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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13997/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001365 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.6.2025 e depositato il 22.7.2025 è impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 30.4.2025, emesso da Publiservizi s.r.l. in qualità di concessionaria del Comune di Casoria, relativo ad Imu 2019, con importo di € 8.858,00.
L'atto si riferisce a n. 4 immobili con i seguenti riferimenti catastali: 1) Foglio 2, p.lla 453, sub 2, cat. C/3, r.
c. € 2.053,80 (11 mesi di possesso); 2) Foglio 2, p.lla 453, sub 3, cat. C/3, r.c. € 2.208,89 (11 mesi di possesso); 3) Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c. € 959,41 (1 mese di possesso); 4) Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c. € 966,91 (1 mese di possesso).
La parte ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto:
- difetto di legittimazione passiva: l'istante non sarebbe proprietario di n. 2 degli immobili indicati nel provvedimento (Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c. € 959,41; Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c.
€ 966,91);
- intervenuta decadenza per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006;
- prescrizione per decorso del termine di 5 anni previsto dall'art. 2948 c.c.;
- difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio Publiservizi che allega visura storica dalla quale emerge che la ricorrente è stata proprietaria degli immobili sub 3) e 4) per 1 mese nel 2019 (dal 1.1.2019 al 26.1.2019); quanto alle ulteriori censure la resistente replica di aver notificato l'avviso con atto spedito il 26.3.2025, quindi entro il termine di proroga di 85 giorni previsto dalla normativa emergenziale Covid 19 (art. 67 del D.L. n. 18/2020) ed assume che il provvedimento sarebbe adeguatamente motivato.
In data 24.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, con specifico riferimento alla inoperatività della sospensione del termine di decadenza per effetto della normativa emergenziale da Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal possesso di immobili, con l'ulteriore precisazione che "Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato la carenza del presupposto di cui sopra con riguardo a n. 2 degli immobili riportati nell'avviso di accertamento impugnato (Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c.
€ 959,41; Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c. € 966,91) e, tuttavia, l'argomentazione è stata documentalmente confutata dalla parte resistente che ha esibito la visura storica dei cespiti dai quali emerge che, per n. 1 mese del 2019, la ricorrente aveva il possesso dell'immobile, così come riportato nel provvedimento impugnato, ciò che legittima in parte qua l'avversata azione impositiva.
Non ha pregio il rilievo che attiene alla presunta decadenza ex lege n. 296 del 2006.
Come noto, la Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione,
a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
Orbene, nel caso in esame la concessionaria per la riscossione ha rappresentato di aver spedito l'atto entro il termine di decadenza riferito all'annualità di riferimento dell'imposta (26.3.2025), tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid – 19 ex art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (che ha previsto una proroga di 85 giorni).
Al riguardo, non vi è ragione di dubitare dell'applicabilità della previsione anche ai tributi degli enti locali come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21765 del 29.7.2025 che, per quanto rileva in questa sede, ha affermato che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, comma 1, convertito in L. n. 27 del
2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (comma 4), disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. (art. 12, comma 1).
Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, comma 1, sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
detta sospensione - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale)
è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La medesima giurisprudenza ha aggiunto che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Infine, va respinta la censura che attiene al presunto difetto di motivazione.
Con riferimento agli avvisi di accertamento per la riscossione di tributi locali, va evidenziato che ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”.
Il comma 162, a sua volta, è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto.
Orbene, nel caso in esame l'amministrazione non si è discostata da tale disposizione poiché l'atto riporta la specifica indicazione degli elementi della pretesa impositiva, con l'ulteriore precisazione che tali dati non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1800,00 a favore di Publiservizi Srl, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13997/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001365 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.6.2025 e depositato il 22.7.2025 è impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 30.4.2025, emesso da Publiservizi s.r.l. in qualità di concessionaria del Comune di Casoria, relativo ad Imu 2019, con importo di € 8.858,00.
L'atto si riferisce a n. 4 immobili con i seguenti riferimenti catastali: 1) Foglio 2, p.lla 453, sub 2, cat. C/3, r.
c. € 2.053,80 (11 mesi di possesso); 2) Foglio 2, p.lla 453, sub 3, cat. C/3, r.c. € 2.208,89 (11 mesi di possesso); 3) Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c. € 959,41 (1 mese di possesso); 4) Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c. € 966,91 (1 mese di possesso).
La parte ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto:
- difetto di legittimazione passiva: l'istante non sarebbe proprietario di n. 2 degli immobili indicati nel provvedimento (Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c. € 959,41; Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c.
€ 966,91);
- intervenuta decadenza per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006;
- prescrizione per decorso del termine di 5 anni previsto dall'art. 2948 c.c.;
- difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio Publiservizi che allega visura storica dalla quale emerge che la ricorrente è stata proprietaria degli immobili sub 3) e 4) per 1 mese nel 2019 (dal 1.1.2019 al 26.1.2019); quanto alle ulteriori censure la resistente replica di aver notificato l'avviso con atto spedito il 26.3.2025, quindi entro il termine di proroga di 85 giorni previsto dalla normativa emergenziale Covid 19 (art. 67 del D.L. n. 18/2020) ed assume che il provvedimento sarebbe adeguatamente motivato.
In data 24.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, con specifico riferimento alla inoperatività della sospensione del termine di decadenza per effetto della normativa emergenziale da Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal possesso di immobili, con l'ulteriore precisazione che "Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato la carenza del presupposto di cui sopra con riguardo a n. 2 degli immobili riportati nell'avviso di accertamento impugnato (Foglio 2, p.lla 453, sub 1, cat. C/2, r.c.
€ 959,41; Foglio 2, p.lla 453, sub 101, cat. C/2, r.c. € 966,91) e, tuttavia, l'argomentazione è stata documentalmente confutata dalla parte resistente che ha esibito la visura storica dei cespiti dai quali emerge che, per n. 1 mese del 2019, la ricorrente aveva il possesso dell'immobile, così come riportato nel provvedimento impugnato, ciò che legittima in parte qua l'avversata azione impositiva.
Non ha pregio il rilievo che attiene alla presunta decadenza ex lege n. 296 del 2006.
Come noto, la Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione,
a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
Orbene, nel caso in esame la concessionaria per la riscossione ha rappresentato di aver spedito l'atto entro il termine di decadenza riferito all'annualità di riferimento dell'imposta (26.3.2025), tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid – 19 ex art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (che ha previsto una proroga di 85 giorni).
Al riguardo, non vi è ragione di dubitare dell'applicabilità della previsione anche ai tributi degli enti locali come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21765 del 29.7.2025 che, per quanto rileva in questa sede, ha affermato che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, comma 1, convertito in L. n. 27 del
2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (comma 4), disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. (art. 12, comma 1).
Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, comma 1, sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
detta sospensione - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale)
è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La medesima giurisprudenza ha aggiunto che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Infine, va respinta la censura che attiene al presunto difetto di motivazione.
Con riferimento agli avvisi di accertamento per la riscossione di tributi locali, va evidenziato che ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”.
Il comma 162, a sua volta, è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto.
Orbene, nel caso in esame l'amministrazione non si è discostata da tale disposizione poiché l'atto riporta la specifica indicazione degli elementi della pretesa impositiva, con l'ulteriore precisazione che tali dati non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1800,00 a favore di Publiservizi Srl, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.