Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 , recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417 .