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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3985 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI STASIO Parte_1
CARLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI STASIO Controparte_1
CARLA, presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il procuratore costituito per entrambe le parti, come da verbale di udienza del
02.12.2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2025 parte ricorrente ha esposto: - di avere contratto matrimonio con la resistente in data 06.10.1988; che, dallo stesso, è nata una figlia, maggiorenne ed autosufficiente;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile. 2
Pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla richiesta di parte ricorrente.
Comparse personalmente all'udienza del 02.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di voler ottenere una pronuncia solo sullo status, di separazione e di divorzio, senza statuizioni accessorie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto che entrambe le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione provvedendosi a ciò con separata ordinanza.
Rilevato che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...] A CREMANO (NA); CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 225, parte II, serie A, anno 1988);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3985 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI STASIO Parte_1
CARLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI STASIO Controparte_1
CARLA, presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il procuratore costituito per entrambe le parti, come da verbale di udienza del
02.12.2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2025 parte ricorrente ha esposto: - di avere contratto matrimonio con la resistente in data 06.10.1988; che, dallo stesso, è nata una figlia, maggiorenne ed autosufficiente;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile. 2
Pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla richiesta di parte ricorrente.
Comparse personalmente all'udienza del 02.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di voler ottenere una pronuncia solo sullo status, di separazione e di divorzio, senza statuizioni accessorie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto che entrambe le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione provvedendosi a ciò con separata ordinanza.
Rilevato che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...] A CREMANO (NA); CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 225, parte II, serie A, anno 1988);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese