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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9642/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9642/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NOVARETTO Parte_1 C.F._1
DEBORAH, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FARENGA Controparte_1 C.F._2
EMANUELA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/10/2019.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 7/5/2022. Per_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in via condivisa da Per_1
entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta.
DISPONE che la residenza del minore sarà presso l'abitazione materna. Per_1
Considerata la tenera età di - il quale ad oggi ancora necessita in via prevalente dell'accudimento Per_1
della madre - salvo diversi accordi tra i Ricorrenti, il Sig. potrà tenere con sé per tre CP_1 Per_1
pomeriggi a settimana – nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì salvo diversi accordi tra le Parti - dall'uscita dal lavoro del sig. e sino alle ore 20.30 nonché a domenica alternate dalle ore 10.00 CP_1
alle ore 20.30.
Durante le vacanze estive dell'anno 2024 il sig. potrà inoltre tenere con sé per un fine CP_1 Per_1 settimana “lungo” dalle ore 10.00 del venerdì e sino alle ore 10.00 del lunedì. Sempre in considerazione della tenera età di , nell'ipotesi in cui durante tale fine settimana “lungo” dovesse Per_1 Per_1 manifestare l'esigenza e/o comunque dovesse richiedere di passare la notte con sig.ra il sig. Pt_1
si impegna a riaccompagnalo presso la madre per il pernottamento potendo poi riprenderlo CP_1
con sé il mattino successivo dalle ore 10.00.
Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive dall'anno 2025 a seguire – e sino a diversi accordi tra le
Parti – il sig. potrà tenere con sé per un'intera settimana dal lunedì mattina sino alla CP_1 Per_1 domenica sera, restando sempre inteso che se dovesse manifestare l'esigenza e/o chiedere di Per_1
passare la notte con la sig.ra il padre si impegna a riaccompagnarlo presso la madre per il solo Pt_1
pernottamento riprendendolo poi con sé il mattino successivo. pagina 2 di 4 Sempre relativamente al periodo feriale, la sig.ra si impegna a comunicare al sig. , entro Pt_1 CP_1
il 15 giugno di ogni anno, i periodi in cui si recherà in vacanza con e il sig. si impegna Per_1 CP_1
a sua volta, entro il medesimo termine, a comunicare alla sig.ra i giorni in cui trascorrerà con Pt_1
il fine settimana “lungo” nell'anno 2024 e la settimana di vacanza per gli anni dal 2025 in poi. Per_1
Per ciò che concerne il periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un Per_1 genitore e il Natale con l'altro genitore e così la vigilia di Capodanno con un genitore e il Capodanno con l'altro; il giorno dell'Epifania i genitori si alterneranno di anno in anno.
Relativamente al periodo pasquale Matteo passerà poi, sempre ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Salvo diverso accordo, negli anni dispari passerà con il padre il 24/12, il 01/01 e il giorno di Per_1
Pasquetta e con la madre il 25/12, il 31/12 e la Pasqua.
In occasione delle altre festività infrasettimanali i genitori si impegnano ad alternarsi l'uno con l'altro per consentire al figlio di trascorrere la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, mentre il giorno del compleanno del figlio i genitori si alterneranno di anno in anno
DISPONE che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, all'educazione e istruzione del figlio
. Per_1
Inoltre, il sig. si impegna a versare alla sig.ra su un conto corrente che la stessa CP_1 Pt_1
indicherà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese la complessiva somma mensile di euro 200,00 (euroduecento/00) con decorrenza dalla data della sentenza di separazione, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
Il sig. concorrerà nella misura pari al 50% alle spese mediche e dentistiche del figlio non CP_1
coperte dal SSN, delle spese scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse, spese di cancelleria e libri di inizio anno, gite scolastiche) e delle spese sportive;
il padre concorrerà altresì nella misura pari al 50% delle spese extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: computer, corsi di lingua, corsi di formazione, soggiorni studio) ludico-ricreative (quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: centri estivi, corsi di musica) ed alle ulteriori spese straordinarie che dovranno essere tutte previamente concordate tra i genitori, fatte salve le oggettive urgenze terapeutiche.
DA' ATTO che per ottenere il rimborso delle suddette spese, il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le stesse, che dovranno essere rimborsate per la quota di competenza, entro il mese successivo alla ricezione dei giustificativi. Il tutto come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, protocollo che le parti dichiarano di aver visionato e di aver compreso nel contenuto.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale (già ANF - o altra prestazione diversamente denominata che dovesse sostituire quanto oggi erogato mensilmente dall' a sostegno CP_2
della famiglia) venga versato sul libretto di risparmio postale IBAN [...] cointestato ad entrambi i Ricorrenti;
i Ricorrenti concordano inoltre che le somme versate su tale libretto a tale titolo siano ad esclusivo beneficio di al quale saranno destinate al raggiungimento della Per_1 maggiore età di quest'ultimo: pertanto nell'ipotesi in cui uno dei Ricorrenti dovesse avere la necessità di prelevare in tutto o in parte le somme depositate su tale libretto postale potrà farlo esclusivamente per documentati bisogni di e previa comunicazione all'altro genitore nonché con impegno a Per_1
reintegrare il libretto della somma così prelevata entro e non oltre i successivi 30 giorni.
ASSEGNA la casa coniugale, unitamente al relativo arredo, sita in Torino, Via Ruggero Leoncavallo n.
8, di proprietà del sig. , alla sig.ra che vi risiederà con il figlio . CP_1 Pt_1 Per_1
Il Sig. , come indicato alla lettera e) delle premesse ha già lasciato la casa coniugale;
il CP_1
medesimo si impegna quindi a trasferire altresì altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione
DA' ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento a proprio favore.
DA' ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e/o comunque a comunicare all'altro genitore qualsivoglia luogo – diverso dalla propria residenza - in cui si troveranno con . Per_1
DA' ATTO che i ricorrenti si obbligano inoltre a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il Per_1 rilascio/rinnovo di carta di identità del figlio minore valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9642/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NOVARETTO Parte_1 C.F._1
DEBORAH, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FARENGA Controparte_1 C.F._2
EMANUELA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/10/2019.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 7/5/2022. Per_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in via condivisa da Per_1
entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta.
DISPONE che la residenza del minore sarà presso l'abitazione materna. Per_1
Considerata la tenera età di - il quale ad oggi ancora necessita in via prevalente dell'accudimento Per_1
della madre - salvo diversi accordi tra i Ricorrenti, il Sig. potrà tenere con sé per tre CP_1 Per_1
pomeriggi a settimana – nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì salvo diversi accordi tra le Parti - dall'uscita dal lavoro del sig. e sino alle ore 20.30 nonché a domenica alternate dalle ore 10.00 CP_1
alle ore 20.30.
Durante le vacanze estive dell'anno 2024 il sig. potrà inoltre tenere con sé per un fine CP_1 Per_1 settimana “lungo” dalle ore 10.00 del venerdì e sino alle ore 10.00 del lunedì. Sempre in considerazione della tenera età di , nell'ipotesi in cui durante tale fine settimana “lungo” dovesse Per_1 Per_1 manifestare l'esigenza e/o comunque dovesse richiedere di passare la notte con sig.ra il sig. Pt_1
si impegna a riaccompagnalo presso la madre per il pernottamento potendo poi riprenderlo CP_1
con sé il mattino successivo dalle ore 10.00.
Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive dall'anno 2025 a seguire – e sino a diversi accordi tra le
Parti – il sig. potrà tenere con sé per un'intera settimana dal lunedì mattina sino alla CP_1 Per_1 domenica sera, restando sempre inteso che se dovesse manifestare l'esigenza e/o chiedere di Per_1
passare la notte con la sig.ra il padre si impegna a riaccompagnarlo presso la madre per il solo Pt_1
pernottamento riprendendolo poi con sé il mattino successivo. pagina 2 di 4 Sempre relativamente al periodo feriale, la sig.ra si impegna a comunicare al sig. , entro Pt_1 CP_1
il 15 giugno di ogni anno, i periodi in cui si recherà in vacanza con e il sig. si impegna Per_1 CP_1
a sua volta, entro il medesimo termine, a comunicare alla sig.ra i giorni in cui trascorrerà con Pt_1
il fine settimana “lungo” nell'anno 2024 e la settimana di vacanza per gli anni dal 2025 in poi. Per_1
Per ciò che concerne il periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un Per_1 genitore e il Natale con l'altro genitore e così la vigilia di Capodanno con un genitore e il Capodanno con l'altro; il giorno dell'Epifania i genitori si alterneranno di anno in anno.
Relativamente al periodo pasquale Matteo passerà poi, sempre ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Salvo diverso accordo, negli anni dispari passerà con il padre il 24/12, il 01/01 e il giorno di Per_1
Pasquetta e con la madre il 25/12, il 31/12 e la Pasqua.
In occasione delle altre festività infrasettimanali i genitori si impegnano ad alternarsi l'uno con l'altro per consentire al figlio di trascorrere la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, mentre il giorno del compleanno del figlio i genitori si alterneranno di anno in anno
DISPONE che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, all'educazione e istruzione del figlio
. Per_1
Inoltre, il sig. si impegna a versare alla sig.ra su un conto corrente che la stessa CP_1 Pt_1
indicherà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese la complessiva somma mensile di euro 200,00 (euroduecento/00) con decorrenza dalla data della sentenza di separazione, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
Il sig. concorrerà nella misura pari al 50% alle spese mediche e dentistiche del figlio non CP_1
coperte dal SSN, delle spese scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse, spese di cancelleria e libri di inizio anno, gite scolastiche) e delle spese sportive;
il padre concorrerà altresì nella misura pari al 50% delle spese extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: computer, corsi di lingua, corsi di formazione, soggiorni studio) ludico-ricreative (quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: centri estivi, corsi di musica) ed alle ulteriori spese straordinarie che dovranno essere tutte previamente concordate tra i genitori, fatte salve le oggettive urgenze terapeutiche.
DA' ATTO che per ottenere il rimborso delle suddette spese, il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le stesse, che dovranno essere rimborsate per la quota di competenza, entro il mese successivo alla ricezione dei giustificativi. Il tutto come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, protocollo che le parti dichiarano di aver visionato e di aver compreso nel contenuto.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale (già ANF - o altra prestazione diversamente denominata che dovesse sostituire quanto oggi erogato mensilmente dall' a sostegno CP_2
della famiglia) venga versato sul libretto di risparmio postale IBAN [...] cointestato ad entrambi i Ricorrenti;
i Ricorrenti concordano inoltre che le somme versate su tale libretto a tale titolo siano ad esclusivo beneficio di al quale saranno destinate al raggiungimento della Per_1 maggiore età di quest'ultimo: pertanto nell'ipotesi in cui uno dei Ricorrenti dovesse avere la necessità di prelevare in tutto o in parte le somme depositate su tale libretto postale potrà farlo esclusivamente per documentati bisogni di e previa comunicazione all'altro genitore nonché con impegno a Per_1
reintegrare il libretto della somma così prelevata entro e non oltre i successivi 30 giorni.
ASSEGNA la casa coniugale, unitamente al relativo arredo, sita in Torino, Via Ruggero Leoncavallo n.
8, di proprietà del sig. , alla sig.ra che vi risiederà con il figlio . CP_1 Pt_1 Per_1
Il Sig. , come indicato alla lettera e) delle premesse ha già lasciato la casa coniugale;
il CP_1
medesimo si impegna quindi a trasferire altresì altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione
DA' ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento a proprio favore.
DA' ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e/o comunque a comunicare all'altro genitore qualsivoglia luogo – diverso dalla propria residenza - in cui si troveranno con . Per_1
DA' ATTO che i ricorrenti si obbligano inoltre a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il Per_1 rilascio/rinnovo di carta di identità del figlio minore valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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