Decreto cautelare 11 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 04/05/2026, n. 8184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8184 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15166 del 2025, proposto da AD ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato Prot. N. 13060-P e Codice Pratica n. 20250019731 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) in data 11.11.2025 e notificato a mani il 03.12.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di procedere all'immediato riesame della domanda di visto del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa FR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare;
- come si legge nel provvedimento, il visto studio è stato negato perché non emergerebbe “ in maniera inequivocabile che Lei ha sufficienti mezzi finanziari per potersi mantenere in Italia durante il corso di studi prescelto ”;
- avverso tale diniego parte ricorrente ha dedotto “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4, C. 3, D.LGS. 286/98; ART. 6-BIS, D.P.R. 394/99; CIRCOLARE MUR A.A. 2025/2026). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE. ”, nonché “ VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ”, censurando, in sostanza, difetto di istruttoria e di motivazione, soprattutto per non aver la P.A. considerato la borsa di studio ottenuta;
- l’intimato Ministero si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera;
- con ordinanza n. 1017/2026 il Tribunale ha disposto il riesame dell’istanza alla luce delle censure svolte;
- con memoria del 20.03.2026 il Ministro ha dato atto di aver riconvocato l’istante ed ha quindi eccepito la cessazione della materia del contendere;
- in data 21.03.2026 parte ricorrente ha insistito nella domanda, non essendo ancora concluso il procedimento di riesame;
- alla camera di consiglio del 25.03.2026 la causa è stata dunque rinviata;
- con memoria del 26.04.2026, in vista dell’odierna camera di consiglio, parte ricorrente ha confermato la persistenza dell’interesse, non essendo ancora stato concluso il riesame, né rilasciato il visto richiesto;
Considerato che il ricorso è palesemente ammissibile e fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo in rito, che l’eccezione come in atti sollevata dal resistente Ministero è manifestamente infondata, atteso che la procura reca la sottoscrizione della parte attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e debitamente corredata dalla cd. apostille , ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e, pertanto, deve essere considerata legalizzata di diritto, in conformità alle previsioni di detta Convenzione;
Ritenuto, inoltre, con riguardo al merito delle questioni, anche alla luce della Relazione da ultimo depositata dal resistente Ministero, che – come giustamente denunciato – la determinazione impugnata è carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, in quanto effettivamente non si è tenuto conto della borsa di studio ottenuta da parte ricorrente, né delle entrate dimostrate come in atti;
Ricordato, peraltro, con riguardo alla ritenuta inadeguatezza delle garanzie economiche per il mantenimento durante tutto il corso di studi, che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio);
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e, per l’effetto:
- di annullare il provvedimento impugnato;
- di ordinare all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, tenendo anche conto della documentazione versata agli atti del presente giudizio e nel rispetto del vincolo conformativo nascente da questo dictum , entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IR, Presidente
FR NI, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FR NI | NA IR |
IL SEGRETARIO