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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2432/2024 RG TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Colle (PG) Parte_1
Via Bacco n. 3 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Volpato C.F._1
(c.f. cura rilasciata in calce al presente atto ai sensi C.F._2 dell'articolo 83, comma III cod. proc. civ. e art. 10 d.P.R. 123/2001, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Centova 6, presso lo studio del predetto avvocato
RICORRENTE CONTRO
nato ad [...] il [...] e residente a [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vantaggi C.F._3
(C.F. P.I N. FAX: 075.8086410, indirizzo di posta C.F._4 P.IVA_1 elettronica certificata , elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in P RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.
conclusioni : come da verbale di udienza del 20.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 3 SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 iniziata nel mese di luglio 2013 dalla quale sono nati in data 6/7/2015 e 20/7/2017, rispettivamente i figli e La coppia ha stabilito la Persona_1 Persona_2 residenza familiare nell' la sita in San Martino Parte_1 in Colle, Via Bacco n.
3. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che la Parte_1 convivenza si è interrotta avendo il compagno relazione con altra donna con la quale, nel mese di gennaio del 2024, è andato a convivere. Ha lamentato condotte inappropriate del sig. nella gestione del rapporto tra i CP_1 figli e la nuova compagna, immediatamente presentata ai minori senza alcuna forma di cautela, necessaria in considerazione di fragilità psicologiche del minore
. Ha, in sintesi, chiesto che sia disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla Per_1 madre e collocamento presso di lei, disciplina del diritto di visita e frequentazione con il padre con esclusione della possibilità di far pernottare i minori unitamente a soggetti “ terzi”, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio che ha Controparte_1 rappresentato che, nelle more, le parti hanno raggiunto condizioni concordate ed ha chiesto che tali condizioni siano trasfuse in sentenza. Le parti hanno, quindi, rinunciato alla comparizione personale e dichiarato di non voler riconciliarsi e previa allegazione dell'accordo sottoscritto e di ulteriore documentazione, la causa, sulle conclusioni congiunte delle parti è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate tra le parti, formalizzate nell'accordo sottoscritto depositato in giudizio possono essere trasfuse in sentenza, apparendo funzionali alla composizione della controversia e coerenti con le disposizioni primarie dettate in materia di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figlio minore. In particolare appare giustificata la previsione dell'affidamento condiviso – non essendo state allegate specifiche condotte pregiudizievoli del padre nei confronti dei minori ed apparendo le criticità evidenziate nel ricorso sostanzialmente riconducibili alle ragioni della “ crisi” di coppia, determinata dalla relazione instaurata dal resistente con una nuova compagna - il collocamento residenziale prevalente dei minori presso la madre, la disciplina dei tempi di permanenza con ciascun genitore e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Anche l'entità del contributo economico posto a carico del padre appare idoneo a garantire ai minori dignitose condizioni di vita, tenuto conto delle condizioni reddituali dei genitori.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
pagina 2 di 3 1) Affida i minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed alle Parte_2 condizioni analiticamente indicate nell'accordo sottoscritto tra le parti, depositato in giudizio in data 13.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”.
2) Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 24.6.2025 Il Presidente
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