Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 441
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata, accolta dall'Ufficio e con conseguente pagamento di rate da parte del ricorrente, precludesse la possibilità di impugnare l'atto successivamente.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata, accolta dall'Ufficio e con conseguente pagamento di rate da parte del ricorrente, precludesse la possibilità di impugnare l'atto successivamente.

  • Inammissibile
    Difetto di sottoscrizione dei ruoli esattoriali

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata, accolta dall'Ufficio e con conseguente pagamento di rate da parte del ricorrente, precludesse la possibilità di impugnare l'atto successivamente.

  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata, accolta dall'Ufficio e con conseguente pagamento di rate da parte del ricorrente, precludesse la possibilità di impugnare l'atto successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 441
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo