CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Massime • 1
Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 37428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37428 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MI nato il [...] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37428 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di tentativo di furto aggravato ai sensi degli artt 624, 625 numeri 4 e 7 cp ed evasione dagli arresti domiciliari. Epoca del fatto :Aprile 2021. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, poiché in tale ipotesi la condotta dell'agente dovrebbe incidere significativamente sulle possibilità di controllo delle prescrizioni, impedendole o rendendole molto difficoltose, essendo in caso diverso il comportamento inoffensivo. Sostiene la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, che se la trasgressione non si traduce in una violazione strutturale degli arresti domiciliari ma si colloca nell'ambito di un provvedimento di autorizzazione, il Giudice deve accertare se la condotta incida sulla praticabilità dei controlli, rientrando in caso diverso, nella violazione rilevante solo ai fini dell'aggravamento della misura;
aggiunge che nella fattispecie l'imputato sarebbe stato seguito dalla Polizia giudiziaria durante tutta l'azione ed i Giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione questo dato. 2.Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto all'aggravante ex art 625 n 7 cp, poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto presente che si trattava di un tentativo incompiuto, limitandosi ad asserire che i beni oggetto di furto sono presenti nei veicoli per necessità e per consuetudine, non chiarendo per quale esigenza la persona offesa non aveva portato con sé gli oggetti in riferimento. La difesa deduce che la pronunzia in esame avrebbe disapplicato i principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di esposizione alla pubblica fede, in relazione al mancato accertamento di esigenze urgenti ed indifferibili che avevano impedito alla persona offesa di portare con sé la res furtiva. 3.Nel terzo motivo è stato dedotta violazione di legge riguardo agli artt 15, 63/4 cp e 625/2 cp, aggiungendo il ricorrente che vi sarebbe un rapporto di specialità reciproca tra le due ultime norme, caratteristica trascurata dal Giudice di appello, che pertanto, avrebbe aggiunto ai due aumenti di pena, previsti per ciascuna delle aggravanti ex ad 625 nr 4 e 7 cp, un terzo aumento derivante dalla recidiva, così violando l'art 63/4 cp. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole del vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base che - date le connotazioni del fatto - inspiegabilmente era stata calcolata senza applicare la diminuzione di due terzi prevista per la fattispecie tentata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il delitto di evasione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 1 La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento anche dei motivi successivi al primo ed ha dedotto che a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia il delitto di tentato furto è divenuto procedibile a querela, che nella fattispecie in esame non sarebbe stata presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.La valutazione del primo motivo comporta il riferimento alla descrizione del fatto come operata dai Giudici del merito. Emerge dalle conformi pronunzie di primo e secondo grado che l'attuale ricorrente, agli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria 10.30-11.30, era stato avvistato dalla Polizia giudiziaria alle ore 11.20, mentre aveva seguito un percorso diverso da quello oggetto di autorizzazione, limitato a recarsi al Sert di riferimento ed aveva deviato dal tracciato legittimo allo scopo di perpetrare il delitto di furto di cui al capo b), rimasto allo stadio del tentativo. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente risulta, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame. In essa, infatti, si è sostenuto che non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivata e valutata dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa;
sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari.(Sez. 6, n. 48917 del 11/11/2015, Rv. 265475). Appare evidente dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze di merito che nel caso ora in esame l'imputato non si sia limitato a seguire un percorso più lungo rispetto a quello autorizzato dal Giudice per fini terapeutici ma si sia allontanato dal percorso consentito per commettere il reato di cui al capo b). 1.1. Ne consegue che, in considerazione del fatto che il ricorrente si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari all'ovvio scopo di impedire la reiterazione dei reati, risulti indiscutibile la violazione strutturale del regime degli arresti domiciliari di cui invece dubita la difesa e nel contempo inconcepibile ritenere la violazione puramente formale e la condotta priva di offensività. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta presenza dell'aggravante ex art 625 nr 7 cp per l'esposizione alla pubblica fede dell'auto. 2 Anche in questo caso va osservato che i Giudici del merito hanno ritenuto integrata l'aggravante valorizzando il fatto che il tentativo di furto era avvenuto su un'automobile ferma in un parcheggio , essendo, pertanto, il veicolo stesso lasciato per consuetudine esposto alla pubblica fede. Sul punto va osservato che il ricorrente trascura di criticare questo essenziale passaggio giustificativo, ponendosi per ciò stesso al di fuori del perimetro di ammissibilità del motivo, avendo omesso di sottoporre a censura una delle rationes decidendi sulle quali poggia la pronunzia, che da sola sarebbe sufficiente a sorreggerla. Deve, inoltre, rilevarsi in diritto che la sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa stessa Sezione, che ha ritenuto sussistere l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quella di accensione è inserita nel cruscotto del veicolo. (Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270122. In senso conforme : N. 35872 del 2007 Rv. 237286 - 01, N. 41561 del 2010 Rv. 248455. 2.1. Per quanto riguarda gli oggetti lasciati all'interno dell'automobile la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903). Sicché correttamente la sentenza impugnata ha considerato i beni che si trovavano nell'auto (monete, documenti, disinfettante) esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In ordine a quest'ultimo profilo non può non annotarsi che il ricorrente sembra collegare impropriamente la sua critica alla realizzazione dell'attività predatoria rimasta allo stadio del tentativo, per di più con argomentazione inammissibilmente sviluppata sul merito della ricostruzione fattuale quanto al tema dei beni oggetto della condotta furtiva. 3.Inammissibile, poiché manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, in relazione alla quale è necessario prendere le mosse dalla determinazione della pena operata in primo grado e confermata in appello. Il Tribunale, infatti, ha irrogato per il delitto più grave di tentativo di furto pluriaggravato la pena base di anni due e mesi nove di reclusione, oltre che euro 300 di multa, in considerazione del disposto ex art 63/4 cp esplicitamente richiamato in sentenza, trattandosi di circostanze, quelle ex art 625 nr 4 e nr 7 cp, ad effetto speciale e - per quanto ora di immediato interesse - ha aumentato tale pena di un terzo per la ritenuta recidiva. La censura avanzata dal ricorrente si fonda sull'affermazione secondo la quale tra le fattispecie rispettivamente disciplinate dagli artt 63/4 cp e 625/2 cp intercorre una relazione di specialità reciproca. Si tratta di un assunto poco comprensibile e non meglio chiarito dalla difesa, che, peraltro, ne fa discendere la critica di erroneità della pronunzia resa sul punto dalla Corte territoriale, che, nella visione difensiva, avrebbe mal interpretato la norma ex art 625/2 cp 3 ritenendola come una sorta di superaggravante mentre la disposizione disciplinerebbe semplicemente l'ipotesi del concorso di circostanze speciali e/o comuni. 3.1. Sembra sfuggire alla difesa che la norma in parola regola il concorso delle circostanze aggravanti in essa indicate allo scopo di prevedere la comminatoria di pena in caso di loro compresenza, stabilita nella reclusione da tre a dieci anni e nella multa. In proposito è utile ricordare che questa Corte regolatrice ha già osservato - affermazione che il Collegio ritiene di condividere - che la pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall'art. 625, ultimo comma, cod. pen. è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 cod. pen.. (Sez. 4, Sentenza n. 36829 del 21/09/2010 Cc. (dep. 14/10/2010 ) Rv. 248403. Si tratta di un principio che smentisce l'asserzione avanzata dal ricorrente - per come può essere intesa a causa della non perspicua formulazione - secondo la quale ogni aggravante prevista nell'ad 625 comma secondo cp avrebbe una autonoma sanzione da applicare anche in caso di loro concorso. Resta, pertanto, recisamente destituita di fondamento l'ultima deduzione presente nell'impugnazione, secondo la quale i Giudici del merito, nell'apportare l'incremento di un terzo della pena per la recidiva avrebbero illegittimamente operato tre aumenti di pena ex art 63/4 cp mentre è chiaro dal testo impugnato che sulla pena correttamente determinata tenendo conto del dictum ex art 625/2 cp è stato applicato, in ossequio al principio moderatore dell'ad 63/4 cp, il solo aumento di un terzo per la ritenuta recidiva. 4.Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti della diminuzione della pena per il tentativo di furto, giudicato reato di maggiore gravità, non nella massima estensione. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa. (Sez. 5 , Sentenza n. 40020 del 18/06/2019 Ud. (dep. 30/09/2019 ) Rv. 277528. Massime precedenti Conformi: N. 3526 del 2014 Rv. 258461 - 01, N. 39475 del 2013 Rv. 256711. Il Tribunale si è attenuto ai suindicati principi,adottando il metodo sintetico e dando conto dei criteri con i quali ha determinato la pena complessiva e la Corte territoriale ha formulato un giudizio di congruità della pena applicata, inflitta peraltro al di sotto della media edittale, evidenziando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente, già dichiarato recidivo reiterato e specifico ed in considerazione sia della commissione del reato mentre era sottoposto a misura cautelare e, quindi, in sua violazione, sia dei precedenti penali del ricorrente. 4.1. Il procedimento seguito nel giudizio di merito appare esente dalle censure proposte dal ricorrente, dovendo in linea generale rammentarsi il più che consolidato orientamento di questa 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Deciso il 4.5.2023 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Corte, secondo il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione del rapporto processuale rende irrilevante la questione dedotta dalla difesa circa l'assenza di querela per il delitto di tentato furto pluriaggravato, divenuto nelle more del giudizio perseguibile a querela di parte. In tal senso (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 resa con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37428 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di tentativo di furto aggravato ai sensi degli artt 624, 625 numeri 4 e 7 cp ed evasione dagli arresti domiciliari. Epoca del fatto :Aprile 2021. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, poiché in tale ipotesi la condotta dell'agente dovrebbe incidere significativamente sulle possibilità di controllo delle prescrizioni, impedendole o rendendole molto difficoltose, essendo in caso diverso il comportamento inoffensivo. Sostiene la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, che se la trasgressione non si traduce in una violazione strutturale degli arresti domiciliari ma si colloca nell'ambito di un provvedimento di autorizzazione, il Giudice deve accertare se la condotta incida sulla praticabilità dei controlli, rientrando in caso diverso, nella violazione rilevante solo ai fini dell'aggravamento della misura;
aggiunge che nella fattispecie l'imputato sarebbe stato seguito dalla Polizia giudiziaria durante tutta l'azione ed i Giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione questo dato. 2.Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto all'aggravante ex art 625 n 7 cp, poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto presente che si trattava di un tentativo incompiuto, limitandosi ad asserire che i beni oggetto di furto sono presenti nei veicoli per necessità e per consuetudine, non chiarendo per quale esigenza la persona offesa non aveva portato con sé gli oggetti in riferimento. La difesa deduce che la pronunzia in esame avrebbe disapplicato i principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di esposizione alla pubblica fede, in relazione al mancato accertamento di esigenze urgenti ed indifferibili che avevano impedito alla persona offesa di portare con sé la res furtiva. 3.Nel terzo motivo è stato dedotta violazione di legge riguardo agli artt 15, 63/4 cp e 625/2 cp, aggiungendo il ricorrente che vi sarebbe un rapporto di specialità reciproca tra le due ultime norme, caratteristica trascurata dal Giudice di appello, che pertanto, avrebbe aggiunto ai due aumenti di pena, previsti per ciascuna delle aggravanti ex ad 625 nr 4 e 7 cp, un terzo aumento derivante dalla recidiva, così violando l'art 63/4 cp. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole del vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base che - date le connotazioni del fatto - inspiegabilmente era stata calcolata senza applicare la diminuzione di due terzi prevista per la fattispecie tentata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il delitto di evasione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 1 La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento anche dei motivi successivi al primo ed ha dedotto che a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia il delitto di tentato furto è divenuto procedibile a querela, che nella fattispecie in esame non sarebbe stata presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.La valutazione del primo motivo comporta il riferimento alla descrizione del fatto come operata dai Giudici del merito. Emerge dalle conformi pronunzie di primo e secondo grado che l'attuale ricorrente, agli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria 10.30-11.30, era stato avvistato dalla Polizia giudiziaria alle ore 11.20, mentre aveva seguito un percorso diverso da quello oggetto di autorizzazione, limitato a recarsi al Sert di riferimento ed aveva deviato dal tracciato legittimo allo scopo di perpetrare il delitto di furto di cui al capo b), rimasto allo stadio del tentativo. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente risulta, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame. In essa, infatti, si è sostenuto che non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivata e valutata dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa;
sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari.(Sez. 6, n. 48917 del 11/11/2015, Rv. 265475). Appare evidente dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze di merito che nel caso ora in esame l'imputato non si sia limitato a seguire un percorso più lungo rispetto a quello autorizzato dal Giudice per fini terapeutici ma si sia allontanato dal percorso consentito per commettere il reato di cui al capo b). 1.1. Ne consegue che, in considerazione del fatto che il ricorrente si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari all'ovvio scopo di impedire la reiterazione dei reati, risulti indiscutibile la violazione strutturale del regime degli arresti domiciliari di cui invece dubita la difesa e nel contempo inconcepibile ritenere la violazione puramente formale e la condotta priva di offensività. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta presenza dell'aggravante ex art 625 nr 7 cp per l'esposizione alla pubblica fede dell'auto. 2 Anche in questo caso va osservato che i Giudici del merito hanno ritenuto integrata l'aggravante valorizzando il fatto che il tentativo di furto era avvenuto su un'automobile ferma in un parcheggio , essendo, pertanto, il veicolo stesso lasciato per consuetudine esposto alla pubblica fede. Sul punto va osservato che il ricorrente trascura di criticare questo essenziale passaggio giustificativo, ponendosi per ciò stesso al di fuori del perimetro di ammissibilità del motivo, avendo omesso di sottoporre a censura una delle rationes decidendi sulle quali poggia la pronunzia, che da sola sarebbe sufficiente a sorreggerla. Deve, inoltre, rilevarsi in diritto che la sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa stessa Sezione, che ha ritenuto sussistere l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quella di accensione è inserita nel cruscotto del veicolo. (Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270122. In senso conforme : N. 35872 del 2007 Rv. 237286 - 01, N. 41561 del 2010 Rv. 248455. 2.1. Per quanto riguarda gli oggetti lasciati all'interno dell'automobile la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903). Sicché correttamente la sentenza impugnata ha considerato i beni che si trovavano nell'auto (monete, documenti, disinfettante) esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In ordine a quest'ultimo profilo non può non annotarsi che il ricorrente sembra collegare impropriamente la sua critica alla realizzazione dell'attività predatoria rimasta allo stadio del tentativo, per di più con argomentazione inammissibilmente sviluppata sul merito della ricostruzione fattuale quanto al tema dei beni oggetto della condotta furtiva. 3.Inammissibile, poiché manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, in relazione alla quale è necessario prendere le mosse dalla determinazione della pena operata in primo grado e confermata in appello. Il Tribunale, infatti, ha irrogato per il delitto più grave di tentativo di furto pluriaggravato la pena base di anni due e mesi nove di reclusione, oltre che euro 300 di multa, in considerazione del disposto ex art 63/4 cp esplicitamente richiamato in sentenza, trattandosi di circostanze, quelle ex art 625 nr 4 e nr 7 cp, ad effetto speciale e - per quanto ora di immediato interesse - ha aumentato tale pena di un terzo per la ritenuta recidiva. La censura avanzata dal ricorrente si fonda sull'affermazione secondo la quale tra le fattispecie rispettivamente disciplinate dagli artt 63/4 cp e 625/2 cp intercorre una relazione di specialità reciproca. Si tratta di un assunto poco comprensibile e non meglio chiarito dalla difesa, che, peraltro, ne fa discendere la critica di erroneità della pronunzia resa sul punto dalla Corte territoriale, che, nella visione difensiva, avrebbe mal interpretato la norma ex art 625/2 cp 3 ritenendola come una sorta di superaggravante mentre la disposizione disciplinerebbe semplicemente l'ipotesi del concorso di circostanze speciali e/o comuni. 3.1. Sembra sfuggire alla difesa che la norma in parola regola il concorso delle circostanze aggravanti in essa indicate allo scopo di prevedere la comminatoria di pena in caso di loro compresenza, stabilita nella reclusione da tre a dieci anni e nella multa. In proposito è utile ricordare che questa Corte regolatrice ha già osservato - affermazione che il Collegio ritiene di condividere - che la pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall'art. 625, ultimo comma, cod. pen. è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 cod. pen.. (Sez. 4, Sentenza n. 36829 del 21/09/2010 Cc. (dep. 14/10/2010 ) Rv. 248403. Si tratta di un principio che smentisce l'asserzione avanzata dal ricorrente - per come può essere intesa a causa della non perspicua formulazione - secondo la quale ogni aggravante prevista nell'ad 625 comma secondo cp avrebbe una autonoma sanzione da applicare anche in caso di loro concorso. Resta, pertanto, recisamente destituita di fondamento l'ultima deduzione presente nell'impugnazione, secondo la quale i Giudici del merito, nell'apportare l'incremento di un terzo della pena per la recidiva avrebbero illegittimamente operato tre aumenti di pena ex art 63/4 cp mentre è chiaro dal testo impugnato che sulla pena correttamente determinata tenendo conto del dictum ex art 625/2 cp è stato applicato, in ossequio al principio moderatore dell'ad 63/4 cp, il solo aumento di un terzo per la ritenuta recidiva. 4.Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti della diminuzione della pena per il tentativo di furto, giudicato reato di maggiore gravità, non nella massima estensione. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa. (Sez. 5 , Sentenza n. 40020 del 18/06/2019 Ud. (dep. 30/09/2019 ) Rv. 277528. Massime precedenti Conformi: N. 3526 del 2014 Rv. 258461 - 01, N. 39475 del 2013 Rv. 256711. Il Tribunale si è attenuto ai suindicati principi,adottando il metodo sintetico e dando conto dei criteri con i quali ha determinato la pena complessiva e la Corte territoriale ha formulato un giudizio di congruità della pena applicata, inflitta peraltro al di sotto della media edittale, evidenziando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente, già dichiarato recidivo reiterato e specifico ed in considerazione sia della commissione del reato mentre era sottoposto a misura cautelare e, quindi, in sua violazione, sia dei precedenti penali del ricorrente. 4.1. Il procedimento seguito nel giudizio di merito appare esente dalle censure proposte dal ricorrente, dovendo in linea generale rammentarsi il più che consolidato orientamento di questa 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Deciso il 4.5.2023 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Corte, secondo il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione del rapporto processuale rende irrilevante la questione dedotta dalla difesa circa l'assenza di querela per il delitto di tentato furto pluriaggravato, divenuto nelle more del giudizio perseguibile a querela di parte. In tal senso (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 resa con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.