Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2022, proposto da
GE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Comune di Legnano prot. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0083374 del 08/03/2022, notificato in pari data;
2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 il dott. CO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame GE S.r.l. esponeva:
- di essere proprietaria di un immobile a destinazione residenziale, sito in Legnano, alla via d’Intimiano n. 25;
- di avere presentato, in data 25/07/2021, Scia ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria degli interventi di recupero a fini abitativi, ex art. 8, co. 1, L.R. n. 18/2019, di spazi precedentemente destinati a sgombero e ripostiglio, posti al piano seminterrato dell’edificio;
- che, con atto del 21/2/2022, il Comune di Legnano comunicava l’avvio del procedimento di riesame in autotutela, volto all’annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies , l. n. 241/1990, della citata Scia del 25/7/2021;
- di avere presentato in data 3 marzo 2022 apposite deduzioni, instando per l’archiviazione del procedimento.
Al fine, con provvedimento dell’8 marzo il Comune di Legnano disponeva “l’annullamento” della Scia, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di documentazione idonea a dimostrare la rimessa in pristino dell’unità immobiliare, altresì precisando che, “ in caso di inadempienza ” l’uso a scopo abitativo sarebbe stato vietato.
1.1. L’atto di annullamento fondava su due, distinte ed autonome, ragioni giustificatrici:
- da un canto, il piano interessato dalla sanatoria non si sarebbe trovato (nemmeno in parte) a una quota inferiore al terreno posto in aderenza all’edificio ove si trovano i locali di proprietà della Società ricorrente e, allo stesso tempo, il soffitto non si troverebbe (nemmeno in parte) a una quota superiore al terreno posto in aderenza all’edificio (dunque, non si tratterebbe di un seminterrato);
- dall’altro, indipendentemente dalla qualificazione del piano (se piano terra o seminterrato), l’altezza dei locali misurerebbe 2,5 mt, in tal guisa non rispettandosi l’altezza minima interna, pari a 2,7 m, contemplata per gli spazi abitativi –diversi dai corridoi, rispostigli, bagni, gabinetti, disimpegni, per i quali l’altezza può essere ridotta fino a 2,40 metri- dal D.M. 5 luglio 1975.
1.2. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la società ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 10 L. 7-8-1990 n. 241 e dell’art. 1, co. 2, L.R. n. 7/2017. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dell’irrazionalità manifesta, atteso che –contrariamente a quanto opinato dal Comune- il piano oggetto di intervento si troverebbe “ sotto il livello stradale ”, costituendo indi piano seminterrato, come definito dall’art. 1, co. 2, l.r. n. 7/2017
- Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 1, co. 1, D.M. 5 luglio 1975 e degli artt. 1, co. 4, L.R. Lombardia n. 7/2017 e 8, L.R. n. 18/2019. Eccesso di potere per difetto di motivazione e comunque per motivazione perplessa; anche il secondo ordine di ragioni, posto a fondamento del diniego, sarebbe non coerente con il dato normativo, atteso che l’art. 8, co 1, l.r. 18/19 -sul recupero dei piani terra- richiamerebbe la l.r. 7/17 e, indi, l’art. 1, comma 4 di detta legge, sul recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, norma ove si preciserebbe “ che l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a m 2,40 ”, in tal guisa derogandosi alle misure minime di altezza previste dal DM del 5 luglio 1975;
- Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 10, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, stante la omessa valutazione delle deduzioni difensive presentate nel procedimento di riesame.
Si costituiva l’intimata Amministrazione comunale, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso non è fondato, valenza dirimente assumendo la ragione giustificatrice del diniego afferente alla inosservanza dell’altezza minima contemplata nel DM 5 luglio 1975; le reiezione della seconda doglianza, indi, unitamente al rigetto della terza censura, afferente ad asseriti vizi procedimentali, consente di soprassedere dallo scrutinio del primo mezzo (volto ad aggredire l’altra, autonoma, ragione posta a fondamento dell’annullamento, id est quella relativa alla mancata riconducibilità del locale in esame nel novero dei vani seminterrati).
2.1. E, invero, la valutazione con cui la Amministrazione ha attribuito rilevanza alla inderogabile cogenza del limite minimo di altezza contemplato dal DM 5 luglio 1975 per i locali ad uso abitativo:
- è immune da vizi logico-giuridici;
- resiste alla seconda censura contenuta nel gravame;
- è ex se, e solitariamente , idonea a sorreggere il gravato provvedimento.
2.1.1. Valga quivi il rimarcare l’inveterato dato del diritto vivente per cui nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome logicamente indipendenti e non contraddittorie, il Giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (tra le tante, TAR Lombardia, I, 2 febbraio 2023, n. 299; TAR Campania, VII, 22 settembre 2022, n. 5892).
2.2. Fatte queste doverose premesse, può ora procedersi ad una disamina piana dei due mezzi che quivi vengono in rilievo (il secondo e il terzo), principiando da quello afferente alla pretesa pretermissione delle guarentigie procedimentali della ricorrente, stante la “omissione della valutazione delle deduzioni” da essa ricorrente ritualmente introdotte nel procedimento di secondo grado iniziato dalla Amministrazione con primigenia nota del 21 febbraio 2022.
2.3. La terza doglianza, relativa ad una pretesa mancata valutazione delle deduzioni difensive presentate nel corso del procedimento, non sfugge:
- preliminarmente ad un giudizio di inammissibilità non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative della ricorrente riveniente dalla asserita omissione procedimentale “addebitata” alla resistente Autorità; non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento –asseritamente obnubilato dalla Amministrazione- la cui compiuta valutazione da parte della Autorità, sarebbe stata in grado di diversamente orientarne il risultato (siccome si avrà modo di illustrare infra , in sede di scrutinio del “merito” del secondo mezzo di gravame);
- ad un giudizio di infondatezza, atteso che –in ogni caso- le deduzioni introdotte nel procedimento, ben sono state valutate dalla Amministrazione e reputate inidonee ad orientarne diversamente il giudizio, tenuto altresì conto dell’inveterato insegnamento che esclude la necessità di una analitica e partita confutazione delle osservazioni procedimentali presentate dall’interessata, all’uopo essendo necessario (e sufficiente) un adeguato impianto motivazionale volto a lumeggiare l’ iter logico-giuridico seguito dalla Amministrazione, e da cui si possano inferire le ragioni della mancata condivisione delle ridette deduzioni procedimentali (tra le tante, CdS, IV, 18 giugno 2025, n. 5323; Id., V, 2 maggio 2025, n. 3724; CdS, V, 30 ottobre 2018, n. 6173; Id., IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).
2.4. Il secondo mezzo non è fondato, e tanto basta –al lume di quanto sopra esposto- al fine della reiezione del gravame nel suo complesso: la certazione della fondatezza della ragione, ex se e “autonomamente” giustificante il diniego –inosservanza del limite di altezza minimo di 2,70 metri- depriva di interesse la prima doglianza (volta a confutare l’altro, distinto e autonomo, ordine di ragioni prospettato dalla Amministrazione).
2.4.1. Va, in via liminare, rimarcato l’ordito normativo in cui si colloca la fattispecie de qua agitur :
- “ l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli ” (art. 1, comma 1, DM 5 luglio 1975);
- “ ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 ” (art. 8, comma 1, l.r. n. 18/19);
- “ la Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera ” (art. 1, comma 1, l.r. 7/17);
- “ le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa ” (art. 1, comma 4, l.r. 7/17).
2.4.2. In claris non fit interpretatio .
2.4.3. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente -secondo cui la legge regionale integrerebbe addirittura una deroga ai limiti minimi contemplati nel DM del 1975, nel superiore interesse della salute- la normazione della Regione Lombardia si appalesa affatto coerente con i più volte citati dicta , inderogabili, del DM del 5 luglio 1975 (salvo le previsioni eccettuative in esso DM già contenute: cfr., ad esempio, art. 1, comma 3), atteso che:
- lo stesso DM ben contempla –anche per i locali destinati ad abitazione- una altezza inferiore a metri 2,70, allorquando espressamente prevede la possibilità di realizzare vani –pur sempre destinati alla presenza di persone, e dunque abitabili- con altezza pari a metri 2,40; trattasi, invero, dei “ corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli ” di cui è espressa menzione nello stesso art. 1, coma 1, del DM;
- la legge regionale, indi, (art. 1, comma 4, l.r. 7/17), allorquando prescrive che “ L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40 ” ben può e deve essere interpretata –in guisa affatto aderente al DM 5 luglio 1975- nel senso che, fermi restando gli ordinari limiti di metri 2,70, in nessun caso (neanche, cioè, per i corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli) può la ridetta altezza ridursi al di sotto della soglia inderogabile di metri 2,40, siccome expressis verbis foggiata giustappunto all’art. 1, comma 1, DM 5 luglio 1975.
2.4.4. Talchè, nella invocata norma regionale:
- la dictio per cui “ le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti” va correttamente intesa nel senso di un richiamo agli ordinari e generali requisiti foggiati nel DM del 1975, ivi compreso quello relativo all’altezza minima per i locali abitabili di 2,70 metri;
- la successiva previsione, per cui “ L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40 ” va parimenti letta nel prisma del ridetto DM, costituendo all’uopo una “conferma” della possibilità di ridurre l’altezza a (e non oltre i) metri 2,40 (per gli specifici locali enumerati nel medesimo art. 1, comma 1, del DM) soglia, purtuttavia, non mai derogabile “ in deminutio ”.
2.4.5. Del resto, una tale opzione esegetica –oltre che emergere dal mero dato letterale- si appalesa vieppiù imposta anche sotto il profilo sistematico e teleologico, tenuto conto della natura sovraordinata, e inderogabile, delle previsioni del DM del 1975 e degli insuperabili interessi di matrice costituzionale (salute delle persone e salubrità degli ambienti abitabili) che le innervano.
2.4.6. Talchè, anche gli eventuali margini di “opinabilità” della significanza del testo normativo regionale, vanno in ogni ricondotti nell’alveo ermeneutico che consente di “salvaguardarne” la conformità con la “fonte superiore”, e con i valori di pregnanza costituzionale da essa tutelati, piuttosto che in quello che si porrebbe in contrasto con essa, e con i valori presidiati.
2.4.7. D’altra parte, “ Le disposizioni di cui al DM 5 luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 (TU leggi sanitarie) e, come tali e a differenza delle norme integrative e supplementari recate dai regolamenti comunali d'igiene (per lo più espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme primaria sovraordinate), sono inderogabili ” (tra le tante, CdS, V, 3 novembre 2025, n. 8534, CdS, VI, 8502/19); talchè, eventuali dubbi interpretativi –afferenti a normazioni regionali che insistono in subiecta materia - non possono che essere risolti in un senso che non valga ad incidere sul fondamentale principio della tutela della salute –posto a presidio dei limiti minimi di altezza del DM del 1975- “ con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 8502/2019) ” (CdS, VI, 9 luglio 2024, n. 6080; cfr., altresì, Corte Cost., 124/21).
2.5. Siccome sopra ampiamente esposto, la reiezione della seconda doglianza –oltre che della terza- con la conferma della legittimità della autonoma ragione giustificante il gravato provvedimento (afferente alla violazione dell’altezza minima), impone il rigetto del ricorso nel suo complesso, venendo meno l’interesse della ricorrente alla coltivazione del primo mezzo (sulla qualificazione, o meno, di seminterrato del vano per cui è causa).
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
AN CA, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MP | AN CA |
IL SEGRETARIO