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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Palermo, c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Natoli;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 18/05/1958, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Abbate;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palermo del 23.12.2021, n. 4983, che all'esito del giudizio promosso nei suoi confronti da
, sulla scorta di un accertamento tecnico ante causam e nella contumacia Controparte_1 della convenuta, aveva condannato quest'ultima al pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto con cui, nell'anno 2011, la società si sarebbe impegnata alla fornitura, alla lavorazione, al trasporto e alla posa in opera 2
dei materiali per la costruzione di una struttura prefabbricata in legno a copertura di una piscina.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno 10.4.2025.
2. L'appellante, contumace nel procedimento di primo grado, si duole che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente la prova dell'esistenza del contratto di appalto e comunque non ne abbia rilevato la nullità perché avente a oggetto una costruzione abusiva.
La parte appellata, nei suoi atti difensivi, mentre ha argomentato sull'esistenza del contratto, non ha toccato la questione della validità dell'appalto, benché non manifestamente inconsistente e idonea a consentire la definizione della lite in senso favorevole all'appellante secondo il principio della “ragione più liquida” che impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di privilegiare la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine logico delle questioni da trattare (da ultimo, Cass.
9309/2020).
3. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore espressamente qualifica appalto l'asserito rapporto contrattuale tra le parti;
e la configurazione appare corretta e condivisibile giacché in linea con il criterio secondo cui si ha appalto, e non vendita, quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo tale che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un opus perfectum, inteso come risultato voluto della prestazione.
Trova di conseguenza applicazione la regola della nullità, per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative, del contratto d'appalto di costruzione di immobile in assenza di concessione edilizia (30703/2018, 21418/2018). 3
Premesso che nessuno dei titoli abilitativi edilizi prodotti in primo grado contempla o si presta a comprendere implicitamente la recente realizzazione della piscina e del manufatto in questione e che la previsione dell'art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003, nella parte in cui esonera da concessioni e/o autorizzazioni “la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie” non sarebbe dunque, secondo la norma regionale, riferibile alla “tettoia” in discorso (vds. T.A.R. Palermo, sent. n. 632/2015), si rileva che in materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e conseguentemente, dovendo essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cfr. Cass. pen. 30657/2016), non possono esimere dal preventivo rilascio del permesso di costruire (o della concessione edilizia) la realizzazione di una tettoia che, come quella in questione, per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati incida in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio (da ultimo C.d.S.
9054/2024).
4. In riforma integrale della sentenza di primo grado, pertanto, alla stregua della causa petendi dedotta in giudizio, la domanda proposta da dev'essere respinta. Controparte_1
Avuto riguardo all'esito della lite, mentre le spese del procedimento di primo grado restano definitivamente a carico dell'attore che le ha sostenute, deve pronunciarsi la condanna della parte appellata a rifondere alla controparte le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Palermo del 23.12.2021, n. 4983, appellata da , rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1 lascia definitivamente a carico di quest'ultimo le spese del procedimento di primo grado;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 3 luglio 2025 4
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Palermo, c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Natoli;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 18/05/1958, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Abbate;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palermo del 23.12.2021, n. 4983, che all'esito del giudizio promosso nei suoi confronti da
, sulla scorta di un accertamento tecnico ante causam e nella contumacia Controparte_1 della convenuta, aveva condannato quest'ultima al pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto con cui, nell'anno 2011, la società si sarebbe impegnata alla fornitura, alla lavorazione, al trasporto e alla posa in opera 2
dei materiali per la costruzione di una struttura prefabbricata in legno a copertura di una piscina.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno 10.4.2025.
2. L'appellante, contumace nel procedimento di primo grado, si duole che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente la prova dell'esistenza del contratto di appalto e comunque non ne abbia rilevato la nullità perché avente a oggetto una costruzione abusiva.
La parte appellata, nei suoi atti difensivi, mentre ha argomentato sull'esistenza del contratto, non ha toccato la questione della validità dell'appalto, benché non manifestamente inconsistente e idonea a consentire la definizione della lite in senso favorevole all'appellante secondo il principio della “ragione più liquida” che impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di privilegiare la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine logico delle questioni da trattare (da ultimo, Cass.
9309/2020).
3. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore espressamente qualifica appalto l'asserito rapporto contrattuale tra le parti;
e la configurazione appare corretta e condivisibile giacché in linea con il criterio secondo cui si ha appalto, e non vendita, quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo tale che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un opus perfectum, inteso come risultato voluto della prestazione.
Trova di conseguenza applicazione la regola della nullità, per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative, del contratto d'appalto di costruzione di immobile in assenza di concessione edilizia (30703/2018, 21418/2018). 3
Premesso che nessuno dei titoli abilitativi edilizi prodotti in primo grado contempla o si presta a comprendere implicitamente la recente realizzazione della piscina e del manufatto in questione e che la previsione dell'art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003, nella parte in cui esonera da concessioni e/o autorizzazioni “la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie” non sarebbe dunque, secondo la norma regionale, riferibile alla “tettoia” in discorso (vds. T.A.R. Palermo, sent. n. 632/2015), si rileva che in materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e conseguentemente, dovendo essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cfr. Cass. pen. 30657/2016), non possono esimere dal preventivo rilascio del permesso di costruire (o della concessione edilizia) la realizzazione di una tettoia che, come quella in questione, per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati incida in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio (da ultimo C.d.S.
9054/2024).
4. In riforma integrale della sentenza di primo grado, pertanto, alla stregua della causa petendi dedotta in giudizio, la domanda proposta da dev'essere respinta. Controparte_1
Avuto riguardo all'esito della lite, mentre le spese del procedimento di primo grado restano definitivamente a carico dell'attore che le ha sostenute, deve pronunciarsi la condanna della parte appellata a rifondere alla controparte le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Palermo del 23.12.2021, n. 4983, appellata da , rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1 lascia definitivamente a carico di quest'ultimo le spese del procedimento di primo grado;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 3 luglio 2025 4
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo