Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. US di PI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 29/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69774 del registro di segreteria, proposto da:
M. P., nato a [...] ed ivi residente in via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv.
NN CO, elettivamente domiciliato a Milano in via Merlo n. 1, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
giovanni.cocco@milano.pecavvocati.it;
placido.mineo@pec.ordineavvocaticatania.it;
ricorrenti
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
OR, SC MU e SC DI, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – Monza e Brianza, in persona del Ministro pro –
tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c;
resistente il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente pro – tempore;
resistente contumace Il 9 ottobre 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, M. P., agendo innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha convenuto in giudizio l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro –
tempore, per ottenere l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno pensionistico a titolo di pensione “differita”, nella
qualità di dipendente assoggettabile alla gestione INPDAP e non quale dipendente privato nella gestione FLD INPS, previo ricalcolo degli anni di contribuzione minima, con la conseguente condanna dell’INPS all’erogazione dei ratei nella misura accertata e dei ratei di pensione arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio alle dipendenze del MIUR, dal 30.1.1980 al 2.10.2003; d’aver maturato un’anzianità utile di anni 28 e mesi 5; d’aver regolarizzato la propria posizione previdenziale versando sia i contributi mancanti, che quelli a titolo di riscatto degli studi universitari; d’aver avanzato domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia; d’aver constatato con sorpresa che l’istanza era stata trasmessa all’Ufficio pensioni INPS –
gestione privata; d’aver ottenuto la liquidazione dell’assegno di pensione come se avesse lavorato alle dipendenze di una struttura privata e non presso un ente pubblico, mediante la costituzione della posizione assicurativa d’ufficio a far data dal 3 ottobre 2003, essendo stata fatta confluire la sua contribuzione nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, ai sensi della legge n. 322/1958.
Dopo i necessari approfondimenti, egli avrebbe constatato che l’errore nasceva dall’erronea esclusione degli anni di servizio preruolo prestati alle dipendenze del MIUR, nello specifico dal 1980 al 1984, atteso che risultava immesso nei ruoli dal 1984 ai soli fini giuridici e dal 1988 ai fini economici. Infatti, detraendo dal computo gli anni di servizio preruolo, regolarmente riscattati, il servizio complessivo non sarebbe più pari ad anni 26 effettivi, ma ad anni 19 e mesi 2, con la conseguenza che, non essendo stato raggiunto il periodo minimo per ottenere la “pensione differita” per gli ex dipendenti INPDAP, egli sarebbe stato inserito nel FLD INPS come lavoratore privato.
Per queste ragioni, egli aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro; a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, aveva riassunto la causa innanzi alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, che però aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (ord. n. 25/2024 del 25.9.2024, in atti).
Nel riassumere la causa in questa sede, il ricorrente ha aggiunto che erroneamente l’INPS avrebbe dedotto che vi era stata una rinuncia al riscatto del servizio preruolo; infatti, anche se per errore era stata apposta sul modulo la crocetta sulla casella corrispondente alla rinuncia, vi era stato anche apposto un tratto verticale per annullare l’opzione e, nelle righe sottostanti, era stato aggiunta a penna la frase
“servizio preruolo statale dal 30.01.1980 al 31.08.87”. La precisazione non avrebbe il significato di una specificazione dell’oggetto della rinuncia, come ipotizzato dall’INPS, ma equivarrebbe ad una correzione della casella “rinuncia” già barrata, indicando quello che era l’oggetto preciso della volontà di riscatto contributivo.
Pertanto, il ricorrente ha ribadito le conclusioni già rassegnate, concludendo per l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno pensionistico a titolo di pensione “differita”, nella qualità di dipendente assoggettabile alla gestione INPDAP e non quale dipendente privato nella gestione FLD INPS, previo ricalcolo degli anni di contribuzione minima, con la conseguente condanna dell’INPS all’erogazione dei ratei nella misura accertata e dei ratei di pensione arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – Monza e Brianza, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., nel ribadire le argomentazioni già enucleate innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo d’aver amministrato la partita di spesa fissa solo fino al 3.10.2003, data della destituzione e, dunque, della cessazione del rapporto d’impiego, sicché l’unico Ente legittimato a contraddire dovrebbe essere individuato nell’INPS, che aveva adottato il provvedimento di liquidazione della pensione, asseritamente erroneo.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull’assunto che il servizio preruolo non sarebbe computabile, in quanto il ricorrente avrebbe rinunciato a riscattarlo in data 9.6.2004. Pertanto, essendo il periodo utile a pensione pari nel complesso ad anni 19, mesi 2 e giorni 12, l’anzianità minima contributiva per il diritto alla pensione pubblica di vecchiaia non sarebbe stata raggiunta e, pertanto, la pratica in Gestione pubblica sarebbe stata chiusa d’ufficio, con il trasferimento della contribuzione nella gestione privata e con la costituzione d’ufficio della Cospa (id est, la costituzione della posizione assicurativa), ai sensi della legge n. 322/1958, vigente ratione temporis.
Con ordinanza n. 86/2025 del 1° luglio 2025, è stato rilevato che sul sistema GIUDICO non vi era la prova della notifica nei confronti del MIUR, non costituitosi in giudizio; pertanto, il ricorrente è stato inviato a dar prova della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza. Con nota di deposito in data 11.8.2025, è stata depositata prova della notifica, effettuata via PEC in data 14.1.2025.
All’udienza di discussione, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato il rigetto. Nessun altro è comparso.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.La domanda ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente all’erogazione dell’assegno pensionistico a titolo di pensione
“differita”, nella qualità di dipendente assoggettabile alla gestione INPDAP e non quale dipendente privato nella gestione FLD INPS, previo ricalcolo degli anni di contribuzione minima, con la conseguente condanna dell’INPS all’erogazione dei ratei nella misura accertata e dei ratei di pensione arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
2.In via pregiudiziale, dev’essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (v. PEC del 14.1.2025, in atti).
3.In via pregiudiziale, occorre dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato, in quanto la sua attività si è esaurita al momento della chiusura della partita di spesa fissa in data 3.10.2003, data della destituzione e, dunque, della cessazione del rapporto d’impiego del ricorrente.
4.Nel merito, il punto controverso è costituito dal computo dei servizi preruolo, che, se considerati, comporterebbero pacificamente il raggiungimento della contribuzione minima per accedere al trattamento pensionistico pubblico.
Il ricorso è infondato, in quanto, come si evince dal modulo compilato e sottoscritto in data 9.6.2004, il ricorrente ha rinunciato al riscatto dei servizi preruolo, che pertanto non possono essere considerati ai fini del calcolo della contribuzione minima.
Infatti, contrariamente a quanto argomentato nell’atto introduttivo del giudizio, nel modulo si legge dapprima la “accettazione con pagamento in unica soluzione” e, nelle righe sottostanti, non viene barrata la casella della “rinuncia totale” (circostanza questa che davvero sarebbe in contraddizione con l’annotazione precedente), ma quella della rinuncia parziale, per l’esattezza della “rinuncia alla valutazione dei seguenti periodi e servizi”, ovverosia, com’è annotato addirittura a mano, del “servizio preruolo statale dal 30.01.1980 al 31.08.1987”.
Com’è evidente, dal documento prodotto in copia, la cui sottoscrizione e la cui conformità all’originale non vengono mai contestate, emerge la volontà del ricorrente di rinunciare al riscatto del servizio preruolo, come si evince expressis verbis dall’annotazione, a mano, del “servizio preruolo statale dal 30.01.1980 al 31.08.1987”.
In base alla sequenza logica del documento, l’annotazione costituisce una specificazione dell’oggetto della rinuncia parziale, non del periodo da riscattare, annotato più sopra. D’altronde, non si comprende per quale ragione, a fronte della presunta erronea apposizione della crocetta sulla casella della rinuncia parziale, il ricorrente non abbia specificato, prima della frase “servizio preruolo statale dal 30.01.1980 al 31.08.1987”, che si trattava del riscatto e non della rinuncia, aggiungendovi il vocabolo “riscatto confermato per” o altre espressioni equipollenti, ovvero non abbia, più semplicemente, provveduto a compilare un altro modulo.
In considerazione della rinuncia al riscatto del servizio preruolo, correttamente l’INPS non l’ha preso in considerazione ai fini del computo della contribuzione minima per il diritto alla pensione pubblica di vecchiaia, provvedendo al trasferimento della contribuzione nella gestione privata ed alla costituzione d’ufficio della Cospa ai sensi della legge n. 322/1958, vigente ratione temporis.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Avuto riguardo alla complessità della normativa in materia, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M.P. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente pro – tempore, e contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro –
tempore;
DICHIARA
il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE
US di PI
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 1 febbraio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)