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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
IA TI SP Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 005315 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 ricorrono
contro
EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. atto di recupero numero di registro 005315/2024, notificato il 10/07/2024, emesso da IA TI S.P.A. per conto del Ministero della TI Corte d'Appello di Bologna relativo all'omesso versamento di euro 2.529 per contributo unificato in relazione al giudizio R.G. n. 132/2023.
Le doglianze espresse dalla parte ricorrente attengono in sintesi a) alla mancanza di motivazione dal momento che non vengono specificati i conteggi relativi alla determinazione del contributo;
b) all'errata quantificazione dell'importo del contributo dovuto di euro 2.529,00 in luogo di un corretto importo al massimo di euro 777,00 riferibile ad un valore indeterminabile dell'appello incidentale esercitato il 3.5.2023; c)varie irregolarità legate alla mancata indicazione dell'autorità competente avanti alla quale impugnare l'atto, alle indicazioni delle maggiorazioni dovute in caso di mancato pagamento e relativa normativa di riferimento. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia della Riscossione invocando inammissibilità dell'azione per omessa vocatio in ius del titolare del credito e sottolineando la legittimità dell'iter procedurale posto in essere. Chiede il rigetto del ricorso con refusione delle spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Ufficio ha correttamente proceduto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 115/2002, a richiedere ai ricorrenti, il pagamento del contributo dovuto per legge stante l'omesso versamento. La congruità del medesimo, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, spetta al funzionario addetto verifica l'esistenza della dichiarazione della all'ufficio il quale 1.……
parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni 2. volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
In caso Rilevato ciò, il successivo art. 16, al comma 1, stabilisce che: di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. Al comma 1-bis precisa che: “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26aprile 1986 n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista”.
Ciò statuito in base alla convenzione stipulata con il Ministero della TI è la Società che provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia. E in caso di omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato, ai fini della riscossione del contributo unificato,
- ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla Società, con la nota di trasmissione di cui al modello Al, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore (art. 6, comma 1);
- la società procede entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui al modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico (art. 6, comma 2);
- la società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16 comma 1-bis del Testo Unico ed all'annotazione nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento (art. 6, comma 3);
- la società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello D (art. 6, comma 4).
In base alle disposizioni in materia quindi In ossequio al dettato normativo, infatti, l'ufficio, in prima istanza, ha trasmesso ad IA TI S.p.A., ai sensi della suddetta Convenzione, gli atti per la identificazione dei debitori ed il calcolo degli importi dovuti ex mediante Modello A1 Prot. N. 003484/2024, art. 5, comma 1, Convenzione Successivamente, la Società ha iscritto a ruolo la partita di credito n. 005315/2024 CU.
A seguito delle precise disposizioni di legge in materia sopra ricordate la Corte non può che respingere il ricorso. La particolarità della questione giustifica tuttavia la compensazione le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
IA TI SP Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 005315 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 ricorrono
contro
EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. atto di recupero numero di registro 005315/2024, notificato il 10/07/2024, emesso da IA TI S.P.A. per conto del Ministero della TI Corte d'Appello di Bologna relativo all'omesso versamento di euro 2.529 per contributo unificato in relazione al giudizio R.G. n. 132/2023.
Le doglianze espresse dalla parte ricorrente attengono in sintesi a) alla mancanza di motivazione dal momento che non vengono specificati i conteggi relativi alla determinazione del contributo;
b) all'errata quantificazione dell'importo del contributo dovuto di euro 2.529,00 in luogo di un corretto importo al massimo di euro 777,00 riferibile ad un valore indeterminabile dell'appello incidentale esercitato il 3.5.2023; c)varie irregolarità legate alla mancata indicazione dell'autorità competente avanti alla quale impugnare l'atto, alle indicazioni delle maggiorazioni dovute in caso di mancato pagamento e relativa normativa di riferimento. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia della Riscossione invocando inammissibilità dell'azione per omessa vocatio in ius del titolare del credito e sottolineando la legittimità dell'iter procedurale posto in essere. Chiede il rigetto del ricorso con refusione delle spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Ufficio ha correttamente proceduto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 115/2002, a richiedere ai ricorrenti, il pagamento del contributo dovuto per legge stante l'omesso versamento. La congruità del medesimo, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, spetta al funzionario addetto verifica l'esistenza della dichiarazione della all'ufficio il quale 1.……
parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni 2. volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
In caso Rilevato ciò, il successivo art. 16, al comma 1, stabilisce che: di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. Al comma 1-bis precisa che: “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26aprile 1986 n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista”.
Ciò statuito in base alla convenzione stipulata con il Ministero della TI è la Società che provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia. E in caso di omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato, ai fini della riscossione del contributo unificato,
- ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla Società, con la nota di trasmissione di cui al modello Al, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore (art. 6, comma 1);
- la società procede entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui al modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico (art. 6, comma 2);
- la società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16 comma 1-bis del Testo Unico ed all'annotazione nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento (art. 6, comma 3);
- la società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello D (art. 6, comma 4).
In base alle disposizioni in materia quindi In ossequio al dettato normativo, infatti, l'ufficio, in prima istanza, ha trasmesso ad IA TI S.p.A., ai sensi della suddetta Convenzione, gli atti per la identificazione dei debitori ed il calcolo degli importi dovuti ex mediante Modello A1 Prot. N. 003484/2024, art. 5, comma 1, Convenzione Successivamente, la Società ha iscritto a ruolo la partita di credito n. 005315/2024 CU.
A seguito delle precise disposizioni di legge in materia sopra ricordate la Corte non può che respingere il ricorso. La particolarità della questione giustifica tuttavia la compensazione le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.