabilità OLIAM. In buona sostanza l' sosteneva la irricevibilità delle fatture relative alla in quanto il centro opposto, pur risultando accreditato Per_1 con deliberazione n. 360 del 17.06.2015 del Commissario Straordinario della Parte_2
non era mai stato contrattualizzato per la fornitura di prestazioni sanitarie
[...] ambulatoriali di Dialisi per il Distretto 58 della . Sempre per le fatture Parte_2 relative alle prestazioni di Dialisi deduceva che esse erano relative a prestazioni rese nel
2014, anno in cui il non era nemmeno accreditato, pertanto, il credito Parte_4 ingiunto era insussistente. Eccepiva altresì il superamento del tetto di spesa da parte del
Centro opposto e richiamava a tal fine la nota prot. 7001 del 23.11.2015. Contestava
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
infine l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/02 e l'adeguatezza delle fatture a provare l'esecuzione delle prestazioni e la fondatezza del credito.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio.”.
Il Centro opposto si costituiva deducendo che:
- era stato accreditato per la branca di emodialisi con delibera n. 360 del 17.06.2015, ottenuta dopo un lungo iter burocratico;
- aveva diffidato l' a provvedere alla predisposizione dei contratti Parte_2 ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 per gli anni dal 2015 al 2018;
- nel 2014 aveva erogato prestazioni sanitarie di emodialisi in virtù di contratto di affitto temporaneo di ramo di azienda del Centro Dialisi Gragnano DIA. CP_3 dichiarato fallito con sentenza n. 67/2013 del Tribunale di Torre Annunziata;
- tutte le contestazioni relative all'irricevibilità delle fatture non erano mai state comunicate al Centro;
Part
- i documenti prodotti dalla rano semplici atti interni che non avevano valenza probatoria in giudizio;
Part
- l' on aveva inviato le comunicazioni relative ai monitoraggi sul consumo del budget, sicché anche l'eccezione relativa al presunto superamento del tetto di spesa era infondata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1068/2020 il Tribunale così provvedeva: “1. accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1406/2017 emesso dall'intestato Tribunale;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Pt_3 di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 21.424,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.”.
Osservava in particolare che “quanto alle prestazioni di MEDICINA NUCLEARE la allega in ricorso di essere accreditata con Delibera n. 360 del 17.06.2015, Parte_3 tuttavia tale delibera di accreditamento (cfr. doc- 12 foliario opposto) è “esclusivamente
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
per l'attività di Centro Ambulatoriale di DIALISI per n. 10 posti tecnici più 1 posto contumaciale” (cfr. pg. 4 delibera), la non fornisce la prova dunque di Parte_3 essere stata accreditata con riferimento alle prestazioni di cui chiede il pagamento
(Medicina Nucleare)e dunque per tutto l'anno 2015.
Va sottolineato peraltro che solo in data 3 maggio 2016, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs n. 502/1992 tra le parti (la ) è Parte_5 stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni di Parte_6 rese nell'anno 2015, che prevede la fissazione di un limite di spesa e la
[...]
Part comunicazione da parte dell' della “data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” (cfr art. 4 del contratto allegato 6 alla produzione di parte opposta) senza specifica indicazione della tempistica, ed in ogni caso si tratta di contratto sottoscritto quasi un anno dopo le prestazioni rese dal CMO ed oggetto del presente giudizio. In ordine alle prestazioni rese nel corso dell'anno 2015, e dunque prima che venisse sottoscritto il contratto che regolasse “i volumi e le tipologie di prestazioni per
l'anno 2015” ed in particolare nel mese di settembre 2015, la società opposta ha emesso la fattura n. 46 E/2015 del 30.09.15 dell'importo di € 1.011,084, con la quale ha chiesto il pagamento delle prestazioni di attività specialistica relative al mese di settembre 2015, in assenza di contratto.”
Relativamente alle prestazioni di Dialisi, il giudice di prime cure rilevava che
“l'accreditamento è contenuto proprio nella succitata Delibera n. 360 del 17.06.2015, delibera di accreditamento (cfr. doc- 12 foliario opposto) che è del 17.06.2015 ed
“esclusivamente per l'attività di Centro Ambulatoriale di DIALISI per n. 10 posti tecnici Part più 1 posto contumaciale”, e non può ritenersi che possa obbligare l per prestazioni rese in epoca anteriore. Le cinque fatture indicate in ricorso [la n. 1 /BDIA del 31.8.2014,
n. 2/BDIA del 30.9.14, n. 3 BDIA del 31.10.14, n.17 del 3.12.2015 e n, 23 del 31.12.14
(erroneamente indicata in ricorso con data del 2.1.15)] hanno tutte ad oggetto prestazioni sanitarie di attività di rispettivamente per i mesi di settembre, Per_1 ottobre, novembre e dicembre 2014.”
Osservava, ancora che “Dalla documentazione prodotta dall'opposta si evince, peraltro, Part la diffida alla da parte dell (prot.0085627 del 18.09.2004) di erogare Parte_3 le prestazioni sanitarie di essendo la società solo in possesso di Per_1 autorizzazione sanitaria all'esercizio in fase di voltura, ma priva di regolare contratto.
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Parte opposta non ha dato prova di tale contratto e resta irrilevante tutta la documentazione prodotta, tra cui il contratto di affitto di azienda dal precedente centro, Part datato 4.8.14, dove peraltro si dà atto che il dante causa non è convenzionato con l di competenza, né accreditato.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato alla
[...]
il 28.01.2021, la società (cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_2 CP_4
. Parte_3
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata “nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non accreditato il Centro cedente per la nonché [nella parte in cui] ha sollevato Pt_3 Controparte_5
l'eccezione di inesistenza del contratto per la summenzionata , sebbene sia stato Pt_6 stipulato tra le parti in data 03.05.2016 per l'anno 2015”.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alle prestazioni di medicina nucleare, non ha respinto l'eccezione di superamento del tetto di spesa in quanto non adeguatamente provata dall'Asl eccipiente.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, in merito alle prestazioni di dialisi, aveva erroneamente ritenuto che il centro fosse privo di accreditamento e che comunque non era intervenuto il necessario contratto.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1068/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Luisa
ZICARI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1406/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' Parte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
Società cessionaria della somma di € 1.215.934,00, oltre interessi moratori Parte_1 ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
L'Asl appellata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello;
pertanto, all'udienza del 9.02.2022, tenutasi con le modalità previste dal comb. disp. degli artt. 221, co. 4, del d.l. n. 34/2020 (conv. con modiff. dalla legge n.
77/2020) e 23 del d.l. n. 137/2020 (convertito con modiff. dalla legge n. 176/2020), nonché dall'art. 16 del d.l. n. 228/2021, è stata dichiarata la contumacia dell' Parte_2
.
[...]
All'udienza del 15.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata in decisione con concessione del termine abbreviato di 40 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre osservare che la ha dedotto e provato che: CP_4
- con contratto di cessione del 28.07.2017, la a Luxembourg Controparte_6 ha acquistato dalla i crediti di cui alle fatture n. 46 del Parte_3 Parte_7
30.09.2015 di € 1.011.084,96; n. 1/BDIA del 31.08.2014 di € 26.590,47; n. 2/BDIA del
30.09.2014 di € 41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di € 40.483,15; n. 17/BDIA del
03.12.2014 di € 42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di € 53.193,94, per il totale di €
1.215.934,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1406/2017; il contratto di cessione è stato Parte notificato alla tramite posta elettronica certificata il 2.8.2017. Parte_2
- in data 1.9.2017 la a Luxembourg ha ceduto i medesimi Controparte_6 crediti alla società comunicando anche il secondo contratto di cessione alla CP_4
con messaggio di posta elettronica certificata del 21.9.2017; è stato, Parte_2 inoltre, pubblicato in G.U. del 15.09.2017 avviso della cessione dei crediti in oggetto alla
Società CP_4
Ciò posto, va rilevato che la è successore a titolo particolare nel diritto CP_4 controverso ex art. 111 c.p.c.. Pertanto, fermo restando il diritto della cessionaria di proporre appello, al giudizio di secondo grado dovrebbe partecipare anche la parte originaria Parte_3
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Ad avviso della Corte, tuttavia, sarebbe superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è ampiamente Parte_3 decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal Parte_1 modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la , che non si è costituita nel presente grado di giudizio, ha Parte_2 manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al processo d'appello.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, ha affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Parte_3
2.1 Passando all'esame del merito, va osservato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre esaminare preliminarmente il primo ed il terzo motivo di appello relativi alla mancanza del contratto e dell'accreditamento, giacché, in caso di infondatezza degli stessi, è superflua ogni ulteriore valutazione in ordine al secondo motivo relativo al superamento del tetto di spesa.
Il primo e il terzo motivo di appello sono infondati, essendo indispensabili per la remunerazione delle prestazioni l'accreditamento e la sottoscrizione del contratto. Ed infatti, come più volte osservato da questa Corte col conforto della giurisprudenza della
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del
[...]
ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti Parte_8
l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con Part l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento. La stipulazione di questi contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
2.2 Tanto premesso deve osservarsi che per le prestazioni di medicina nucleare il contratto per regolare le prestazioni rese nel 2015 è stato stipulato solo in data 3.5.2016 e il decreto di accreditamento istituzionale definitivo n. 79 è del 21.7.2016.
Orbene, pur avendo questa Corte affermato che il contratto può intervenire in corso d'anno o anche successivamente alla sua conclusione giacché può produrre effetti
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
retroattivi, non essendo preclusa la possibilità per le parti di regolamentare ex post rapporti di fatto, deve escludersi che analoga efficacia retroattiva possa avere l'accreditamento, atto amministrativo è indispensabile per l'erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario. In altri termini è indispensabile che quando le prestazioni vengono erogate il centro sia già accreditato. Nel caso di specie il decreto di accreditamento n. 79 del 21.7.2016 per la medicina nucleare è addirittura successivo allo stesso contratto e la sua efficacia retroattiva è espressamente esclusa, giacché nello stesso si legge che “l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA”.
È appena il caso di aggiungere che l'accreditamento costituisce un provvedimento amministrativo formale e che per i contratti con la P.A. è prevista la forma scritta ad substantiam, sicché la loro esistenza non può essere dimostrata attraverso la non contestazione come pretenderebbe l'appellante. Inoltre, la loro esistenza va verificata d'ufficio costituendo il presupposto per l'ottenimento della remunerazione.
2.3 Considerazioni analoghe valgono per le prestazioni di emodialisi erogate dal centro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 (ed oggetto Parte_3 delle fatture di cui si chiede il pagamento), in assenza di contratto, mai stipulato, ed in mancanza del decreto di accreditamento per la branca di dialisi, ottenuto solo l'anno successivo con la delibera di n. 360 del 17.6.2015.
Irrilevante è poi l'ulteriore documentazione prodotta e richiamata dall'appellante
– tra cui il contratto di affitto di azienda con il Centro Dialisi Gragnano Dia-Gra S.r.l. del
4/8/2014 nel quale si precisa espressamente che quest'ultimo non è accreditato né Parte convenzionato con l' - per sostenere la remunerabilità delle prestazioni;
quest'ultima, infatti, non può essere riconosciuta in mancanza del provvedimento di accreditamento
(che non opera retroattivamente) e del contratto.
La mancanza dell'accreditamento sarebbe sufficiente per escludere il diritto alla remunerazione.
Con riguardo alle prestazioni di emodialisi, tuttavia, non è mai intervenuto neppure il contratto. A tal proposito si osserva che è irrilevante il fatto – dedotto Parte dall'appellante - che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro per la sottoscrizione dei contratti, perché ciò non toglie che, in assenza degli stessi, le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva rifiutarsi di eseguirle). Né appare rilevante la sentenza del TAR Campania del 19/6/2019 con la quale è stato accolto
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
il ricorso proposto dal centro avverso il silenzio della P.A. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il G.A., Part infatti, si è limitato ad imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta della ricorrente del 17 marzo 2018”, specificando tuttavia che “non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula dell'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”.
È appena il caso di aggiungere che la sentenza de qua riguarda comunque gli anni
2015 – 2018, mentre le prestazioni di cui si chiede la remunerazione sono state rese nel
2014.
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi insussistente il credito della Pt_3
ceduto alla è superfluo quindi l'esame del secondo motivo di appello,
[...] CP_4 giacché, anche ove si ritenesse che la non avesse superato il tetto di spesa Parte_3 per la branca di medicina nucleare per l'anno 2015, non potrebbe comunque ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite.
L'appello va dunque rigettato.
3. Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, Parte giacché l' è rimasta contumace.
Deve invece darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1068/2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
8.7.2020:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 447/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1068/2020, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, Seconda Sezione Civile dell'8 luglio 2020 introitato in decisione all'udienza collegiale del 15.04.2025 e pendente
TRA
(P.I. ) con sede legale in Milano, alla Via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Luigi Raia (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E
, (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66; P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Con decreto ingiuntivo n. 1406/2017 del 21/7/2017 il Tribunale di Torre
Annunziata ingiungeva all' il pagamento in favore della di Parte_2 Parte_3
€ 1.215.934,00, oltre interessi e spese di procedimento, a saldo di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, per la branca di Medicina Nucleare, nel mese di agosto 2015, e, per la branca di nei mesi di agosto, settembre, ottobre Per_1
e novembre 2014, in favore di assistiti del Servizio Sanitario Regionale. Per tali prestazioni il centro aveva emesso le fatture n. 46 E/2015 NUC del 30.09.2015 di €
1.011.084,96 (per prestazioni di Medicina Nucleare), n. 1/BDIA del 31.08.2014 di €
26.590,47; n. 2/BDIA del 30.09.2014 di € 41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di €
40.483,15; n. 17/BDIA del 03.12.2014 di € 42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di €
53.193,94 (tutte per prestazioni di . Per_1
Con atto di citazione notificato alla il 3.11.2017, l' Parte_3 Parte_2 proponeva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione deduceva “l'insussistenza di elementi idonei all'accettazione di fatture Part da parte della mancata sottoscrizione del contratto che avrebbe reso efficace
l'accreditamento; avvenuto superamento del tetto di spesa”. Riportava in citazione la nota prot. n. 118564 del 16.10.2017 del Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Gestione Economica e Finanziaria in cui veniva dichiarato che la fattura n° 46 E/2015
NUC del 30.09.2015 (Medicina Nucleare) era stata stornata con nota di debito n. 473 del
07.03.2017 a fronte della richiesta del Distretto 56 prot. n. 7001 del 23.11.2015 mentre le fatture n. 1/BDIA del 31.08.2014 di € 26.590,47; n. 2/BDIA del 30.09.2014 di €
41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di € 40.483,15; n. 17/BDIA del 03.12.2014 di €
42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di € 53.193,94 ( non risultavano Per_1
Part registrate nella contabilità OLIAM. In buona sostanza l' sosteneva la irricevibilità delle fatture relative alla in quanto il centro opposto, pur risultando accreditato Per_1 con deliberazione n. 360 del 17.06.2015 del Commissario Straordinario della Parte_2
non era mai stato contrattualizzato per la fornitura di prestazioni sanitarie
[...] ambulatoriali di Dialisi per il Distretto 58 della . Sempre per le fatture Parte_2 relative alle prestazioni di Dialisi deduceva che esse erano relative a prestazioni rese nel
2014, anno in cui il non era nemmeno accreditato, pertanto, il credito Parte_4 ingiunto era insussistente. Eccepiva altresì il superamento del tetto di spesa da parte del
Centro opposto e richiamava a tal fine la nota prot. 7001 del 23.11.2015. Contestava
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
infine l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/02 e l'adeguatezza delle fatture a provare l'esecuzione delle prestazioni e la fondatezza del credito.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio.”.
Il Centro opposto si costituiva deducendo che:
- era stato accreditato per la branca di emodialisi con delibera n. 360 del 17.06.2015, ottenuta dopo un lungo iter burocratico;
- aveva diffidato l' a provvedere alla predisposizione dei contratti Parte_2 ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 per gli anni dal 2015 al 2018;
- nel 2014 aveva erogato prestazioni sanitarie di emodialisi in virtù di contratto di affitto temporaneo di ramo di azienda del Centro Dialisi Gragnano DIA. CP_3 dichiarato fallito con sentenza n. 67/2013 del Tribunale di Torre Annunziata;
- tutte le contestazioni relative all'irricevibilità delle fatture non erano mai state comunicate al Centro;
Part
- i documenti prodotti dalla rano semplici atti interni che non avevano valenza probatoria in giudizio;
Part
- l' on aveva inviato le comunicazioni relative ai monitoraggi sul consumo del budget, sicché anche l'eccezione relativa al presunto superamento del tetto di spesa era infondata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1068/2020 il Tribunale così provvedeva: “1. accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1406/2017 emesso dall'intestato Tribunale;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Pt_3 di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 21.424,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.”.
Osservava in particolare che “quanto alle prestazioni di MEDICINA NUCLEARE la allega in ricorso di essere accreditata con Delibera n. 360 del 17.06.2015, Parte_3 tuttavia tale delibera di accreditamento (cfr. doc- 12 foliario opposto) è “esclusivamente
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
per l'attività di Centro Ambulatoriale di DIALISI per n. 10 posti tecnici più 1 posto contumaciale” (cfr. pg. 4 delibera), la non fornisce la prova dunque di Parte_3 essere stata accreditata con riferimento alle prestazioni di cui chiede il pagamento
(Medicina Nucleare)e dunque per tutto l'anno 2015.
Va sottolineato peraltro che solo in data 3 maggio 2016, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs n. 502/1992 tra le parti (la ) è Parte_5 stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni di Parte_6 rese nell'anno 2015, che prevede la fissazione di un limite di spesa e la
[...]
Part comunicazione da parte dell' della “data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” (cfr art. 4 del contratto allegato 6 alla produzione di parte opposta) senza specifica indicazione della tempistica, ed in ogni caso si tratta di contratto sottoscritto quasi un anno dopo le prestazioni rese dal CMO ed oggetto del presente giudizio. In ordine alle prestazioni rese nel corso dell'anno 2015, e dunque prima che venisse sottoscritto il contratto che regolasse “i volumi e le tipologie di prestazioni per
l'anno 2015” ed in particolare nel mese di settembre 2015, la società opposta ha emesso la fattura n. 46 E/2015 del 30.09.15 dell'importo di € 1.011,084, con la quale ha chiesto il pagamento delle prestazioni di attività specialistica relative al mese di settembre 2015, in assenza di contratto.”
Relativamente alle prestazioni di Dialisi, il giudice di prime cure rilevava che
“l'accreditamento è contenuto proprio nella succitata Delibera n. 360 del 17.06.2015, delibera di accreditamento (cfr. doc- 12 foliario opposto) che è del 17.06.2015 ed
“esclusivamente per l'attività di Centro Ambulatoriale di DIALISI per n. 10 posti tecnici Part più 1 posto contumaciale”, e non può ritenersi che possa obbligare l per prestazioni rese in epoca anteriore. Le cinque fatture indicate in ricorso [la n. 1 /BDIA del 31.8.2014,
n. 2/BDIA del 30.9.14, n. 3 BDIA del 31.10.14, n.17 del 3.12.2015 e n, 23 del 31.12.14
(erroneamente indicata in ricorso con data del 2.1.15)] hanno tutte ad oggetto prestazioni sanitarie di attività di rispettivamente per i mesi di settembre, Per_1 ottobre, novembre e dicembre 2014.”
Osservava, ancora che “Dalla documentazione prodotta dall'opposta si evince, peraltro, Part la diffida alla da parte dell (prot.0085627 del 18.09.2004) di erogare Parte_3 le prestazioni sanitarie di essendo la società solo in possesso di Per_1 autorizzazione sanitaria all'esercizio in fase di voltura, ma priva di regolare contratto.
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Parte opposta non ha dato prova di tale contratto e resta irrilevante tutta la documentazione prodotta, tra cui il contratto di affitto di azienda dal precedente centro, Part datato 4.8.14, dove peraltro si dà atto che il dante causa non è convenzionato con l di competenza, né accreditato.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato alla
[...]
il 28.01.2021, la società (cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_2 CP_4
. Parte_3
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata “nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non accreditato il Centro cedente per la nonché [nella parte in cui] ha sollevato Pt_3 Controparte_5
l'eccezione di inesistenza del contratto per la summenzionata , sebbene sia stato Pt_6 stipulato tra le parti in data 03.05.2016 per l'anno 2015”.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alle prestazioni di medicina nucleare, non ha respinto l'eccezione di superamento del tetto di spesa in quanto non adeguatamente provata dall'Asl eccipiente.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, in merito alle prestazioni di dialisi, aveva erroneamente ritenuto che il centro fosse privo di accreditamento e che comunque non era intervenuto il necessario contratto.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1068/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Luisa
ZICARI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1406/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' Parte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
Società cessionaria della somma di € 1.215.934,00, oltre interessi moratori Parte_1 ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
L'Asl appellata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello;
pertanto, all'udienza del 9.02.2022, tenutasi con le modalità previste dal comb. disp. degli artt. 221, co. 4, del d.l. n. 34/2020 (conv. con modiff. dalla legge n.
77/2020) e 23 del d.l. n. 137/2020 (convertito con modiff. dalla legge n. 176/2020), nonché dall'art. 16 del d.l. n. 228/2021, è stata dichiarata la contumacia dell' Parte_2
.
[...]
All'udienza del 15.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata in decisione con concessione del termine abbreviato di 40 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre osservare che la ha dedotto e provato che: CP_4
- con contratto di cessione del 28.07.2017, la a Luxembourg Controparte_6 ha acquistato dalla i crediti di cui alle fatture n. 46 del Parte_3 Parte_7
30.09.2015 di € 1.011.084,96; n. 1/BDIA del 31.08.2014 di € 26.590,47; n. 2/BDIA del
30.09.2014 di € 41.795,31; n. 3/BDIA del 31.10.2014 di € 40.483,15; n. 17/BDIA del
03.12.2014 di € 42.786,93 e n. 23/BDIA del 31.12.2014 di € 53.193,94, per il totale di €
1.215.934,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1406/2017; il contratto di cessione è stato Parte notificato alla tramite posta elettronica certificata il 2.8.2017. Parte_2
- in data 1.9.2017 la a Luxembourg ha ceduto i medesimi Controparte_6 crediti alla società comunicando anche il secondo contratto di cessione alla CP_4
con messaggio di posta elettronica certificata del 21.9.2017; è stato, Parte_2 inoltre, pubblicato in G.U. del 15.09.2017 avviso della cessione dei crediti in oggetto alla
Società CP_4
Ciò posto, va rilevato che la è successore a titolo particolare nel diritto CP_4 controverso ex art. 111 c.p.c.. Pertanto, fermo restando il diritto della cessionaria di proporre appello, al giudizio di secondo grado dovrebbe partecipare anche la parte originaria Parte_3
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Ad avviso della Corte, tuttavia, sarebbe superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è ampiamente Parte_3 decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal Parte_1 modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la , che non si è costituita nel presente grado di giudizio, ha Parte_2 manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al processo d'appello.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, ha affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Parte_3
2.1 Passando all'esame del merito, va osservato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre esaminare preliminarmente il primo ed il terzo motivo di appello relativi alla mancanza del contratto e dell'accreditamento, giacché, in caso di infondatezza degli stessi, è superflua ogni ulteriore valutazione in ordine al secondo motivo relativo al superamento del tetto di spesa.
Il primo e il terzo motivo di appello sono infondati, essendo indispensabili per la remunerazione delle prestazioni l'accreditamento e la sottoscrizione del contratto. Ed infatti, come più volte osservato da questa Corte col conforto della giurisprudenza della
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del
[...]
ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti Parte_8
l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con Part l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento. La stipulazione di questi contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
2.2 Tanto premesso deve osservarsi che per le prestazioni di medicina nucleare il contratto per regolare le prestazioni rese nel 2015 è stato stipulato solo in data 3.5.2016 e il decreto di accreditamento istituzionale definitivo n. 79 è del 21.7.2016.
Orbene, pur avendo questa Corte affermato che il contratto può intervenire in corso d'anno o anche successivamente alla sua conclusione giacché può produrre effetti
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
retroattivi, non essendo preclusa la possibilità per le parti di regolamentare ex post rapporti di fatto, deve escludersi che analoga efficacia retroattiva possa avere l'accreditamento, atto amministrativo è indispensabile per l'erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario. In altri termini è indispensabile che quando le prestazioni vengono erogate il centro sia già accreditato. Nel caso di specie il decreto di accreditamento n. 79 del 21.7.2016 per la medicina nucleare è addirittura successivo allo stesso contratto e la sua efficacia retroattiva è espressamente esclusa, giacché nello stesso si legge che “l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA”.
È appena il caso di aggiungere che l'accreditamento costituisce un provvedimento amministrativo formale e che per i contratti con la P.A. è prevista la forma scritta ad substantiam, sicché la loro esistenza non può essere dimostrata attraverso la non contestazione come pretenderebbe l'appellante. Inoltre, la loro esistenza va verificata d'ufficio costituendo il presupposto per l'ottenimento della remunerazione.
2.3 Considerazioni analoghe valgono per le prestazioni di emodialisi erogate dal centro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 (ed oggetto Parte_3 delle fatture di cui si chiede il pagamento), in assenza di contratto, mai stipulato, ed in mancanza del decreto di accreditamento per la branca di dialisi, ottenuto solo l'anno successivo con la delibera di n. 360 del 17.6.2015.
Irrilevante è poi l'ulteriore documentazione prodotta e richiamata dall'appellante
– tra cui il contratto di affitto di azienda con il Centro Dialisi Gragnano Dia-Gra S.r.l. del
4/8/2014 nel quale si precisa espressamente che quest'ultimo non è accreditato né Parte convenzionato con l' - per sostenere la remunerabilità delle prestazioni;
quest'ultima, infatti, non può essere riconosciuta in mancanza del provvedimento di accreditamento
(che non opera retroattivamente) e del contratto.
La mancanza dell'accreditamento sarebbe sufficiente per escludere il diritto alla remunerazione.
Con riguardo alle prestazioni di emodialisi, tuttavia, non è mai intervenuto neppure il contratto. A tal proposito si osserva che è irrilevante il fatto – dedotto Parte dall'appellante - che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro per la sottoscrizione dei contratti, perché ciò non toglie che, in assenza degli stessi, le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva rifiutarsi di eseguirle). Né appare rilevante la sentenza del TAR Campania del 19/6/2019 con la quale è stato accolto
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
il ricorso proposto dal centro avverso il silenzio della P.A. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il G.A., Part infatti, si è limitato ad imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta della ricorrente del 17 marzo 2018”, specificando tuttavia che “non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula dell'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”.
È appena il caso di aggiungere che la sentenza de qua riguarda comunque gli anni
2015 – 2018, mentre le prestazioni di cui si chiede la remunerazione sono state rese nel
2014.
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi insussistente il credito della Pt_3
ceduto alla è superfluo quindi l'esame del secondo motivo di appello,
[...] CP_4 giacché, anche ove si ritenesse che la non avesse superato il tetto di spesa Parte_3 per la branca di medicina nucleare per l'anno 2015, non potrebbe comunque ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite.
L'appello va dunque rigettato.
3. Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, Parte giacché l' è rimasta contumace.
Deve invece darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1068/2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
8.7.2020:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 447/2021 r.g.a.c.c. 11