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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TU LU, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3135/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049876110000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, relativa a IMU anno 2013.
Eccepiva:
-La mancata notifica degli atti prodromici.
-Il difetto di motivazione.
-Il difetto di sottoscrizione dei ruoli esattoriali.
-La decadenza e prescrizione.
Integratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il comune di
Agrigento rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto e chiedendone dunque il rigetto.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto sollevata da ADER.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che la cartella impugnata è stata compresa nella domanda di definizione agevolata depositata e favorevolmente accolta dall'Ufficio, con pagamento di più rate da parte del ricorrente.
L'avvenuta presentazione della domanda ha precluso pertanto la possibilità di impugnare l'atto successivamente, con la conseguenza che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano nella complessiva somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro 1000,00. Agrigento 20 ottobre
2025 Il giudice
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TU LU, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3135/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049876110000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, relativa a IMU anno 2013.
Eccepiva:
-La mancata notifica degli atti prodromici.
-Il difetto di motivazione.
-Il difetto di sottoscrizione dei ruoli esattoriali.
-La decadenza e prescrizione.
Integratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il comune di
Agrigento rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto e chiedendone dunque il rigetto.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto sollevata da ADER.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che la cartella impugnata è stata compresa nella domanda di definizione agevolata depositata e favorevolmente accolta dall'Ufficio, con pagamento di più rate da parte del ricorrente.
L'avvenuta presentazione della domanda ha precluso pertanto la possibilità di impugnare l'atto successivamente, con la conseguenza che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano nella complessiva somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro 1000,00. Agrigento 20 ottobre
2025 Il giudice