Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo solo qualora non sia stata ancora disposta d'ufficio dall'Autorità amministrativa e, comunque, prima che sia intervenuta la sentenza di condanna. (Nella specie, la Corte ha escluso l'applicazione della fattispecie estintiva dell'art. 181 quinquies, risultando il ripristino effettuato dopo che era stata emessa l'ingiunzione a demolire da parte del Comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2005, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2388
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 36956/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona in data 01/06/2005 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto convertendola in quella pecuniaria corrispondente e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 81 c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 163, 146 e 151;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. COPPOLA Pasquale, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 01/06/2005 la Corte di Appello di Ancona confermava la condannava alla pena dell'arresto convertendola in quella pecuniaria corrispondente e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a NZ MA quale responsabile di avere, senza la prescritta autorizzazione, realizzato, in zona vincolata, un bar costituito da tre strutture di cemento armato, nonché una parete divisoria lunga oltre 10 metri, opere successivamente demolite. Rilevava la Corte che l'intervenuta demolizione non era idonea a produrre l'effetto estintivo di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, art. 181, comma quinquies, introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 perché la demolizione era stata effettuata dopo l'ingiunzione a demolire emessa dal Comune di Pedaso in data 16 luglio 2001, e, comunque, oltre il termine prefissato del 26 luglio 2001, essendo stata accertata con verbale dell'8 novembre 2001 l'omessa demolizione.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla negata applicazione della causa estintiva del reato a seguito dell'avvenuta demolizione delle opere perché "non si comprende se la Corte d'Appello abbia considerato ostativa al riconoscimento della speciale causa estintiva l'ordinanza in sè ovvero l'infruttuoso decorso del tempo concesso per l'adempimento della stessa".
Mancando negli atti la relazione di notifica del provvedimento amministrativo, non è possibile stabilire il dies a quo ai fini dell'accertamento dell'inadempimento.
Inoltre, là rimessione in pristino era stata tempestivamente eseguita prima che la P.A. l'effettuasse d'ufficio e a proprie spese. Deduceva, altresì, il ricorrente che la pena infittagli doveva essere ridotta perché l'eliminazione delle opere aveva sanato ogni danno ambientale.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Con memoria del 30/11/2005 il ricorrente eccepiva la prescrizione del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dispone il D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 181 quinques, che "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1". L'ordine impartito dall'autorità amministrativa è l'intimazione di ripristinare lo stato dei luoghi che è rivolto all'autore dell'abuso e che, ove rimanga inadempiuto, da luogo ad esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
La nuova fattispecie estintiva può configurarsi soltanto se l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la PA la disponga perché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Non merita, pertanto, adesione l'assunto difensivo secondo cui l'effetto estintivo conseguirebbe anche nel caso in cui l'ordine sia stato disposto d'ufficio e l'imputato abbia effettuato il ripristino anticipando l'esecuzione materiale da parte della P.A.. Nel caso in esame, risulta:
- che, con provvedimento 16 luglio 2001, l'Ufficio tecnico comunale ha ingiunto all'imputato di procedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere abusive entro il termine di giorni 90 dalla notifica;
- che, con verbale dell'8 novembre 2001, la Polizia municipale ha costatato l'inadempimento;
- che la demolizione è stata accertata il 14 maggio 2002. Essendo la rimessione in pristino avvenuta dopo l'emissione dell'ingiunzione, non ricorrono le condizioni per applicare la causa estintiva.
La determinazione della pena in prossimità del minimo edittale non richiedeva una più diffusa motivazione sul punto.
Il reato non è prescritto perché l'inammissibilità del ricorso, vertente su erronee argomentazioni giuridiche e su questioni in fatto correttamente esaminate in sede di merito, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. n. 32/2000, De Luca, RV. 217266).
Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006