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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/08/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato promossa da
AVV. , CF , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società Parte_2
CF , e dall'AVV. FRANCESCA PAPPOLLA, CF
[...] P.IVA_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di Monza, C.F._2 Parte_1 elettivamente domiciliati in Monza, Piazza Trento e Trieste n. 13;
– PARTE ATTRICE– contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Diletta Denova del
Foro di Milano (c.f. ), presso lo studio della quale in Milano (MI), via Alfonso C.F._4
Lamarmora, 36, è anche elettivamente domiciliato, nonché dell'Avv. Diana Rossi (C.F.
) del Foro di Milano;
C.F._5
– CONVENUTO – nonché contro
(C.F. residente a [...] CP_2 C.F._6
–CONVENUTA CONTUMACE–
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, rassegnavano, con deposito telematico, le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
1 “Dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti degli odierni istanti dell'atto dispositivo del
13.06.2024, Rep 4575 e Racc. 3651, dinanzi al Notaio dott. avente ad oggetto il Per_1 trasferimento dei seguenti beni: Comune di Desio, Foglio 17 - mappale 47 (quarantasette) subalterno
709 (settecentonove), via Per Seregno n. 56, piano T-1-2-3, cat. A/7, classe 4, vani 9,5, totale superficie catastale mq. 197, (totale escluse aree scoperte mq. 189), Rendita Catastale Proposta Euro
1.103,93 (millecentotre virgola novantatre), -mappale 47 (quarantasette) subalterno 710
(settecentodieci), via Per Seregno n. 56, piano T, cat. C/6, classe 4, mq. 32, totale superficie catastale mq. 37, Rendita Catastale Proposta Euro 120,64 (centoventi virgola sessantaquattro).
Il tutto con condanna alle spese di lite” per la parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: sospendere il presente Giudizio in attesa di definire l'an ed il quantum debeatur in favore degli attori venendo meno, in difetto, il presupposto fondamentale del presente Giudizio;
nel merito: rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente e di intendono ritrascritte.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale su tutte le circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione "vero che", con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, richiedere e capitolare nel rispetto dei termini di legge.
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale anche sulle seguenti domande:
1) vero che il SI. , dopo l'incidente del 27.5.2023 occorsogli, manifestava la volontà di CP_1 trasferirsi in Thailandia a vivere;
2) vero che il SI. , dopo l'incidente del 27.5.2023, ometteva di effettuare la manutenzione CP_1 ordinaria dell'immobile di Desio Via per Seregno 56;
3) vero che il SI. abita nella casa di Desio Via per Seregno 56 al freddo perché la caldaia CP_1
è rotta dal dicembre 2022;
4) vero che la SI.ra acquistava la nuda proprietà dell'immobile di Desio Via Per Seregno 56 CP_2 per andarvi a vivere dopo il trasferimento del SI. in Thailandia;
CP_1
5) vero che il SI. , dopo l'incidente, manifestava difficoltà di vista tali da compromettere CP_1 anche l'uso del telefono e dei sociali network.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dall'1 al 5:
1) Arch. (26.07.1958, , residente in [...], Tes_1 Tes_2 conoscente del sig. CP_1
2 2) SI. (nato il [...] a [...] -MI), residente in [...]
Masciago (MB) via Cantù, 20, amico del sig. CP_1
3) SI.ra ( – THAILANDIA – 05.02.1966) residente in [...]
(MB9, via Per Seregno, 56, compagna del sig. CP_1
In replica, si formulano i seguenti capitoli di prova:
6) vero che la sig.ra sostituiva l'assegno indicato nel rogito di compravendita con assegni CP_2 circolari per l'importo di circa € 4.500,00 cad. su richiesta del SI. ; CP_1
7) vero che il SI. manifestava la volontà di incassare i predetti assegni al bisogno;
CP_1
8) vero che la decisione di cedere l'immobile de quo veniva maturata dal SI. a seguito CP_1 della decisione di trasferirsi in Thailandia;
9) vero che la sig.ra si determinava ad acquistare l'immobile de quo per l'esigenza di CP_2 trasferirsi a Desio a vivere per ragioni lavorative e personali.
Si indica quale testimone sui predetti capitoli di prova in replica:
SI.ra ( – THAILANDIA – 05.02.1966) residente in [...], compagna del sig. CP_1
Si insiste in tutte le istanze come formulate in atti, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi qui ritrascritte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi secondo la tariffa professionale vigente e con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Salvis juribus.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 17 novembre 2024 gli
Avv.ti e Francesca Pappolla e la società Parte_1 Parte_3 hanno convenuto in giudizio i sig.ri e al fine di ottenere,
[...] Controparte_1 CP_2 previo accertamento della gratuità dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 13 giugno
2024 dal sig. , in qualità di parte venditrice, e dalla sig.ra in qualità di parte CP_1 CP_2 acquirente, con scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 4574 Racc. 3651 (doc. 1), la Per_1 dichiarazione di inefficacia relativa dello stesso ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'atto oggetto della domanda riguarda i beni immobili siti nel Comune di Desio, Via Per Seregno n.
46, di seguito identificati: - villetta con giardino iscritta al catasto fabbricati (foglio 19 mapp. 47 sub.
709), piano T-1-2-3, A7; - pertinenziale autorimessa (foglio 19 mapp. 47 sub. 710), piano T, C6.
Gli attori, nella citazione e nella prima memoria, hanno allegato i seguenti fatti:
3 − di essere creditori nei confronti di di una somma pari ad € 250.000 circa, Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da condotte diffamatorie a mezzo social network, commesse dal convenuto a partire dal 10 luglio 2024;
− di aver agito per il riconoscimento del proprio credito (r.g.n. 5058/2024, citazione notificata il 18 luglio 2024), riconosciuto sussistente in sede cautelare, come da provvedimento ex art. 700 c.p.c. nel procedimento r.g.n. 5068/2024, reso inaudita altera parte e poi confermato il
26 settembre 2024 (docc. 6-7-10);
− che con il contratto di compravendita sopra citato, datato 13 giugno 2024, il sig. CP_1 aveva trasferito la proprietà dei beni sopraindicati alla figlia della sua compagna, sig.ra al prezzo di € 58.000, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio. CP_2
Nell'atto le parti avevano dato atto che la somma era stata corrisposta mediante un assegno bancario non trasferibile, tratto nella stessa data su Intesa Sanpaolo, filiale di Sesto San
Giovanni, numero 9364842421-12, e la parte venditrice aveva rilasciato quietanza con rinuncia all'ipoteca legale.
La parte acquirente aveva altresì dichiarato che il prezzo era stato corrisposto “alla parte venditrice dalla propria madre, signora , nata a [...]_2
(Thailandia) il giorno 5 febbraio 1966, residente in [...], codice fiscale , a titolo di liberalità indiretta nei propri confronti.”; CodiceFiscale_7
− che l'intento del sig. era quello di spogliarsi di tutti i beni fruttiferi, al fine di rendere CP_1 più difficile la soddisfazione dei suoi creditori, come dimostrerebbe la circostanza che aveva trattenuto per sé il diritto di abitazione, diritto impignorabile;
− che il prezzo convenuto era irrisorio (cfr. valori OMI della piena proprietà € 340.000-
370.000), anche considerando la riserva del diritto di abitazione vitalizio;
infatti il valore della nuda proprietà, considerata l'età del sig. , doveva aggirarsi intorno al 50% del valore CP_1 della piena proprietà, ossia all'incirca € 170.000;
− che la parte acquirente non poteva essere in buona fede, poiché frequentava il convenuto, anche in occasioni di svago (doc. 5), stante il legame di parentela con la compagna del sig.
, quest'ultima certamente a conoscenza dei suoi debiti;
CP_1
− che le altre condizioni indicate nell'atto traslativo erano eccessivamente favorevoli alla parte venditrice (cfr. stipula per scrittura privata anziché atto pubblico e con garanzia di conformità degli impianti);
− che in data 19 giugno 2024, pochi giorni dopo l'atto asseritamente revocabile, il sig. CP_1 pubblicava il seguente post: “Ed è solo l'inizio…seguirà sputtanamento mediatico con foto e documentazione”. Tale post sarebbe stato pubblicato subito dopo l'esecuzione della notifica
4 di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'Avv. e dimostrerebbe, unitamente Pt_1 agli altri elementi allegati e dedotti, la preordinazione dell'atto alla diminuzione della propria garanzia generica;
− che il sig. era divenuto proprietario degli immobili di Desio in forza di successione CP_1 ereditaria nel 2011 e che vi aveva sempre abitato, nonostante precedente atto traslativo posto in essere nel 2017. Infatti nell'agosto 2017 il sig. si obbligò a stipulare contratto di CP_1 compravendita dei beni siti in Desio con il sig. al quale effettivamente poi Parte_4 li alienò con rogito dell'ottobre 2017, trattenendo per sé il diritto di abitazione ed a valore asseritamente incongruo (cfr. doc. 1). Secondo parte attrice anche tale atto avrebbe avuto natura simulata, poichè le parti non avrebbero avuto alcuna volontà effettiva di trasferire e di acquistare la proprietà di tali immobili, ovvero sarebbe stato revocabile perché compiuto in frode ai creditori.
Infatti nel dicembre 2023 il sig. aveva ottenuto il ritrasferimento della proprietà CP_1 dell'immobile al prezzo di € 57.000 (doc. 3), corrisposto mediante assegno bancario, che l'attore allega non essere mai stato incassato.
Precisamente, in punto di elementi costitutivi delle fattispecie invocate, parte attrice ha allegato e dedotto:
a) quanto alla natura simulata della vendita, che i rapporti tra i contraenti, le modalità della vendita, il prezzo irrisorio e l'omesso versamento dello stesso renderebbero evidente la sussistenza di una vendita fittizia, ovvero di una donazione dissimulata ovvero, in ogni caso, di un atto a titolo gratuito;
b) quanto alla natura di atto revocabile, la sussistenza della propria legittimazione e l'assenza di un'idonea garanzia generica in capo al debitore disponente, privo di altri beni e di redditi stabili;
c) quanto all'elemento soggettivo, che la particolare intensità dell'elemento soggettivo richiesto in capo al debitore, caratterizzato dalla preordinazione dolosa dell'atto dispositivo, sarebbe dimostrata dal quadro di indizi suesposto, oltre che dal fatto che l'atto dispositivo sarebbe avvenuto pochi giorni prima del primo post che preannunciava altre comunicazioni diffamatorie (cfr. doc. 8). Ove non venisse riconosciuta la gratuità dell'atto, comunque revocabile, gli elementi indiziari di cui al punto a) consentirebbero di presumere anche la consapevolezza dell'intento in capo all'acquirente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 allegando i seguenti fatti:
5 ✓ che vi era un rapporto d'amicizia, oltre che professionale, con l'Avv. al quale il Pt_1 convenuto concedeva un prestito di € 20.000, non regolarmente restituito;
✓ che nel 2017 il SI. , in ansia per una flessione delle proprie entrate, ed anche per far CP_1 fronte alle parcelle di altri legali, cui poi si era rivolto per risolvere le controversie con l'ex moglie, dopo il deteriorarsi dei rapporti con l'Avv. decideva di alienare la propria Pt_1 casa al SI. che gli corrispondeva puntualmente il prezzo di acquisto;
Pt_4
✓ che in data 27 maggio 2023 il sig. era coinvolto in un grave incidente in moto (cfr. CP_1 referti medici sino a novembre 2023), che gli provoca anche attualmente difficoltà nella vista e nell'eloquio, ripercussioni funzionali a livello cognitivo e menomazione nella funzionalità del braccio sinistro e delle vertebre cervicali (doc. 7 accertamento invalidità);
✓ che a seguito di tale sinistro egli non riprendeva l'attività lavorativa e, pertanto, l'eredità ricevuta non risultava sufficiente alle sue necessità e alla sistemazione della caldaia dell'immobile, ove risiedeva;
✓ che nel dicembre 2023 egli riacquistava la proprietà dell'immobile di Desio “avendo acquisito una stabilità economica ed avendo raggiunto un accordo con il SI. ; Pt_4
✓ che in data 3 giugno 2024, perdurando l'inadempimento dell'Avv. veniva richiesto Pt_1 ed ottenuto dal sig. il decreto ingiuntivo n. 1726/2024 per il pagamento della somma CP_1 capitale di € 16.000, già oggetto di riconoscimento di debito (doc. 3).
✓ “Nelle more, il SI. si univa sentimentalmente alla SI.ra , CP_1 Persona_2 madre della sig.ra figlia dell'ex marito della stessa. Il SI. , CP_2 CP_1 affascinato dalla diversa cultura della compagna, decideva di mettere in cantiere un trasferimento in Thailandia, Paese già conosciuto e amato dallo stesso, e dove avrebbe condotto una diversa tipologia di vita. Alla luce della sopravvenuta grave situazione di salute, la presenza di svariati problemi nell'immobile da risolvere e la volontà di trasferimento, la
SI. proponeva all'odierno convenuto di versargli i propri risparmi così da Per_2 intestare alla propria figlia l'immobile; una volta risolte una serie di questioni CP_2 personali, la coppia si sarebbe poi trasferita in Thailandia e l'immobile sarebbe rimasto appunto ad che aveva già deciso di continuare a vivere in Italia e che abitava (come CP_2 tutt'ora) in un immobile locato dallo zio della stessa a Pinerolo Po, situazione non ottimale per una ragazza che ha trovato attività lavorativa a Milano, più facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici da Desio (MB)”.
Il sig. in comparsa di costituzione e risposta ha altresì contestato i seguenti fatti o CP_1 allegazioni:
6 ✓ di essere autore dell'illecito diffamatorio di cui è accusato e che sussista un danno risarcibile, stante la sospensione cautelare del provvedimento di condanna alle spese da parte del Giudice dell'opposizione a precetto (doc. 8 poi prodotto in seconda memoria);
✓ di aver posto in essere atti a titolo gratuito con il sig. nel 2017 e nel 2023; Pt_4
✓ che il trasferimento dei beni di Desio a favore della sig.ra avvenne a prezzo vile, poiché CP_2 il reale valore dell'immobile – perizia redatta dall'arch. giurata e datata 29.1.2025 Per_4
- si attesterebbe intorno ad € 245.104 e il valore del diritto di abitazione, in considerazione dell'età del convenuto, si attesterebbe sul 60% del diritto di piena proprietà (docc. 5-6);
✓ che il prezzo non sia stato versato dalla madre della sig.ra CP_2
Al contempo ha altresì allegato “che le somme indicate in rogito, …, sono state riscosse dal SI.
che detiene gli assegni circolari ricevuti dalla SI.ra e man mano li utilizza per le CP_1 CP_2 proprie necessità correnti”.
Ha altresì eccepito:
a) il difetto di legittimazione dell'attore per mancanza di prova del credito;
b) l'assenza di alcun intento fraudolento in capo al sig. e, in particolare, il difetto di CP_1 prova del disegno volto a frodare il creditore, perché lo stesso convenuto, alla data dell'atto dispositivo, era creditore dell'Avv. e, in ogni caso, incapace di ordire un tale piano Pt_1 per le sue condizioni di salute;
c) la sussistenza della consapevolezza della dolosa preordinazione in capo alla sig.ra CP_2
Ha dunque concluso con la richiesta di sospensione del presente giudizio, sino alla definizione del procedimento volto all'accertamento del diritto al risarcimento, e di rigetto dell'avversaria domanda.
Parte attrice, sin dalla prima memoria ex art. 171 ter n. 1, ha specificamente contestato la rilevanza delle avversarie premesse in fatto e precisato come talune delle avversarie allegazioni, in particolare la qualità di creditore dello stesso , fossero riferibili unicamente all'Avv. e non CP_1 Pt_1 anche alle restanti parti attrici. Ha altresì sostenuto la natura simulata del contratto di compravendita concluso con il sig. per avere l'Avv. personalmente assistito il sig. Pt_4 Pt_1 CP_1 nella stesura dell'accordo simulatorio, chiedendo ammettersi prova testimoniale sulla dedotta circostanza. Ha inoltre rilevato, nella terza memoria, la contraddizione insita nella difesa di controparte, laddove il convenuto sostiene, in contrasto con il tenore del documento costituito dalla scrittura privata di vendita, che il pagamento sarebbe avvenuto non mediante l'assegno bancario indicato in atto bensì mediante assegni circolari incassati o in fase di incasso/incassabili. Quanto alla perizia di stima, ne è stata contestata l'attendibilità ed è stato comunque rilevato l'importante sconto concesso alla parte acquirente, avvantaggiatasi della nuda proprietà ad un prezzo (€ 58.000) non molto superiore al 50 % del valore congruo stimato (€ 98.000). Parte attrice ha altresì evidenziato
7 l'ulteriore contraddizione dell'altrui difesa in punto di pagamento del prezzo, emergente ulteriormente nella seconda memoria, nella quale, da un lato, si dichiara che gli assegni circolari consegnati dopo l'atto non sarebbero stati ancora incassati e, dall'altro lato, si sostiene l'avvenuto incasso di un assegno circolare di € 4.500, in forza di documento, secondo parte attrice, inidoneo a fornire prova della circostanza dedotta.
Parte attrice ha, altresì, evidenziato che la contumacia di parte acquirente, reale interessata a dimostrare l'onerosità dell'atto e la propria estraneità all'intento doloso del convenuto, costituirebbe ulteriore indizio sintomatico della sostanziale gratuità dell'atto.
Parte convenuta, nella seconda memoria, ha contestato la conferenza della pregressa vicenda traslativa con il sig. e, in ogni caso, ha dedotto la violazione del segreto professionale da Pt_4 parte dell'Avv. Ha contestato che vi fosse alcun rapporto tra il convenuto e la sig.ra Pt_1 CP_2
(definiti per la prima volta “due estranei”) ed allegato l'indipendenza economica della parte acquirente. In ordine al contenzioso pendente sull'esistenza del fatto illecito, ha dato atto del rifiuto di controparte alla proposta transattiva formulata dal Giudice, depositando il relativo verbale d'udienza. Ha contestato le avversarie deduzioni in punto di attendibilità della stima e di valore concludente della contumacia della sig.ra al contrario sostenendo l'assenza di prova della CP_2 dolosa preordinazione in capo al convenuto.
Sulla questione del pagamento del prezzo parte convenuta, negli scritti finali, ha ribadito di aver fornito prova sufficiente della propria prospettazione, ossia dell'esistenza di un accordo posteriore alla scrittura privata sulla base del quale l'assegno bancario sarebbe stato sostituito con assegni circolari rilasciati dalla sig.ra alcuni dei quali già incassati ed altri ancora da incassare. CP_2
Ha infine rammentato come il Notaio non avrebbe potuto procedere all'autentica delle Per_1 sottoscrizioni, ove avesse rinvenuto profili di illiceità nell'atto.
Così riepilogate le allegazioni e le difese delle parti, è necessario dare atto del fatto che, in ragione della tardiva comunicazione dell'ordinanza riservata, non è imputabile alle parti il ritardo nel deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Va altresì confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale formulate da parte convenuta nella seconda memoria, poiché la causa può ritenersi sufficientemente istruita a mezzo documenti e sulla base di fatti pacifici, perché non tempestivamente contestati. La motivazione va altresì integrata con quanto si dirà al paragrafo che segue in punto di prova dell'accordo modificativo successivo alla stipula.
1. La fondatezza della tesi attorea in punto di gratuità dell'atto dispositivo dissimulato.
Si ritiene che le parti attrici, soggetti terzi rispetto all'accordo simulatorio, abbiano allegato circostanze idonee e fornito prove indirette sufficienti dell'esistenza di tale accordo simulatorio e
8 della reale causa del negozio dissimulato, costituito da un trasferimento della proprietà con riserva del diritto di abitazione a titolo gratuito.
In particolare, si ritiene rilevante quanto parte attrice ha argomentato sulle peculiari qualità delle parti e sulle modalità della stipulazione, specie in punto di prova dell'adempimento da parte dell'acquirente.
Si deve, anzitutto, tenere in considerazione il legame di conoscenza e di frequentazione abituale tra i contraenti, che, secondo l'id quod plerumque accidit costituisce elemento ricorrente nelle fattispecie simulatorie. L'acquirente è, infatti, figlia della compagna del dante causa (circostanze di fatto mai contestate) e frequentatrice della coppia (circostanza non tempestivamente contestata e, peraltro, documentalmente provata -cfr. doc. 5-). Incidentalmente si osserva che la contestazione da parte del convenuto circa l'abituale frequentazione della sig.ra allegata e dimostrata dalla foto CP_2 pubblicata su profilo Facebook (doc. 5), è giunta genericamente e tardivamente in Parte_5 seconda memoria, oltre il maturare delle preclusioni assertive, termine a cui si riconnette anche l'onere di contestazione dei fatti tempestivamente allegati1. In ogni caso la contestazione è contraddetta dalla successiva allegazione in punto di interesse all'atto dispositivo, posto che uno dei motivi che lo avrebbero indotto alla stipula dell'atto era, secondo la sua prospettazione, proprio agevolare la figlia della compagna nel reperimento di un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro.
In secondo luogo risultano rilevanti l'entità del prezzo pattuito – secondo la stessa perizia di parte prodotta notevolmente inferiore al valore di mercato - e le modalità di pagamento del prezzo convenute a fronte del trasferimento della nuda proprietà dell'unico bene immobile posseduto dal venditore – circostanza anche questa non contestata -, ossia l'accettazione da parte del venditore di assegno bancario con contestuale rilascio di quietanza, senza alcuna clausola a garanzia dell'effettivo buon fine dell'operazione e rinuncia, persino, all'ipoteca legale.
Tale clausola, assai stravagante nell'ambito di una libera negoziazione di compravendita, induce a ritenere, se considerata alla stregua di quanto si dirà appresso in ordine alla condotta delle parti successiva alla stipula, fondata la prospettazione di parte attrice in merito alla sostanziale carenza di volontà delle parti all'effettivo pagamento di un prezzo a fronte del trasferimento della proprietà.
9 In tale senso è dirimente che, a fronte della contestazione di mancato pagamento del prezzo, la difesa di parte convenuta sia risultata contraddittoria e non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento a mezzo assegno bancario, come inizialmente convenuto, ovvero in conformità a successivo ovvero contestuale accordo modificativo.
Invero, il convenuto ha sostenuto, in prima battuta, che il prezzo fosse stato pagato dalla compagna del sig. , madre dell'acquirente, con l'assegno bancario i cui estremi erano riportati nella CP_1 scrittura privata autenticata. Poi ha sostenuto, nel medesimo atto, che “Le somme indicate in rogito, oltre tutto, sono state riscosse dal SI. che detiene gli assegni circolari ricevuti dalla SI.ra CP_1
e man mano li utilizza per le proprie necessità correnti”. Nella seconda memoria il convenuto CP_2 ha nuovamente modificato la propria prospettazione, allegando di non aver in realtà ancora incassato gli assegni: “Successivamente alla stipula, le Parti concordavano la sostituzione del detto assegno con la consegna di assegni circolari che il SI. , a proprio piacimento e comodo, incasserà. CP_1
Si ritiene che anche questo rientri per legge nella libera disponibilità delle parti e non sia contrario
a norma alcuna. A titolo esemplificativo, si dà prova del primo degli assegni circolari incassati e di ulteriore incasso (doc. 10).”
Dell'esistenza di un accordo “successivo” alla stipula dell'atto di compravendita in ordine alla differente modalità di pagamento del prezzo parte convenuta si è offerta di dare prova testimoniale, mediante escussione della testimonianza della compagna del sig. e madre dell'acquirente. CP_1
Tuttavia, come noto, l'ammissibilità di tale prova, ai sensi dell'art. 2723 c.c., incontra il limite della verosimiglianza della stipula di un accordo verbale successivo e contrastante con il tenore di un precedente contratto scritto. Tuttavia, in un contesto di “estraneità” tra la parte venditrice e la parte acquirente, secondo la prospettazione da ultimo sostenuta da parte convenuta, appare inverosimile che il sig. , in situazione di difficoltà economica, non abbia preteso la sottoscrizione di un CP_1 impegno scritto successivo da parte dell'acquirente al pagamento del prezzo in tale diversa modalità.
Per tale ragione i capitoli di prova dedotti sono da ritenersi inammissibili.
Anzi, a ben vedere, nel caso di specie la prospettazione di parte convenuta risulta inammissibile da provare per testimoni in forza dell'art. 2722 c.c., perché postula che sia stato dichiarato in sede di compravendita che la sig.ra fosse già liberata dall'obbligazione di pagamento del prezzo, per CP_2 effetto della quietanza rilasciata a fronte di semplice assegno bancario a mani del venditore, ma che in realtà le parti, consapevoli del mancato incasso dell'assegno e della persistenza dell'obbligazione di pagamento, volessero una modalità di adempimento diversa, che prevedeva pagamenti parziali di
€ 4.500 a semplice richiesta da parte del venditore, non più con provvista proveniente dalla madre della compratrice ma con assegni circolari corrisposti dalla parte acquirente.
10 In punto di effettivo adempimento, poi, l'unica produzione documentale avversaria è costituita dalla ricevuta di versamento di un assegno circolare di € 4.500 su conto intestato al sig. , assegno CP_1 emesso il 5.11.2024 ed incassato il 17.1.2025.
Come tempestivamente contestato da parte attrice, trattasi di documento inidoneo a provare la causa sottesa al pagamento e, in particolare, l'identità dell'emittente l'assegno circolare.
Non è stata, dunque, fornita prova, da parte del soggetto tenuto a darne dimostrazione secondo i principi in tema di simulazione, del pagamento del prezzo convenuto. Né merita accoglimento la tesi di parte convenuta in ordine all'incontrovertibilità delle risultanze di una scrittura privata autenticata, ai fini dell'indagine sull'esistenza della simulazione. Infatti l'efficacia probatoria dell'autentica riguarda la provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e gli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti.
Tornando agli elementi a supporto della ritenuta gratuità dell'atto dissimulato, è rilevante altresì la circostanza che parte convenuta abbia fornito giustificazioni vaghe in punto di interesse sotteso all'atto dispositivo.
In proposito parti attrici hanno affermato che l'unico motivo della stipula era quello di sottrarre l'unico immobile alla potenziale aggressione dei creditori, riservando per sé un diritto impignorabile, in una condizione di difficoltà economica - come si è detto circostanza non contestata da parte convenuta, la quale ha ammesso di non aver potuto nemmeno procedere dal 2024 alla riparazione della caldaia, e, in ogni caso, indirettamente confermata dalla produzione dell'ammissione al gratuito patrocinio, doc. 11 att.-.
Parte convenuta ha allegato che “Alla luce della sopravvenuta grave situazione di salute, la presenza di svariati problemi nell'immobile da risolvere e la volontà di trasferimento, la SI. Per_2 proponeva all'odierno convenuto di versargli i propri risparmi così da intestare alla propria figlia
l'immobile; una volta risolte una serie di questioni personali, la coppia si sarebbe poi trasferita CP_2 in Thailandia e l'immobile sarebbe rimasto appunto ad che aveva già deciso di continuare a CP_2 vivere in Italia e che abitava (come tutt'ora) in un immobile locato dallo zio della stessa a Pinerolo
Po, situazione non ottimale per una ragazza che ha trovato attività lavorativa a Milano, più facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici da Desio (MB), dove è difatti sito l'immobile oggetto della presente causa”.
Tale motivo, ove mai fosse stato confermato dalle testimonianze richieste, non avrebbe comunque consentito di suffragare la formale onerosità dell'atto stipulato.
Infatti, il comportamento delle parti successivo alla stipula ha reso palese che mediante tale atto il dante causa non avesse materialmente inteso realizzare lo scopo tipico dell'atto di compravendita,
11 ossia il reperimento di liquidità, nel caso di specie necessaria a vivere o al trasferimento in Thailandia.
Infatti da un lato egli si riservava il diritto di abitazione vitalizio (e non a termine) e, in aggiunta, non pretendeva, secondo la prospettazione sopra sostenuta, l'immediato pagamento del prezzo, concedendo invece, secondo la sua prospettazione finale, una dilazione a tempo indeterminato. Il trasferimento in Thailandia e il desiderio di provvedere alla sistemazione della figlia della sua compagna, in sostanza, per la sua genericità e vaghezza temporale, ove mai confermato dalle testimonianze, risulterebbe più l'esito di un progetto a lungo termine - stanti le condizioni di salute del sig. , che per sua stessa ammissione lo avrebbero dissuaso dall'intraprendere il viaggio CP_1
- che un motivo del trasferimento della nuda proprietà contro il pagamento di un prezzo.
Il complesso di tali elementi di prova ed acquisizioni processuali consente, dunque, di ritenere provata la sostanziale gratuità dell'atto di trasferimento, volto a consentire la dismissione di un bene utilmente aggredibile dai creditori attuali o futuri del dante causa, per sua stessa ammissione, in difficoltà economica.
Che tale fosse la reale causa dell'operazione, ossia il trasferimento senza pagamento del corrispettivo e per realizzare un interesse patrimoniale del dante causa non illecito - posto che la commissione di un atto in frode ai creditori non implica nullità per illiceità, ma unicamente revocabilità dell'atto -, deve ritenersi noto alla parte acquirente, in ragione dello stretto rapporto con la compagna del disponente e della abituale frequentazione con lo stesso.
2. La fondatezza dell'azione revocatoria.
Premessa la natura sostanzialmente gratuita dell'atto contestato, giova ripercorrere i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Si tratta dell'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, dell'atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, del pericolo di un danno per il creditore e della consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta, oltre alla preordinazione dell'atto al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito (c.d. dolo specifico) nel caso di atto posto in essere prima del sorgere del credito (Cassazione civile sez. un.,
27/01/2025, n.1898).
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
Anzitutto, si osserva che la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
12 In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n.
16722/2009, Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901
c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo
a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App.
Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza
7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18), consentendo di attivare il rimedio revocatorio anche per la tutela di crediti eventuali, senza alcuna necessità di accertamento incidentale del quantum effettivamente risarcibile.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente.
La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
Tale ricognizione giurisprudenziale è sufficiente per ritenere infondata la prospettazione di parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'azione.
Si ritiene, inoltre, che parti attrici abbiano fornito prova sufficiente della natura non manifestamente pretestuosa della propria pretesa, per lo meno di natura non patrimoniale, producendo l'atto di citazione introduttivo della causa di merito ed il provvedimento cautelare contenente l'ordine alla rimozione dei post diffamatori con condanna alle spese del sig. , evidentemente CP_1 riconosciuto, in una valutazione preliminare e sommaria, autore dell'illecito (cfr. motivazione sottesa alla concessione inaudita altera parte, poi confermata). In particolare, l'atto di citazione prodotto contiene la riproduzione al suo interno di tutti i commenti diffamatori diretti alla lesione dell'onore e della reputazione dell'avv. e dell'Avv. Pappolla, pubblicate anche sulla pagina della società Pt_1 tra avvocati di cui il primo è legale rappresentante. Tali condotte, secondo la delibazione incidentale
13 propria del presente giudizio, appaiono ascrivibili al sig. , stante la materiale pubblicazione CP_1 di foto del titolo esecutivo da lui ottenuto contro l'Avv. per il recupero del credito di cui Pt_1 nessuno a parte il convenuto o i suoi difensori avrebbero avrebbe avuto la disponibilità (D.I.N.
1726/2024).
Le contestazioni della difesa di parte convenuta, in punto di riferibilità degli account al presunto autore, si ritengono al contrario generiche ed inidonee a rivestire l'altrui pretesa dell'attributo della manifesta pretestuosità, soprattutto in considerazione della pronuncia cautelare favorevole già ottenuta, la quale rende sufficientemente dimostrata l'esistenza quantomeno di un danno non patrimoniale.
È poi unanime la giurisprudenza di legittimità nell'escludere, in fattispecie di crediti litigiosi, la ricorrenza dei presupposti della sospensione obbligatoria del processo ex art. 295 c.p.c. proprio in considerazione del vaglio richiesto in questa sede ai fini del riconoscimento della titolarità dell'azione in capo agli attori.
È invece assodata l'inapplicabilità caso di specie dell'art. 337 c.p.c., non essendovi alcuna pronuncia di primo grado di cui tenere conto.
L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Ebbene, poiché nel caso di specie l'atto dispositivo ha ad oggetto gli unici immobili di proprietà del debitore e, si ritiene, ha causa gratuita, esso ontologicamente compromette la consistenza patrimoniale del debitore.
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore. Occorre cioè che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione, e che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass.,
Sez. I, 27/02/1985, n. 1716).
In riferimento alla posizione del terzo acquirente, nel caso di atto a titolo gratuito si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla
14 riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.,
Sez. VI, 3/12/2014, n. 25614; Cass., Sez. I, 5/07/2013, n. 16825).
Questo Giudice ritiene che parte attrice abbia fornito prova indiziaria sufficiente dell'esistenza di un animus nocendi in capo al debitore e della consapevolezza della lesività dell'atto in capo all'acquirente.
In particolare parte attrice ha sostenuto che l'atto dispositivo, posto in essere prima del compimento dell'illecito, non avesse altro scopo che quello di spogliarsi di ogni diritto patrimoniale immobiliare aggredibile esecutivamente, in una situazione di incapienza patrimoniale (quest'ultima incontestata da parte debitrice) e di grave e risalente inimicizia con l'Avv. (non contestata da parte Pt_1 debitrice), verso il quale il sig. vantava un credito che non era riuscito a recuperare. In CP_1 particolare gli attori hanno provato che le condotte diffamatorie venivano preannunciate dal sig.
con post pubblicato il 19 giugno 2024, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo CP_1 da parte del sig. , avente il seguente tenore: “Ed è solo l'inizio…seguirà sputtanamento CP_1 mediatico con foto e documentazione (anch'esso non contestato specificamente), ossia pochi giorni dopo la stipula dell'atto traslativo, avvenuta il 13 giugno 2024. Inoltre risulta dal doc. 3 di parte convenuta che la data di deposito del decreto ingiuntivo doveva essere prossima alla sua data di redazione, ossia il 20 maggio 2024.
La particolare vicinanza tra i due accadimenti, ossia la stipulazione di atto dismissivo, sostanzialmente gratuito, e l'annuncio della diffamazione pubblica, oltre alla particolare risalenza dell'inimicizia tra il sig. e l'avv. culminata con il deposito di ricorso per decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo intorno al 20 maggio 2024, consentono di ritenere altamente probabile che, alla data del trasferimento, il sig. avesse già inteso procedere a ledere pubblicamente l'onore dell'Avv. CP_1
e della società tra avvocati dallo stesso amministrata. Diversamente non può ritenersi Pt_1 raggiunta la prova dell'animus nocendi nei confronti dell'Avv. Pappolla, nei confronti della quale non può ritenersi provata alcuna preesistente inimicizia con il sig. , tale da consentire di CP_1 ritenere sussistente l'intenzione di arrecare offesa alla stessa all'epoca della stipulazione.
In aggiunta la situazione di difficoltà economica confessata dalla stessa parte convenuta rende verosimile che l'atto a titolo gratuito non avesse altro scopo immediato che quello di porre al sicuro gli unici beni immobili di proprietà dalle mire di eventuali altri creditori.
Né si ritiene che la dolosa preordinazione possa essere impedita dalle condizioni di salute della parte convenuta, atteso che la “sfumata” ripercussione funzionale della sfera psichica non risulta descritta in termini sufficientemente dettagliati nel certificato di invalidità prodotto.
15 Neppure la titolarità di un credito nei confronti dell'Avv. consente di escludere la Pt_1 coesistente volontà di porre al riparo il proprio patrimonio dall'eventuale attività di recupero forzoso posta in essere dallo stesso.
Quanto all'elemento soggettivo in capo alla sig.ra in considerazione della sostanziale gratuità CP_2 dell'atto, del rapporto di stretta parentela con la compagna convivente del sig. - alla quale CP_1 era certamente nota la situazione di difficoltà economica dello stesso e l'inimicizia con l'avv.
- e delle qualità della convenuta rimasta contumace, persona maggiorenne di anni venti ed Pt_1 indipendente economicamente, deve ritenersi indirettamente provata la consapevolezza della potenzialità lesiva dell'atto stipulato per i creditori del sig. . CP_1
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda di parte attrice Avv. e Pt_1 Pt_2 [...] deve essere accolta e pertanto l'atto di compravendita Parte_2 stipulato in data 13 giugno 2024 va dichiarato inefficace soltanto nei loro confronti.
3. Le spese di lite
Dall'accoglimento delle domande di parte attrice Avv. e Parte_1 Parte_2
deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. delle parti convenute, a carico Parte_2 delle quali devono essere poste le spese di lite, nella misura del 70 % in capo al convenuto costituito e nella misura del 30% in capo alla convenuta rimasta contumace, poiché non appare sussistere una palese convergenza di atteggiamenti difensivi e poiché si ritiene preponderante l'iniziativa del convenuto nell'esecuzione dell'atto revocato.
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 545 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 10.860 per compensi professionali, parametrati sul valore indeterminabile, stante la natura non liquida del credito a tutela del quale gli attori hanno agito, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2
DM n. 55/2014, CPA ed IVA solo ove dovuta, sugli importi imponibili.
Nel rapporto processuale tra la parte Avv. Francesca Pappolla ed i convenuti, a prescindere dalla soccombenza, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la accertata natura lesiva delle ragioni dei creditori dell'atto contestato.
4. Insussistenza dei presupposti per la segnalazione all'Ordine degli Avvocati.
Non si rinvengono i presupposti per disporre la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Monza affinchè sia valutato se procedere a carico dell'Avv. per la violazione Pt_1 del segreto professionale, in quanto la divulgazione della notizia - simulazione della vendita con il sig. - della quale il legale sarebbe venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio Pt_4 incarico appare facoltizzata dal comma 4 dell'art. 28 del Codice deontologico “per allegare
16 circostanze di fatto in una controversia che vede l'avvocato contrapposto al proprio cliente o al proprio assistito” e non sembra avere ecceduto i limiti della stretta necessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da AVV.
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Pt_1 [...]
e dall'AVV. FRANCESCA PAPPOLLA, Parte_2 contro e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_2 disattese o assorbite, così provvede:
- in accoglimento della domanda revocatoria proposta da , in Parte_6 proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
e, per l'effetto, dichiara inefficace nei loro Parte_7 confronti ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita stipulato per scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 4574 Racc. 3651 con cui ha venduto ad Per_1 Controparte_1
beni immobili ivi meglio descritti, riservando per sé il diritto di abitazione;
CP_2
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- rigetta la domanda revocatoria proposta da AVV. FRANCESCA PAPPOLLA nei confronti di entrambe le parti convenute;
- condanna i convenuti e lla refusione delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore di AVV. e Parte_1 [...]
che si liquidano, complessivamente per entrambe Parte_2 le parti vittoriose, in € 10.860 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 545 per anticipazioni, da corrispondersi quanto al 70% da parte del convenuto costituito e quanto al 30% da parte della convenuta contumace;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale tra AVV.
FRANCESCA PAPPOLLA e i convenuti.
Così deciso in Monza il 13 agosto 2025.
Il Giudice
Caterina Rizzotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" Cass. 31402 del 2019, richiamata da Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/04/2025, n. 10359.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato promossa da
AVV. , CF , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società Parte_2
CF , e dall'AVV. FRANCESCA PAPPOLLA, CF
[...] P.IVA_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di Monza, C.F._2 Parte_1 elettivamente domiciliati in Monza, Piazza Trento e Trieste n. 13;
– PARTE ATTRICE– contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Diletta Denova del
Foro di Milano (c.f. ), presso lo studio della quale in Milano (MI), via Alfonso C.F._4
Lamarmora, 36, è anche elettivamente domiciliato, nonché dell'Avv. Diana Rossi (C.F.
) del Foro di Milano;
C.F._5
– CONVENUTO – nonché contro
(C.F. residente a [...] CP_2 C.F._6
–CONVENUTA CONTUMACE–
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, rassegnavano, con deposito telematico, le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
1 “Dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti degli odierni istanti dell'atto dispositivo del
13.06.2024, Rep 4575 e Racc. 3651, dinanzi al Notaio dott. avente ad oggetto il Per_1 trasferimento dei seguenti beni: Comune di Desio, Foglio 17 - mappale 47 (quarantasette) subalterno
709 (settecentonove), via Per Seregno n. 56, piano T-1-2-3, cat. A/7, classe 4, vani 9,5, totale superficie catastale mq. 197, (totale escluse aree scoperte mq. 189), Rendita Catastale Proposta Euro
1.103,93 (millecentotre virgola novantatre), -mappale 47 (quarantasette) subalterno 710
(settecentodieci), via Per Seregno n. 56, piano T, cat. C/6, classe 4, mq. 32, totale superficie catastale mq. 37, Rendita Catastale Proposta Euro 120,64 (centoventi virgola sessantaquattro).
Il tutto con condanna alle spese di lite” per la parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: sospendere il presente Giudizio in attesa di definire l'an ed il quantum debeatur in favore degli attori venendo meno, in difetto, il presupposto fondamentale del presente Giudizio;
nel merito: rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente e di intendono ritrascritte.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale su tutte le circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione "vero che", con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, richiedere e capitolare nel rispetto dei termini di legge.
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale anche sulle seguenti domande:
1) vero che il SI. , dopo l'incidente del 27.5.2023 occorsogli, manifestava la volontà di CP_1 trasferirsi in Thailandia a vivere;
2) vero che il SI. , dopo l'incidente del 27.5.2023, ometteva di effettuare la manutenzione CP_1 ordinaria dell'immobile di Desio Via per Seregno 56;
3) vero che il SI. abita nella casa di Desio Via per Seregno 56 al freddo perché la caldaia CP_1
è rotta dal dicembre 2022;
4) vero che la SI.ra acquistava la nuda proprietà dell'immobile di Desio Via Per Seregno 56 CP_2 per andarvi a vivere dopo il trasferimento del SI. in Thailandia;
CP_1
5) vero che il SI. , dopo l'incidente, manifestava difficoltà di vista tali da compromettere CP_1 anche l'uso del telefono e dei sociali network.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dall'1 al 5:
1) Arch. (26.07.1958, , residente in [...], Tes_1 Tes_2 conoscente del sig. CP_1
2 2) SI. (nato il [...] a [...] -MI), residente in [...]
Masciago (MB) via Cantù, 20, amico del sig. CP_1
3) SI.ra ( – THAILANDIA – 05.02.1966) residente in [...]
(MB9, via Per Seregno, 56, compagna del sig. CP_1
In replica, si formulano i seguenti capitoli di prova:
6) vero che la sig.ra sostituiva l'assegno indicato nel rogito di compravendita con assegni CP_2 circolari per l'importo di circa € 4.500,00 cad. su richiesta del SI. ; CP_1
7) vero che il SI. manifestava la volontà di incassare i predetti assegni al bisogno;
CP_1
8) vero che la decisione di cedere l'immobile de quo veniva maturata dal SI. a seguito CP_1 della decisione di trasferirsi in Thailandia;
9) vero che la sig.ra si determinava ad acquistare l'immobile de quo per l'esigenza di CP_2 trasferirsi a Desio a vivere per ragioni lavorative e personali.
Si indica quale testimone sui predetti capitoli di prova in replica:
SI.ra ( – THAILANDIA – 05.02.1966) residente in [...], compagna del sig. CP_1
Si insiste in tutte le istanze come formulate in atti, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi qui ritrascritte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi secondo la tariffa professionale vigente e con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Salvis juribus.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 17 novembre 2024 gli
Avv.ti e Francesca Pappolla e la società Parte_1 Parte_3 hanno convenuto in giudizio i sig.ri e al fine di ottenere,
[...] Controparte_1 CP_2 previo accertamento della gratuità dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 13 giugno
2024 dal sig. , in qualità di parte venditrice, e dalla sig.ra in qualità di parte CP_1 CP_2 acquirente, con scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 4574 Racc. 3651 (doc. 1), la Per_1 dichiarazione di inefficacia relativa dello stesso ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'atto oggetto della domanda riguarda i beni immobili siti nel Comune di Desio, Via Per Seregno n.
46, di seguito identificati: - villetta con giardino iscritta al catasto fabbricati (foglio 19 mapp. 47 sub.
709), piano T-1-2-3, A7; - pertinenziale autorimessa (foglio 19 mapp. 47 sub. 710), piano T, C6.
Gli attori, nella citazione e nella prima memoria, hanno allegato i seguenti fatti:
3 − di essere creditori nei confronti di di una somma pari ad € 250.000 circa, Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da condotte diffamatorie a mezzo social network, commesse dal convenuto a partire dal 10 luglio 2024;
− di aver agito per il riconoscimento del proprio credito (r.g.n. 5058/2024, citazione notificata il 18 luglio 2024), riconosciuto sussistente in sede cautelare, come da provvedimento ex art. 700 c.p.c. nel procedimento r.g.n. 5068/2024, reso inaudita altera parte e poi confermato il
26 settembre 2024 (docc. 6-7-10);
− che con il contratto di compravendita sopra citato, datato 13 giugno 2024, il sig. CP_1 aveva trasferito la proprietà dei beni sopraindicati alla figlia della sua compagna, sig.ra al prezzo di € 58.000, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio. CP_2
Nell'atto le parti avevano dato atto che la somma era stata corrisposta mediante un assegno bancario non trasferibile, tratto nella stessa data su Intesa Sanpaolo, filiale di Sesto San
Giovanni, numero 9364842421-12, e la parte venditrice aveva rilasciato quietanza con rinuncia all'ipoteca legale.
La parte acquirente aveva altresì dichiarato che il prezzo era stato corrisposto “alla parte venditrice dalla propria madre, signora , nata a [...]_2
(Thailandia) il giorno 5 febbraio 1966, residente in [...], codice fiscale , a titolo di liberalità indiretta nei propri confronti.”; CodiceFiscale_7
− che l'intento del sig. era quello di spogliarsi di tutti i beni fruttiferi, al fine di rendere CP_1 più difficile la soddisfazione dei suoi creditori, come dimostrerebbe la circostanza che aveva trattenuto per sé il diritto di abitazione, diritto impignorabile;
− che il prezzo convenuto era irrisorio (cfr. valori OMI della piena proprietà € 340.000-
370.000), anche considerando la riserva del diritto di abitazione vitalizio;
infatti il valore della nuda proprietà, considerata l'età del sig. , doveva aggirarsi intorno al 50% del valore CP_1 della piena proprietà, ossia all'incirca € 170.000;
− che la parte acquirente non poteva essere in buona fede, poiché frequentava il convenuto, anche in occasioni di svago (doc. 5), stante il legame di parentela con la compagna del sig.
, quest'ultima certamente a conoscenza dei suoi debiti;
CP_1
− che le altre condizioni indicate nell'atto traslativo erano eccessivamente favorevoli alla parte venditrice (cfr. stipula per scrittura privata anziché atto pubblico e con garanzia di conformità degli impianti);
− che in data 19 giugno 2024, pochi giorni dopo l'atto asseritamente revocabile, il sig. CP_1 pubblicava il seguente post: “Ed è solo l'inizio…seguirà sputtanamento mediatico con foto e documentazione”. Tale post sarebbe stato pubblicato subito dopo l'esecuzione della notifica
4 di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'Avv. e dimostrerebbe, unitamente Pt_1 agli altri elementi allegati e dedotti, la preordinazione dell'atto alla diminuzione della propria garanzia generica;
− che il sig. era divenuto proprietario degli immobili di Desio in forza di successione CP_1 ereditaria nel 2011 e che vi aveva sempre abitato, nonostante precedente atto traslativo posto in essere nel 2017. Infatti nell'agosto 2017 il sig. si obbligò a stipulare contratto di CP_1 compravendita dei beni siti in Desio con il sig. al quale effettivamente poi Parte_4 li alienò con rogito dell'ottobre 2017, trattenendo per sé il diritto di abitazione ed a valore asseritamente incongruo (cfr. doc. 1). Secondo parte attrice anche tale atto avrebbe avuto natura simulata, poichè le parti non avrebbero avuto alcuna volontà effettiva di trasferire e di acquistare la proprietà di tali immobili, ovvero sarebbe stato revocabile perché compiuto in frode ai creditori.
Infatti nel dicembre 2023 il sig. aveva ottenuto il ritrasferimento della proprietà CP_1 dell'immobile al prezzo di € 57.000 (doc. 3), corrisposto mediante assegno bancario, che l'attore allega non essere mai stato incassato.
Precisamente, in punto di elementi costitutivi delle fattispecie invocate, parte attrice ha allegato e dedotto:
a) quanto alla natura simulata della vendita, che i rapporti tra i contraenti, le modalità della vendita, il prezzo irrisorio e l'omesso versamento dello stesso renderebbero evidente la sussistenza di una vendita fittizia, ovvero di una donazione dissimulata ovvero, in ogni caso, di un atto a titolo gratuito;
b) quanto alla natura di atto revocabile, la sussistenza della propria legittimazione e l'assenza di un'idonea garanzia generica in capo al debitore disponente, privo di altri beni e di redditi stabili;
c) quanto all'elemento soggettivo, che la particolare intensità dell'elemento soggettivo richiesto in capo al debitore, caratterizzato dalla preordinazione dolosa dell'atto dispositivo, sarebbe dimostrata dal quadro di indizi suesposto, oltre che dal fatto che l'atto dispositivo sarebbe avvenuto pochi giorni prima del primo post che preannunciava altre comunicazioni diffamatorie (cfr. doc. 8). Ove non venisse riconosciuta la gratuità dell'atto, comunque revocabile, gli elementi indiziari di cui al punto a) consentirebbero di presumere anche la consapevolezza dell'intento in capo all'acquirente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 allegando i seguenti fatti:
5 ✓ che vi era un rapporto d'amicizia, oltre che professionale, con l'Avv. al quale il Pt_1 convenuto concedeva un prestito di € 20.000, non regolarmente restituito;
✓ che nel 2017 il SI. , in ansia per una flessione delle proprie entrate, ed anche per far CP_1 fronte alle parcelle di altri legali, cui poi si era rivolto per risolvere le controversie con l'ex moglie, dopo il deteriorarsi dei rapporti con l'Avv. decideva di alienare la propria Pt_1 casa al SI. che gli corrispondeva puntualmente il prezzo di acquisto;
Pt_4
✓ che in data 27 maggio 2023 il sig. era coinvolto in un grave incidente in moto (cfr. CP_1 referti medici sino a novembre 2023), che gli provoca anche attualmente difficoltà nella vista e nell'eloquio, ripercussioni funzionali a livello cognitivo e menomazione nella funzionalità del braccio sinistro e delle vertebre cervicali (doc. 7 accertamento invalidità);
✓ che a seguito di tale sinistro egli non riprendeva l'attività lavorativa e, pertanto, l'eredità ricevuta non risultava sufficiente alle sue necessità e alla sistemazione della caldaia dell'immobile, ove risiedeva;
✓ che nel dicembre 2023 egli riacquistava la proprietà dell'immobile di Desio “avendo acquisito una stabilità economica ed avendo raggiunto un accordo con il SI. ; Pt_4
✓ che in data 3 giugno 2024, perdurando l'inadempimento dell'Avv. veniva richiesto Pt_1 ed ottenuto dal sig. il decreto ingiuntivo n. 1726/2024 per il pagamento della somma CP_1 capitale di € 16.000, già oggetto di riconoscimento di debito (doc. 3).
✓ “Nelle more, il SI. si univa sentimentalmente alla SI.ra , CP_1 Persona_2 madre della sig.ra figlia dell'ex marito della stessa. Il SI. , CP_2 CP_1 affascinato dalla diversa cultura della compagna, decideva di mettere in cantiere un trasferimento in Thailandia, Paese già conosciuto e amato dallo stesso, e dove avrebbe condotto una diversa tipologia di vita. Alla luce della sopravvenuta grave situazione di salute, la presenza di svariati problemi nell'immobile da risolvere e la volontà di trasferimento, la
SI. proponeva all'odierno convenuto di versargli i propri risparmi così da Per_2 intestare alla propria figlia l'immobile; una volta risolte una serie di questioni CP_2 personali, la coppia si sarebbe poi trasferita in Thailandia e l'immobile sarebbe rimasto appunto ad che aveva già deciso di continuare a vivere in Italia e che abitava (come CP_2 tutt'ora) in un immobile locato dallo zio della stessa a Pinerolo Po, situazione non ottimale per una ragazza che ha trovato attività lavorativa a Milano, più facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici da Desio (MB)”.
Il sig. in comparsa di costituzione e risposta ha altresì contestato i seguenti fatti o CP_1 allegazioni:
6 ✓ di essere autore dell'illecito diffamatorio di cui è accusato e che sussista un danno risarcibile, stante la sospensione cautelare del provvedimento di condanna alle spese da parte del Giudice dell'opposizione a precetto (doc. 8 poi prodotto in seconda memoria);
✓ di aver posto in essere atti a titolo gratuito con il sig. nel 2017 e nel 2023; Pt_4
✓ che il trasferimento dei beni di Desio a favore della sig.ra avvenne a prezzo vile, poiché CP_2 il reale valore dell'immobile – perizia redatta dall'arch. giurata e datata 29.1.2025 Per_4
- si attesterebbe intorno ad € 245.104 e il valore del diritto di abitazione, in considerazione dell'età del convenuto, si attesterebbe sul 60% del diritto di piena proprietà (docc. 5-6);
✓ che il prezzo non sia stato versato dalla madre della sig.ra CP_2
Al contempo ha altresì allegato “che le somme indicate in rogito, …, sono state riscosse dal SI.
che detiene gli assegni circolari ricevuti dalla SI.ra e man mano li utilizza per le CP_1 CP_2 proprie necessità correnti”.
Ha altresì eccepito:
a) il difetto di legittimazione dell'attore per mancanza di prova del credito;
b) l'assenza di alcun intento fraudolento in capo al sig. e, in particolare, il difetto di CP_1 prova del disegno volto a frodare il creditore, perché lo stesso convenuto, alla data dell'atto dispositivo, era creditore dell'Avv. e, in ogni caso, incapace di ordire un tale piano Pt_1 per le sue condizioni di salute;
c) la sussistenza della consapevolezza della dolosa preordinazione in capo alla sig.ra CP_2
Ha dunque concluso con la richiesta di sospensione del presente giudizio, sino alla definizione del procedimento volto all'accertamento del diritto al risarcimento, e di rigetto dell'avversaria domanda.
Parte attrice, sin dalla prima memoria ex art. 171 ter n. 1, ha specificamente contestato la rilevanza delle avversarie premesse in fatto e precisato come talune delle avversarie allegazioni, in particolare la qualità di creditore dello stesso , fossero riferibili unicamente all'Avv. e non CP_1 Pt_1 anche alle restanti parti attrici. Ha altresì sostenuto la natura simulata del contratto di compravendita concluso con il sig. per avere l'Avv. personalmente assistito il sig. Pt_4 Pt_1 CP_1 nella stesura dell'accordo simulatorio, chiedendo ammettersi prova testimoniale sulla dedotta circostanza. Ha inoltre rilevato, nella terza memoria, la contraddizione insita nella difesa di controparte, laddove il convenuto sostiene, in contrasto con il tenore del documento costituito dalla scrittura privata di vendita, che il pagamento sarebbe avvenuto non mediante l'assegno bancario indicato in atto bensì mediante assegni circolari incassati o in fase di incasso/incassabili. Quanto alla perizia di stima, ne è stata contestata l'attendibilità ed è stato comunque rilevato l'importante sconto concesso alla parte acquirente, avvantaggiatasi della nuda proprietà ad un prezzo (€ 58.000) non molto superiore al 50 % del valore congruo stimato (€ 98.000). Parte attrice ha altresì evidenziato
7 l'ulteriore contraddizione dell'altrui difesa in punto di pagamento del prezzo, emergente ulteriormente nella seconda memoria, nella quale, da un lato, si dichiara che gli assegni circolari consegnati dopo l'atto non sarebbero stati ancora incassati e, dall'altro lato, si sostiene l'avvenuto incasso di un assegno circolare di € 4.500, in forza di documento, secondo parte attrice, inidoneo a fornire prova della circostanza dedotta.
Parte attrice ha, altresì, evidenziato che la contumacia di parte acquirente, reale interessata a dimostrare l'onerosità dell'atto e la propria estraneità all'intento doloso del convenuto, costituirebbe ulteriore indizio sintomatico della sostanziale gratuità dell'atto.
Parte convenuta, nella seconda memoria, ha contestato la conferenza della pregressa vicenda traslativa con il sig. e, in ogni caso, ha dedotto la violazione del segreto professionale da Pt_4 parte dell'Avv. Ha contestato che vi fosse alcun rapporto tra il convenuto e la sig.ra Pt_1 CP_2
(definiti per la prima volta “due estranei”) ed allegato l'indipendenza economica della parte acquirente. In ordine al contenzioso pendente sull'esistenza del fatto illecito, ha dato atto del rifiuto di controparte alla proposta transattiva formulata dal Giudice, depositando il relativo verbale d'udienza. Ha contestato le avversarie deduzioni in punto di attendibilità della stima e di valore concludente della contumacia della sig.ra al contrario sostenendo l'assenza di prova della CP_2 dolosa preordinazione in capo al convenuto.
Sulla questione del pagamento del prezzo parte convenuta, negli scritti finali, ha ribadito di aver fornito prova sufficiente della propria prospettazione, ossia dell'esistenza di un accordo posteriore alla scrittura privata sulla base del quale l'assegno bancario sarebbe stato sostituito con assegni circolari rilasciati dalla sig.ra alcuni dei quali già incassati ed altri ancora da incassare. CP_2
Ha infine rammentato come il Notaio non avrebbe potuto procedere all'autentica delle Per_1 sottoscrizioni, ove avesse rinvenuto profili di illiceità nell'atto.
Così riepilogate le allegazioni e le difese delle parti, è necessario dare atto del fatto che, in ragione della tardiva comunicazione dell'ordinanza riservata, non è imputabile alle parti il ritardo nel deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Va altresì confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale formulate da parte convenuta nella seconda memoria, poiché la causa può ritenersi sufficientemente istruita a mezzo documenti e sulla base di fatti pacifici, perché non tempestivamente contestati. La motivazione va altresì integrata con quanto si dirà al paragrafo che segue in punto di prova dell'accordo modificativo successivo alla stipula.
1. La fondatezza della tesi attorea in punto di gratuità dell'atto dispositivo dissimulato.
Si ritiene che le parti attrici, soggetti terzi rispetto all'accordo simulatorio, abbiano allegato circostanze idonee e fornito prove indirette sufficienti dell'esistenza di tale accordo simulatorio e
8 della reale causa del negozio dissimulato, costituito da un trasferimento della proprietà con riserva del diritto di abitazione a titolo gratuito.
In particolare, si ritiene rilevante quanto parte attrice ha argomentato sulle peculiari qualità delle parti e sulle modalità della stipulazione, specie in punto di prova dell'adempimento da parte dell'acquirente.
Si deve, anzitutto, tenere in considerazione il legame di conoscenza e di frequentazione abituale tra i contraenti, che, secondo l'id quod plerumque accidit costituisce elemento ricorrente nelle fattispecie simulatorie. L'acquirente è, infatti, figlia della compagna del dante causa (circostanze di fatto mai contestate) e frequentatrice della coppia (circostanza non tempestivamente contestata e, peraltro, documentalmente provata -cfr. doc. 5-). Incidentalmente si osserva che la contestazione da parte del convenuto circa l'abituale frequentazione della sig.ra allegata e dimostrata dalla foto CP_2 pubblicata su profilo Facebook (doc. 5), è giunta genericamente e tardivamente in Parte_5 seconda memoria, oltre il maturare delle preclusioni assertive, termine a cui si riconnette anche l'onere di contestazione dei fatti tempestivamente allegati1. In ogni caso la contestazione è contraddetta dalla successiva allegazione in punto di interesse all'atto dispositivo, posto che uno dei motivi che lo avrebbero indotto alla stipula dell'atto era, secondo la sua prospettazione, proprio agevolare la figlia della compagna nel reperimento di un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro.
In secondo luogo risultano rilevanti l'entità del prezzo pattuito – secondo la stessa perizia di parte prodotta notevolmente inferiore al valore di mercato - e le modalità di pagamento del prezzo convenute a fronte del trasferimento della nuda proprietà dell'unico bene immobile posseduto dal venditore – circostanza anche questa non contestata -, ossia l'accettazione da parte del venditore di assegno bancario con contestuale rilascio di quietanza, senza alcuna clausola a garanzia dell'effettivo buon fine dell'operazione e rinuncia, persino, all'ipoteca legale.
Tale clausola, assai stravagante nell'ambito di una libera negoziazione di compravendita, induce a ritenere, se considerata alla stregua di quanto si dirà appresso in ordine alla condotta delle parti successiva alla stipula, fondata la prospettazione di parte attrice in merito alla sostanziale carenza di volontà delle parti all'effettivo pagamento di un prezzo a fronte del trasferimento della proprietà.
9 In tale senso è dirimente che, a fronte della contestazione di mancato pagamento del prezzo, la difesa di parte convenuta sia risultata contraddittoria e non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento a mezzo assegno bancario, come inizialmente convenuto, ovvero in conformità a successivo ovvero contestuale accordo modificativo.
Invero, il convenuto ha sostenuto, in prima battuta, che il prezzo fosse stato pagato dalla compagna del sig. , madre dell'acquirente, con l'assegno bancario i cui estremi erano riportati nella CP_1 scrittura privata autenticata. Poi ha sostenuto, nel medesimo atto, che “Le somme indicate in rogito, oltre tutto, sono state riscosse dal SI. che detiene gli assegni circolari ricevuti dalla SI.ra CP_1
e man mano li utilizza per le proprie necessità correnti”. Nella seconda memoria il convenuto CP_2 ha nuovamente modificato la propria prospettazione, allegando di non aver in realtà ancora incassato gli assegni: “Successivamente alla stipula, le Parti concordavano la sostituzione del detto assegno con la consegna di assegni circolari che il SI. , a proprio piacimento e comodo, incasserà. CP_1
Si ritiene che anche questo rientri per legge nella libera disponibilità delle parti e non sia contrario
a norma alcuna. A titolo esemplificativo, si dà prova del primo degli assegni circolari incassati e di ulteriore incasso (doc. 10).”
Dell'esistenza di un accordo “successivo” alla stipula dell'atto di compravendita in ordine alla differente modalità di pagamento del prezzo parte convenuta si è offerta di dare prova testimoniale, mediante escussione della testimonianza della compagna del sig. e madre dell'acquirente. CP_1
Tuttavia, come noto, l'ammissibilità di tale prova, ai sensi dell'art. 2723 c.c., incontra il limite della verosimiglianza della stipula di un accordo verbale successivo e contrastante con il tenore di un precedente contratto scritto. Tuttavia, in un contesto di “estraneità” tra la parte venditrice e la parte acquirente, secondo la prospettazione da ultimo sostenuta da parte convenuta, appare inverosimile che il sig. , in situazione di difficoltà economica, non abbia preteso la sottoscrizione di un CP_1 impegno scritto successivo da parte dell'acquirente al pagamento del prezzo in tale diversa modalità.
Per tale ragione i capitoli di prova dedotti sono da ritenersi inammissibili.
Anzi, a ben vedere, nel caso di specie la prospettazione di parte convenuta risulta inammissibile da provare per testimoni in forza dell'art. 2722 c.c., perché postula che sia stato dichiarato in sede di compravendita che la sig.ra fosse già liberata dall'obbligazione di pagamento del prezzo, per CP_2 effetto della quietanza rilasciata a fronte di semplice assegno bancario a mani del venditore, ma che in realtà le parti, consapevoli del mancato incasso dell'assegno e della persistenza dell'obbligazione di pagamento, volessero una modalità di adempimento diversa, che prevedeva pagamenti parziali di
€ 4.500 a semplice richiesta da parte del venditore, non più con provvista proveniente dalla madre della compratrice ma con assegni circolari corrisposti dalla parte acquirente.
10 In punto di effettivo adempimento, poi, l'unica produzione documentale avversaria è costituita dalla ricevuta di versamento di un assegno circolare di € 4.500 su conto intestato al sig. , assegno CP_1 emesso il 5.11.2024 ed incassato il 17.1.2025.
Come tempestivamente contestato da parte attrice, trattasi di documento inidoneo a provare la causa sottesa al pagamento e, in particolare, l'identità dell'emittente l'assegno circolare.
Non è stata, dunque, fornita prova, da parte del soggetto tenuto a darne dimostrazione secondo i principi in tema di simulazione, del pagamento del prezzo convenuto. Né merita accoglimento la tesi di parte convenuta in ordine all'incontrovertibilità delle risultanze di una scrittura privata autenticata, ai fini dell'indagine sull'esistenza della simulazione. Infatti l'efficacia probatoria dell'autentica riguarda la provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e gli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti.
Tornando agli elementi a supporto della ritenuta gratuità dell'atto dissimulato, è rilevante altresì la circostanza che parte convenuta abbia fornito giustificazioni vaghe in punto di interesse sotteso all'atto dispositivo.
In proposito parti attrici hanno affermato che l'unico motivo della stipula era quello di sottrarre l'unico immobile alla potenziale aggressione dei creditori, riservando per sé un diritto impignorabile, in una condizione di difficoltà economica - come si è detto circostanza non contestata da parte convenuta, la quale ha ammesso di non aver potuto nemmeno procedere dal 2024 alla riparazione della caldaia, e, in ogni caso, indirettamente confermata dalla produzione dell'ammissione al gratuito patrocinio, doc. 11 att.-.
Parte convenuta ha allegato che “Alla luce della sopravvenuta grave situazione di salute, la presenza di svariati problemi nell'immobile da risolvere e la volontà di trasferimento, la SI. Per_2 proponeva all'odierno convenuto di versargli i propri risparmi così da intestare alla propria figlia
l'immobile; una volta risolte una serie di questioni personali, la coppia si sarebbe poi trasferita CP_2 in Thailandia e l'immobile sarebbe rimasto appunto ad che aveva già deciso di continuare a CP_2 vivere in Italia e che abitava (come tutt'ora) in un immobile locato dallo zio della stessa a Pinerolo
Po, situazione non ottimale per una ragazza che ha trovato attività lavorativa a Milano, più facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici da Desio (MB), dove è difatti sito l'immobile oggetto della presente causa”.
Tale motivo, ove mai fosse stato confermato dalle testimonianze richieste, non avrebbe comunque consentito di suffragare la formale onerosità dell'atto stipulato.
Infatti, il comportamento delle parti successivo alla stipula ha reso palese che mediante tale atto il dante causa non avesse materialmente inteso realizzare lo scopo tipico dell'atto di compravendita,
11 ossia il reperimento di liquidità, nel caso di specie necessaria a vivere o al trasferimento in Thailandia.
Infatti da un lato egli si riservava il diritto di abitazione vitalizio (e non a termine) e, in aggiunta, non pretendeva, secondo la prospettazione sopra sostenuta, l'immediato pagamento del prezzo, concedendo invece, secondo la sua prospettazione finale, una dilazione a tempo indeterminato. Il trasferimento in Thailandia e il desiderio di provvedere alla sistemazione della figlia della sua compagna, in sostanza, per la sua genericità e vaghezza temporale, ove mai confermato dalle testimonianze, risulterebbe più l'esito di un progetto a lungo termine - stanti le condizioni di salute del sig. , che per sua stessa ammissione lo avrebbero dissuaso dall'intraprendere il viaggio CP_1
- che un motivo del trasferimento della nuda proprietà contro il pagamento di un prezzo.
Il complesso di tali elementi di prova ed acquisizioni processuali consente, dunque, di ritenere provata la sostanziale gratuità dell'atto di trasferimento, volto a consentire la dismissione di un bene utilmente aggredibile dai creditori attuali o futuri del dante causa, per sua stessa ammissione, in difficoltà economica.
Che tale fosse la reale causa dell'operazione, ossia il trasferimento senza pagamento del corrispettivo e per realizzare un interesse patrimoniale del dante causa non illecito - posto che la commissione di un atto in frode ai creditori non implica nullità per illiceità, ma unicamente revocabilità dell'atto -, deve ritenersi noto alla parte acquirente, in ragione dello stretto rapporto con la compagna del disponente e della abituale frequentazione con lo stesso.
2. La fondatezza dell'azione revocatoria.
Premessa la natura sostanzialmente gratuita dell'atto contestato, giova ripercorrere i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Si tratta dell'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, dell'atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, del pericolo di un danno per il creditore e della consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta, oltre alla preordinazione dell'atto al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito (c.d. dolo specifico) nel caso di atto posto in essere prima del sorgere del credito (Cassazione civile sez. un.,
27/01/2025, n.1898).
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
Anzitutto, si osserva che la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
12 In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n.
16722/2009, Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901
c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo
a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App.
Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza
7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18), consentendo di attivare il rimedio revocatorio anche per la tutela di crediti eventuali, senza alcuna necessità di accertamento incidentale del quantum effettivamente risarcibile.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente.
La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
Tale ricognizione giurisprudenziale è sufficiente per ritenere infondata la prospettazione di parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'azione.
Si ritiene, inoltre, che parti attrici abbiano fornito prova sufficiente della natura non manifestamente pretestuosa della propria pretesa, per lo meno di natura non patrimoniale, producendo l'atto di citazione introduttivo della causa di merito ed il provvedimento cautelare contenente l'ordine alla rimozione dei post diffamatori con condanna alle spese del sig. , evidentemente CP_1 riconosciuto, in una valutazione preliminare e sommaria, autore dell'illecito (cfr. motivazione sottesa alla concessione inaudita altera parte, poi confermata). In particolare, l'atto di citazione prodotto contiene la riproduzione al suo interno di tutti i commenti diffamatori diretti alla lesione dell'onore e della reputazione dell'avv. e dell'Avv. Pappolla, pubblicate anche sulla pagina della società Pt_1 tra avvocati di cui il primo è legale rappresentante. Tali condotte, secondo la delibazione incidentale
13 propria del presente giudizio, appaiono ascrivibili al sig. , stante la materiale pubblicazione CP_1 di foto del titolo esecutivo da lui ottenuto contro l'Avv. per il recupero del credito di cui Pt_1 nessuno a parte il convenuto o i suoi difensori avrebbero avrebbe avuto la disponibilità (D.I.N.
1726/2024).
Le contestazioni della difesa di parte convenuta, in punto di riferibilità degli account al presunto autore, si ritengono al contrario generiche ed inidonee a rivestire l'altrui pretesa dell'attributo della manifesta pretestuosità, soprattutto in considerazione della pronuncia cautelare favorevole già ottenuta, la quale rende sufficientemente dimostrata l'esistenza quantomeno di un danno non patrimoniale.
È poi unanime la giurisprudenza di legittimità nell'escludere, in fattispecie di crediti litigiosi, la ricorrenza dei presupposti della sospensione obbligatoria del processo ex art. 295 c.p.c. proprio in considerazione del vaglio richiesto in questa sede ai fini del riconoscimento della titolarità dell'azione in capo agli attori.
È invece assodata l'inapplicabilità caso di specie dell'art. 337 c.p.c., non essendovi alcuna pronuncia di primo grado di cui tenere conto.
L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Ebbene, poiché nel caso di specie l'atto dispositivo ha ad oggetto gli unici immobili di proprietà del debitore e, si ritiene, ha causa gratuita, esso ontologicamente compromette la consistenza patrimoniale del debitore.
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore. Occorre cioè che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione, e che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass.,
Sez. I, 27/02/1985, n. 1716).
In riferimento alla posizione del terzo acquirente, nel caso di atto a titolo gratuito si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla
14 riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.,
Sez. VI, 3/12/2014, n. 25614; Cass., Sez. I, 5/07/2013, n. 16825).
Questo Giudice ritiene che parte attrice abbia fornito prova indiziaria sufficiente dell'esistenza di un animus nocendi in capo al debitore e della consapevolezza della lesività dell'atto in capo all'acquirente.
In particolare parte attrice ha sostenuto che l'atto dispositivo, posto in essere prima del compimento dell'illecito, non avesse altro scopo che quello di spogliarsi di ogni diritto patrimoniale immobiliare aggredibile esecutivamente, in una situazione di incapienza patrimoniale (quest'ultima incontestata da parte debitrice) e di grave e risalente inimicizia con l'Avv. (non contestata da parte Pt_1 debitrice), verso il quale il sig. vantava un credito che non era riuscito a recuperare. In CP_1 particolare gli attori hanno provato che le condotte diffamatorie venivano preannunciate dal sig.
con post pubblicato il 19 giugno 2024, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo CP_1 da parte del sig. , avente il seguente tenore: “Ed è solo l'inizio…seguirà sputtanamento CP_1 mediatico con foto e documentazione (anch'esso non contestato specificamente), ossia pochi giorni dopo la stipula dell'atto traslativo, avvenuta il 13 giugno 2024. Inoltre risulta dal doc. 3 di parte convenuta che la data di deposito del decreto ingiuntivo doveva essere prossima alla sua data di redazione, ossia il 20 maggio 2024.
La particolare vicinanza tra i due accadimenti, ossia la stipulazione di atto dismissivo, sostanzialmente gratuito, e l'annuncio della diffamazione pubblica, oltre alla particolare risalenza dell'inimicizia tra il sig. e l'avv. culminata con il deposito di ricorso per decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo intorno al 20 maggio 2024, consentono di ritenere altamente probabile che, alla data del trasferimento, il sig. avesse già inteso procedere a ledere pubblicamente l'onore dell'Avv. CP_1
e della società tra avvocati dallo stesso amministrata. Diversamente non può ritenersi Pt_1 raggiunta la prova dell'animus nocendi nei confronti dell'Avv. Pappolla, nei confronti della quale non può ritenersi provata alcuna preesistente inimicizia con il sig. , tale da consentire di CP_1 ritenere sussistente l'intenzione di arrecare offesa alla stessa all'epoca della stipulazione.
In aggiunta la situazione di difficoltà economica confessata dalla stessa parte convenuta rende verosimile che l'atto a titolo gratuito non avesse altro scopo immediato che quello di porre al sicuro gli unici beni immobili di proprietà dalle mire di eventuali altri creditori.
Né si ritiene che la dolosa preordinazione possa essere impedita dalle condizioni di salute della parte convenuta, atteso che la “sfumata” ripercussione funzionale della sfera psichica non risulta descritta in termini sufficientemente dettagliati nel certificato di invalidità prodotto.
15 Neppure la titolarità di un credito nei confronti dell'Avv. consente di escludere la Pt_1 coesistente volontà di porre al riparo il proprio patrimonio dall'eventuale attività di recupero forzoso posta in essere dallo stesso.
Quanto all'elemento soggettivo in capo alla sig.ra in considerazione della sostanziale gratuità CP_2 dell'atto, del rapporto di stretta parentela con la compagna convivente del sig. - alla quale CP_1 era certamente nota la situazione di difficoltà economica dello stesso e l'inimicizia con l'avv.
- e delle qualità della convenuta rimasta contumace, persona maggiorenne di anni venti ed Pt_1 indipendente economicamente, deve ritenersi indirettamente provata la consapevolezza della potenzialità lesiva dell'atto stipulato per i creditori del sig. . CP_1
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda di parte attrice Avv. e Pt_1 Pt_2 [...] deve essere accolta e pertanto l'atto di compravendita Parte_2 stipulato in data 13 giugno 2024 va dichiarato inefficace soltanto nei loro confronti.
3. Le spese di lite
Dall'accoglimento delle domande di parte attrice Avv. e Parte_1 Parte_2
deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. delle parti convenute, a carico Parte_2 delle quali devono essere poste le spese di lite, nella misura del 70 % in capo al convenuto costituito e nella misura del 30% in capo alla convenuta rimasta contumace, poiché non appare sussistere una palese convergenza di atteggiamenti difensivi e poiché si ritiene preponderante l'iniziativa del convenuto nell'esecuzione dell'atto revocato.
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 545 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 10.860 per compensi professionali, parametrati sul valore indeterminabile, stante la natura non liquida del credito a tutela del quale gli attori hanno agito, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2
DM n. 55/2014, CPA ed IVA solo ove dovuta, sugli importi imponibili.
Nel rapporto processuale tra la parte Avv. Francesca Pappolla ed i convenuti, a prescindere dalla soccombenza, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la accertata natura lesiva delle ragioni dei creditori dell'atto contestato.
4. Insussistenza dei presupposti per la segnalazione all'Ordine degli Avvocati.
Non si rinvengono i presupposti per disporre la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Monza affinchè sia valutato se procedere a carico dell'Avv. per la violazione Pt_1 del segreto professionale, in quanto la divulgazione della notizia - simulazione della vendita con il sig. - della quale il legale sarebbe venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio Pt_4 incarico appare facoltizzata dal comma 4 dell'art. 28 del Codice deontologico “per allegare
16 circostanze di fatto in una controversia che vede l'avvocato contrapposto al proprio cliente o al proprio assistito” e non sembra avere ecceduto i limiti della stretta necessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da AVV.
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Pt_1 [...]
e dall'AVV. FRANCESCA PAPPOLLA, Parte_2 contro e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_2 disattese o assorbite, così provvede:
- in accoglimento della domanda revocatoria proposta da , in Parte_6 proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
e, per l'effetto, dichiara inefficace nei loro Parte_7 confronti ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita stipulato per scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 4574 Racc. 3651 con cui ha venduto ad Per_1 Controparte_1
beni immobili ivi meglio descritti, riservando per sé il diritto di abitazione;
CP_2
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- rigetta la domanda revocatoria proposta da AVV. FRANCESCA PAPPOLLA nei confronti di entrambe le parti convenute;
- condanna i convenuti e lla refusione delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore di AVV. e Parte_1 [...]
che si liquidano, complessivamente per entrambe Parte_2 le parti vittoriose, in € 10.860 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 545 per anticipazioni, da corrispondersi quanto al 70% da parte del convenuto costituito e quanto al 30% da parte della convenuta contumace;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale tra AVV.
FRANCESCA PAPPOLLA e i convenuti.
Così deciso in Monza il 13 agosto 2025.
Il Giudice
Caterina Rizzotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" Cass. 31402 del 2019, richiamata da Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/04/2025, n. 10359.