Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
4 ) 7 E O 3 . L C L N REPUBBLICA ITALIANA A O , P B 1 I E 9 OM DE POPO NO011 1 0 4 0 5 710405 0 9 D E 1 - N 1 O 1 I - Z A N STANZA CONTE UTRALIA R T ADI CASSAZIONE S I Oggetto G Condom's SEZIONE SECONDA CIVILE N . T S I ( Assembl Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3568/99 Dott. Mario SPADONE - Consigliere Cron. 23081 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIGNA LUISA TERRACINA in persona del suo Amm.re p.t. Sig. ALDO GIANFORCHETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato AMORELLI I.M., difeso dall'avvocato CONENNA PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SO OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MERLINI M., difesa dall'avvocato DE ANGELIS CORRADO, giusta delega 2001 in atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 127/98 del Giudice di pace di TERRACINA, depositata il 05/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissiblita' del ricorso. -2- R.G.N.3568/99 Oggetto: Condominio-assemblea-convocazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 5 ottobre 1998, il giudice di pace di Terracina, accogliendo l'opposizione proposta da RU GA, ha annullato e revocato il decreto ingiuntivo n.2/97 del 3-1- 1997, richiesto ed ottenuto dal condominio Vigna Luisa di Via Pontina Km. 106, Terracina, con il quale era stato ingiunto alla RU di pagare la somma di lire 546.500, per la quota a suo carico rifacimento della strada della spesa di condominiale. Il giudice è pervenuto a tale decisione, in quanto ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova che l'opponente avesse ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea nella quale si era deliberata la spesa in questione ed il relativo verbale;
e per il motivo, inoltre, che l'assemblea stessa, come pure dedotto dalla RU, non era stata regolare, in quanto non erano stati invitati a parteciparvi ed a deliberare i terzi titolari del sulla strada diritto di servitù di passaggio condominiale da riparare, tenuti anch' essi a 2 concorrere alle spese ex art.1069 c.c. ed in forza del regolamento del condominio Vigna Luisa. Ricorre per la cassazione sentenza il della condominio Vigna Luisa, in persona dell'amministratore pro tempore, deducendo due resiste RU GA con motivi di gravame;
controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento a quanto erroneamente ritenuto e statuito dal giudice, circa l'obbligo di terzi di concorrere alle spese di manutenzione della strada da riparare;
mentre, essendo questa di esclusiva pertinenza del condominio Vigna Luisa, soltanto uno dei complessi condominialiche è facenti parte della più ampia lottizzazione Monti Luisa, per le spese relative alla sua manutenzione e riparazione sono tenuti, a norma di regolamento condominiale, soltanto i condomini del condominio medesimo. 2) contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 3 n. 5 c.p.c.). La censura riferita alla contraddittoria motivazione con la quale il giudice di pace, dopo il disconoscimento della sottoscrizione di RU GA sulla ricevuta dell'avviso di convocazione e del verbale dell'assemblea condominiale del 14-7-1996, non ha ammesso i mezzi istruttori, richiesti dal ricorrente, per dimostrare che la RU aveva ricevuto sia l'uno che l'altro, come era desumibile, del resto, dal fatto che la sottoscrizione attestante la ricezione di quegli atti era stata apposta dalla figlia convivente, e come poteva evincersi, inoltre, dalla corrispondenza allegata dalla stessa RU al suo fascicolo di causa. I1 ricorso deve essere rigettato per inammissibilità dei relativi motivi. Premesso che la presente causa è stata decisa secondo equità, ai sensi dell'art.113, comma 2, c.p.c., e che, pertanto, la sentenza era effettivamente impugnabile soltanto con il ricorso 31 per cassazione ex art.339, comma c.p.c., si Osserva che con la proposta impugnazione, articolata nei due motivi sopra riportati, non sono 4 state denunciate violazioni di norme processuali, ai sensi dell'art.360, comma 1, nn.1, 2 e 4 c.p.c. ( in quest'ultimo caso anche con riferimento ad ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n.5 del citato art.360 (in ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), né violazioni di leggi sostanziali, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, con riferimento, peraltro, soltanto ad inosservanza o falsa applicazione della costituzione o di norme comunitarie;
violazioni di legge, queste, che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte del 15 ottobre 1999 n.716, avrebbero consentito l'esame nel merito del ricorso avversO decisione del giudice di pace pronunciata secondo equità. I due motivi di gravame contengono, invece, a ben vedere, soltanto censure in fatto degli compiuti dalaccertamenti e delle valutazioni giudice di pace, con riferimento alla mancata convocazione di RU GA per l'assemblea condominiale del 14-7-1996, nonchè alla mancata ripartizione delle spese per la riparazione della strada anche tra i "terzi" titolari della servitù 5 di passaggio sulla strada medesima;
censure, cioè, che già di per sè chiaramente inammissibili, non possono trovare, comunque, ingresso in questa sede, in quanto, trattandosi di decisione secondo equità, nessuna delle violazioni di legge più sopra indicate è stata con le stesse denunciata. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 32.300 oltre a lire 500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) This filter Аралаш 4 ) 7 E 3 O IL CANCELLIERE C1 . L C L N A , O Francese Catania P 1 B I 9 E 9 D E 1 - N E 1 O 1 C - I I Z 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA D A 2 R U . I T L S Roma O LUG 2001 G I 9 3 G E E IL CANCELLIERE C1 E R N 5 A T 1 D S A T O T T P N E A S E 6