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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1170 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Caruso, presso il cui C.F._1 studio a Bagheria (PA), via Città di Palermo n. 140, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato Palermo il 26/07/1994 ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Barone, presso il cui studio a Palermo, via Prospero Favier n. 4, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Modifica della disciplina della genitorialità
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/01/2024 - premettendo che Parte_1 con ordinanza di questo Tribunale n. 6533/2023 del 10-12/07/2023 era stato omologato l'accordo delle parti e previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore , nata a Per_1
Palermo il 17/02/2012, in favore della madre e l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie - ha chiesto l'affidamento super-esclusivo della minore nonché
1 l'ammonimento del resistente ed il risarcimento del danno, a causa del disinteresse del resistente, che non incontra la figlia da diversi anni e non si interessa delle sue esigenze.
2. Con comparsa del 17/05/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, premettendo che eventuali doglianze possano riguardare soltanto il periodo successivo al provvedimento reso dal Tribunale nel 2023 sull'accordo delle parti;
ha poi aggiunto che, in esecuzione di detto accordo, aveva versato alla ricorrente l'importo di euro
6.000,00 “a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, causati dalla violazione degli obblighi morali e materiali scaturenti dalla bigenitorialità”, con conseguente rinuncia da parte della ricorrente “ad ogni ulteriore ed eventuale pretesa economica connessa e/o consequenziale”; ha poi aggiunto di non aver potuto esercitare il diritto di visita anche perché residente in [...], ma di esser stato, comunque, in costante contatto telefonico con la figlia e di aver sempre provveduto al relativo mantenimento ed al pagamento di tutte le spese.
3. All'udienza del 10/10/2024 sono state ascoltate le parti.
La ricorrente ha, tra le altre cose, dichiarato: “ vuole vedere il padre;
…io ho detto a lui Per_1 di dare più attenzioni e più affetto alla bambina;
invece, mi scrive un messaggio una volta ogni tre giorni e poi basta;
è come se lo facesse tanto per;
io sono sposata e mio marito ha fatto da padre ad;
ma nonostante ciò mia figlia sente l'assenza di suo padre;
l'assegno di Per_1 mantenimento mi viene versato dal nonno paterno”.
Il resistente ha dichiarato: “io e ci sentiamo telefonicamente una o due volte a settimana Per_1 oppure ci mandiamo messaggi su whatsapp;
con la bambina ci siamo visti a fine luglio;
sono andato a prenderla a casa della mamma e siamo stati insieme per quattro orette;
dopo non ci siamo più visti per motivi di lavoro;
infatti, sono stato in Toscana prima e a Reggio Calabria dopo, dove attualmente vivo;
io sono maresciallo e in questi mesi ho frequentato un corso come formatore;
a Palermo vivono i miei genitori;
posso impegnarmi a venire a Palermo per due volte al mese e rimanerci due giorni;
i turni di lavoro mi vengono dati settimanalmente, quindi posso comunicare di volta in volta le mie disponibilità per prendere la licenza e venire a
Palermo; non so dirle se posso venire sempre il sabato o la domenica;
potrei fare un programma per il mese di novembre e il mio difensore potrebbe comunicarlo alla controparte… sono sposato e mia moglie è incinta, anche se questo non è un bel periodo perché stiamo avendo dei problemi con la gravidanza;
attualmente mia moglie vive a Palermo ma tra poco verrà a vivere con me a Reggio Calabria”.
4. Dopodiché, il Giudice istruttore ha proposto alle parti di concordare un calendario di incontri padre-figlia, compatibile con le esigenze di lavoro ed il luogo di residenza del resistente;
in
2 particolare, il resistente si è impegnato a comunicare alla ricorrente un calendario dei mesi successivi, con indicazione dei giorni in cui sarebbe venuto a Palermo per incontrare la figlia.
All'udienza del 23/01/2025 il resistente ha allegato di aver incontrato la figlia in diverse occasioni (31 ottobre, 7 e 27 novembre, 7 e 21 dicembre 2024 e 21 gennaio 2025).
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025 il resistente ha specificato di aver effettuato altri sei incontri con la figlia (18 e 27 febbraio, 8 e 22 marzo, 12 e 25 aprile); la ricorrente non ha contestato tali fatti, ma ha evidenziato che la minore non ha frequentato il padre presso l'abitazione del medesimo, ma solo all'esterno o dai nonni paterni ed ha paventato il rischio che, terminato il giudizio, la situazione possa ritornare come nel passato.
Dopodiché, la causa è stata posta in decisione.
5. Orbene, premette il Collegio che, ai fini della modifica delle condizioni del provvedimento giudiziario, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia.
Nella fattispecie, il periodo al quale fare riferimento per verificare l'intervento di fatti nuovi è quello successivo all'ordinanza del Tribunale del 10-12/07/2023, di cui si chiede, per l'appunto, la modifica, essendo, pertanto, privi di rilievo fatti occorsi in data antecedente ed allegati dalla ricorrente.
Inoltre, dalla lettura dell'accordo raggiunto dalle parti nel 2023 emerge che già all'epoca i rapporti tra il resistente e la figlia erano scarni, tant'è che le parti avevano concordato Per_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
peraltro, in quel periodo il resistente viveva in
Toscana, dove prestava servizio presso il Comando dei Carabinieri.
Nel presente procedimento, poi, è stata riscontrata la disponibilità del resistente, nel frattempo trasferitosi in Calabria, ad avviare un rapporto di frequentazione più costante con la figlia minore ed, infatti, nel periodo novembre 2024-aprile 2025 sono stati effettuati diversi incontri tra il padre e la figlia.
6. Alla luce delle superiori circostanze non ricorrono, dunque, i presupposti per prevedere l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, così come chiesto da quest'ultima nel ricorso, avendo il resistente dato prova di voler mantenere un rapporto costante di frequenza con la figlia ed avendo lo stesso, comunque, in questi anni mantenuto con la medesima contatti telefonici e versato sempre l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la minore.
Per le medesime ragioni vanno rigettate le domande di ammonimento e di risarcimento formulate dalla ricorrente, anche alla luce di quanto già pattuito dalle parti con l'accordo del
2023 circa il versamento di una somma da parte del resistente a titolo di ristoro dei danni.
3 7. E' chiaro, invece, che, come dedotto dalla ricorrente, la relazione padre-figlia è ancora “in divenire” e che occorre intensificarla e renderla più costante, stabile e profonda, prevedendo anche una frequenza della casa paterna ed una maggiore condivisione di tempi e di spazi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover modificare, proprio nell'interesse della minore
(desiderosa di stare con il padre, così come riferito dalla madre), il regime di visita concordato dalle parti nel 2023 e trasfuso nel provvedimento giudiziario.
Va, cioè, previsto che, fintantoché il resistente continuerà a vivere a Reggio Calabria, lo stesso avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore:
- almeno una volta ogni tre settimane, dal venerdì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) sino al lunedì (all'ingresso a scuola o casa della madre alle ore
09,00), con facoltà per il resistente di condurre con sé la figlia minore a Reggio Calabria dove lo stesso vive.
- 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo delle vacanze estive, da concordare tra le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 04 gennaio, ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno della minore, a pranzo od a cena.
Qualora il resistente dovesse trasferirsi a Palermo, dove risiede la figlia minore, il regime di visita per il periodo ordinario sarà il seguente:
- settimana 1: dal martedì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) al giovedì (all'ingresso a scuola o casa della madre alle ore 09,00),
- settimana 2: dal venerdì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) alla domenica alle ore 21,00.
8. Va, infine, dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di vigilare sull'osservanza del predetto regime di visita nonché di prendere in carico il nucleo familiare e la minore, monitorandone le condizioni di vita, sociali, scolastiche e la sua relazione con la figura paterna, con onere di relazionare al Giudice tutelare ogni quattro mesi.
9. La natura della lite ed il complessivo esito del giudizio (connesso anche al positivo comportamento assunto dal resistente dopo l'instaurazione del giudizio) comporta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
4 1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Dispone la parziale modifica delle statuizioni dell'ordinanza n. 6533/2023 emessa dal
Tribunale il 10-12/07/2023, limitatamente al regime di visita della figlia minore da parte del padre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sull'osservanza del regime di visita e di prendere in carico il nucleo familiare, con onere di relazionare al
Giudice tutelare ogni quattro mesi.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1170 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Caruso, presso il cui C.F._1 studio a Bagheria (PA), via Città di Palermo n. 140, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato Palermo il 26/07/1994 ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Barone, presso il cui studio a Palermo, via Prospero Favier n. 4, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Modifica della disciplina della genitorialità
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/01/2024 - premettendo che Parte_1 con ordinanza di questo Tribunale n. 6533/2023 del 10-12/07/2023 era stato omologato l'accordo delle parti e previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore , nata a Per_1
Palermo il 17/02/2012, in favore della madre e l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie - ha chiesto l'affidamento super-esclusivo della minore nonché
1 l'ammonimento del resistente ed il risarcimento del danno, a causa del disinteresse del resistente, che non incontra la figlia da diversi anni e non si interessa delle sue esigenze.
2. Con comparsa del 17/05/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, premettendo che eventuali doglianze possano riguardare soltanto il periodo successivo al provvedimento reso dal Tribunale nel 2023 sull'accordo delle parti;
ha poi aggiunto che, in esecuzione di detto accordo, aveva versato alla ricorrente l'importo di euro
6.000,00 “a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, causati dalla violazione degli obblighi morali e materiali scaturenti dalla bigenitorialità”, con conseguente rinuncia da parte della ricorrente “ad ogni ulteriore ed eventuale pretesa economica connessa e/o consequenziale”; ha poi aggiunto di non aver potuto esercitare il diritto di visita anche perché residente in [...], ma di esser stato, comunque, in costante contatto telefonico con la figlia e di aver sempre provveduto al relativo mantenimento ed al pagamento di tutte le spese.
3. All'udienza del 10/10/2024 sono state ascoltate le parti.
La ricorrente ha, tra le altre cose, dichiarato: “ vuole vedere il padre;
…io ho detto a lui Per_1 di dare più attenzioni e più affetto alla bambina;
invece, mi scrive un messaggio una volta ogni tre giorni e poi basta;
è come se lo facesse tanto per;
io sono sposata e mio marito ha fatto da padre ad;
ma nonostante ciò mia figlia sente l'assenza di suo padre;
l'assegno di Per_1 mantenimento mi viene versato dal nonno paterno”.
Il resistente ha dichiarato: “io e ci sentiamo telefonicamente una o due volte a settimana Per_1 oppure ci mandiamo messaggi su whatsapp;
con la bambina ci siamo visti a fine luglio;
sono andato a prenderla a casa della mamma e siamo stati insieme per quattro orette;
dopo non ci siamo più visti per motivi di lavoro;
infatti, sono stato in Toscana prima e a Reggio Calabria dopo, dove attualmente vivo;
io sono maresciallo e in questi mesi ho frequentato un corso come formatore;
a Palermo vivono i miei genitori;
posso impegnarmi a venire a Palermo per due volte al mese e rimanerci due giorni;
i turni di lavoro mi vengono dati settimanalmente, quindi posso comunicare di volta in volta le mie disponibilità per prendere la licenza e venire a
Palermo; non so dirle se posso venire sempre il sabato o la domenica;
potrei fare un programma per il mese di novembre e il mio difensore potrebbe comunicarlo alla controparte… sono sposato e mia moglie è incinta, anche se questo non è un bel periodo perché stiamo avendo dei problemi con la gravidanza;
attualmente mia moglie vive a Palermo ma tra poco verrà a vivere con me a Reggio Calabria”.
4. Dopodiché, il Giudice istruttore ha proposto alle parti di concordare un calendario di incontri padre-figlia, compatibile con le esigenze di lavoro ed il luogo di residenza del resistente;
in
2 particolare, il resistente si è impegnato a comunicare alla ricorrente un calendario dei mesi successivi, con indicazione dei giorni in cui sarebbe venuto a Palermo per incontrare la figlia.
All'udienza del 23/01/2025 il resistente ha allegato di aver incontrato la figlia in diverse occasioni (31 ottobre, 7 e 27 novembre, 7 e 21 dicembre 2024 e 21 gennaio 2025).
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025 il resistente ha specificato di aver effettuato altri sei incontri con la figlia (18 e 27 febbraio, 8 e 22 marzo, 12 e 25 aprile); la ricorrente non ha contestato tali fatti, ma ha evidenziato che la minore non ha frequentato il padre presso l'abitazione del medesimo, ma solo all'esterno o dai nonni paterni ed ha paventato il rischio che, terminato il giudizio, la situazione possa ritornare come nel passato.
Dopodiché, la causa è stata posta in decisione.
5. Orbene, premette il Collegio che, ai fini della modifica delle condizioni del provvedimento giudiziario, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia.
Nella fattispecie, il periodo al quale fare riferimento per verificare l'intervento di fatti nuovi è quello successivo all'ordinanza del Tribunale del 10-12/07/2023, di cui si chiede, per l'appunto, la modifica, essendo, pertanto, privi di rilievo fatti occorsi in data antecedente ed allegati dalla ricorrente.
Inoltre, dalla lettura dell'accordo raggiunto dalle parti nel 2023 emerge che già all'epoca i rapporti tra il resistente e la figlia erano scarni, tant'è che le parti avevano concordato Per_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
peraltro, in quel periodo il resistente viveva in
Toscana, dove prestava servizio presso il Comando dei Carabinieri.
Nel presente procedimento, poi, è stata riscontrata la disponibilità del resistente, nel frattempo trasferitosi in Calabria, ad avviare un rapporto di frequentazione più costante con la figlia minore ed, infatti, nel periodo novembre 2024-aprile 2025 sono stati effettuati diversi incontri tra il padre e la figlia.
6. Alla luce delle superiori circostanze non ricorrono, dunque, i presupposti per prevedere l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, così come chiesto da quest'ultima nel ricorso, avendo il resistente dato prova di voler mantenere un rapporto costante di frequenza con la figlia ed avendo lo stesso, comunque, in questi anni mantenuto con la medesima contatti telefonici e versato sempre l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la minore.
Per le medesime ragioni vanno rigettate le domande di ammonimento e di risarcimento formulate dalla ricorrente, anche alla luce di quanto già pattuito dalle parti con l'accordo del
2023 circa il versamento di una somma da parte del resistente a titolo di ristoro dei danni.
3 7. E' chiaro, invece, che, come dedotto dalla ricorrente, la relazione padre-figlia è ancora “in divenire” e che occorre intensificarla e renderla più costante, stabile e profonda, prevedendo anche una frequenza della casa paterna ed una maggiore condivisione di tempi e di spazi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover modificare, proprio nell'interesse della minore
(desiderosa di stare con il padre, così come riferito dalla madre), il regime di visita concordato dalle parti nel 2023 e trasfuso nel provvedimento giudiziario.
Va, cioè, previsto che, fintantoché il resistente continuerà a vivere a Reggio Calabria, lo stesso avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore:
- almeno una volta ogni tre settimane, dal venerdì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) sino al lunedì (all'ingresso a scuola o casa della madre alle ore
09,00), con facoltà per il resistente di condurre con sé la figlia minore a Reggio Calabria dove lo stesso vive.
- 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo delle vacanze estive, da concordare tra le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 04 gennaio, ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno della minore, a pranzo od a cena.
Qualora il resistente dovesse trasferirsi a Palermo, dove risiede la figlia minore, il regime di visita per il periodo ordinario sarà il seguente:
- settimana 1: dal martedì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) al giovedì (all'ingresso a scuola o casa della madre alle ore 09,00),
- settimana 2: dal venerdì (all'uscita dalla scuola o alle ore 15,00 in periodi extrascolastici) alla domenica alle ore 21,00.
8. Va, infine, dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di vigilare sull'osservanza del predetto regime di visita nonché di prendere in carico il nucleo familiare e la minore, monitorandone le condizioni di vita, sociali, scolastiche e la sua relazione con la figura paterna, con onere di relazionare al Giudice tutelare ogni quattro mesi.
9. La natura della lite ed il complessivo esito del giudizio (connesso anche al positivo comportamento assunto dal resistente dopo l'instaurazione del giudizio) comporta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
4 1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Dispone la parziale modifica delle statuizioni dell'ordinanza n. 6533/2023 emessa dal
Tribunale il 10-12/07/2023, limitatamente al regime di visita della figlia minore da parte del padre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sull'osservanza del regime di visita e di prendere in carico il nucleo familiare, con onere di relazionare al
Giudice tutelare ogni quattro mesi.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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