Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2021, proposto da
MP AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RA RU in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 31, emessa in data 29.09.2021 a firma del funzionario delegato del Servizio controllo edilizia e prevenzione abusi – settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Olbia, avente ad oggetto opere in loc. Sa Istrana;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. AS ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa nei relativi confronti dal Comune di Olbia, chiedendone l’annullamento.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2026 ha, in seguito, rappresentato essere venuto meno, nelle more del giudizio, l’interesse alla decisione del ricorso.
Il Comune di Olbia, costituitosi in giudizio, ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e si è rimesso al Collegio quanto alla liquidazione delle spese di lite.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della presente decisione ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ET | TI AR |
IL SEGRETARIO