Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
Quando, in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché, diversamente, si violerebbe il principio del divieto di "reformatio in peius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2007, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3015
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 14652/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN SE, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli l'11/1/07;
vista la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano, con sentenza del 9/3/05, condannava EN CE e EN SE a mesi tre di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda ciascuno, pene sospese, perché riconosciuti colpevoli per avere, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, iniziato, continuato ed eseguito, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, un fabbricato, di superficie coperta di mq. 115,54, costituito da piano terra, piano primo e tetto di copertura, con altezza media di mt 9,15, con due balconate e scala interna e scala di accesso esterna;
un manufatto - stalla in muratura e copertura in lamiere su una superficie di mt, 12,17 x 3,80, in ampliamento a già esistente fabbricato. Il EN CE quale proprietario ed il EN SE quale committente delle opere.
Perché, inoltre, realizzavano i manufatti de quibus con strutture in cemento armato, non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia al Genio Civile e senza direzione dei lavori da parte di tecnico competente;
omettendo, peraltro,di depositare gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile ex L. n. 64 del 1974, e L.R. n. 9 del 1983.
Gli imputati venivano condannati anche per il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere eseguito i lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, senza la prescritta autorizzazione, nonché per il reato di cui all'art. 734 c.p., per avere, con la esecuzione delle opere distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi, soggetti a speciale tutela.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell' 11/1/07, decidendo sul gravame proposto dai prevenuti, ha assolto EN CE dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SE EN per i reati di cui ai capi c) ed e), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua in mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda.
Lo stesso Giudice, con provvedimento dell'11/1/07, rilevato che il dispositivo della sentenza, letto in udienza, conteneva due errori materiali - risultava assolto il SE EN e non EN CE, la pena pecuniaria di SE EN veniva indicata in Euro duemila e non ventiduemila - ha ordinato la correzione con ordinanza, resa "de plano".
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione la difesa del EN SE, nonché, con autonomo gravame, costui personalmente, con i seguenti motivi, che possono essere considerati costituenti un unica impugnazione:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza assoluta di motivazione in merito alla mancata conferma, nella parte in cui non è stata riformata la decisione di primo grado, del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione anche all'art.157 c.p., dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione dell'art.130 c.p.p., rilevando che la Corte territoriale non avrebbe potuto ricorrere alla procedura di correzione, in quanto nel caso di specie il rimedio applicabile sarebbe stato solo quello della impugnazione, trattandosi di errore concettuale e non materiale;
- violazione dell'art. 130 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, eccependo la nullità della ordinanza di correzione, resa a seguito di procedimento de plano, in assenza di avviso alle parti, per come disposto esplicitamente dalla normativa richiamata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Di contro, la argomentazione motivazionale, sviluppata in sentenza, appare corretta, logica e priva di lacune.
Con il primo motivo di gravame il prevenuto eccepisce la omessa conferma, nel decisum di secondo grado, della sospensione condizionale della pena, concessa dal Tribunale di Torre Annunziata:
la doglianza non ha ragion d'essere in quanto risulta di tutta evidenza che, anche nel caso in cui il giudice di secondo grado ridetermina la pena, senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio di cui all'art. 163 c.p., non è possibile ritenere non confermata la sospensione condizionale, sebbene per implicito, considerato che, diversamente, si violerebbe, peraltro, il principio del divieto di reformatio in peius (Cass. 19/4/99, Bove). In ordine alla dedotta maturata prescrizione, si rileva che il termine naturale sarebbe andato a scadere il 16/9/06, sennonché ad esso va aggiunto il periodo temporale di sospensione, pari ad un anno, tre mesi ed undici giorni, per cui il dies ad quem deve individuarsi nel 27/12/07.
Del tutto privo di fondamento appare il terzo motivo di ricorso: il Giudice del gravame è incorso in errore materiale nella redazione del dispositivo ed esattamente è intervenuto con la procedura di correzione, eliminando il vizio de quo.
Quanto alla eccepita nullità del procedimento de plano, adottato in violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1, non si ravvisa in capo al prevenuto alcun interesse alla eventuale pronuncia sul punto, non potendo derivare dalla presunta, rilevata, nullità alcun pregiudizio per il ricorrente.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n, 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese processuali, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1,000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008