CASS
Sentenza 11 aprile 2022
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2022, n. 13683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13683 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IM AT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 25/03/2021de1 Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/03/2021 il Tribunale di Napoli ha mandato assolto IM AT dal delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri per i quali non erano stati pagati i diritti di confine perché il fatto non costituisce reato e ha disposto, per l'effetto, la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane per l'illecito amministrativo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IM, avv.to Vincenzo Fiume, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13683 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 01/02/2022 doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016. Nello specifico, premessa la sussistenza dell'interesse all'impugnazione avverso la sentenza dispositiva della trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa competente per l'applicazione delle sanzioni relative ad illecito depenalizzato, sostiene che la disposta trasmissione contrasterebbe con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall'evocato art. 1 della legge n. 689 del 1981, rivelando l'incostituzionalità ex art. 76 Cost. per mancanza di delega, rispetto a quanto previsto nella legge n. 67 del 2014, dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa competente per il trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 9, comma 3, d.lgs. cit. Assume, infatti, che con la depenalizzazione non si opera una mera modifica della natura della sanzione, ma si disconosce rilevanza penale al precetto in conseguenza di una diversa valutazione del disvalore del fatto, introducendosi ex novo l'illecito amministrativo. Evidenzia che ciò comporta la piena autonomia di tale illecito rispetto a quello penale, con conseguente inapplicabilità, nel caso di successione del primo al secondo, sia del disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., che contrasterebbe con il principio di irretroattività, sia delle previsioni degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, che riguarderebbero i soli illeciti depenalizzati da detta legge. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza gravata limitatamente alla statuizione concernente la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa, assumendo che ritenere applicabile la sanzione amministrativa in relazione a un fatto, come quello in contestazione, oggetto di depenalizzazione comporterebbe l'applicazione nei confronti dei consociati di un trattamento sostanzialmente deteriore rispetto a quello penale in origine previsto. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IM AT è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e si deduce, nel contempo, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, sostenendo, per un verso, che la disposta trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa per l'applicazione delle sanzioni afferenti ad illecito depenalizzato contrasterebbe con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall'evocato art. 1 e, per altro verso, che le norme che prevedono tale trasmissione violerebbero le previsioni della legge n. 67 del 2014 e risulterebbero perciò incostituzionali per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto caratterizzate da eccesso di delega. Ragioni di ordine logico impongono il preliminare scrutinio della dedotta questione di legittimità costituzionale. Al riguardo, giova evidenziare che la Corte costituzionale ha già avuto modo di esprimersi su analoga questione sollevata dal giudice ordinario con riguardo alle medesime norme, delle quali era stata del pari denunciata l'incostituzionalità per violazione del menzionato art. 76 Cost., in ragione di un supposto eccesso di delega rispetto alle previsioni della legge n. 67 del 2014. Orbene, nella sentenza n. 96 del 2020, il giudice delle leggi ha affermato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso che, per effetto della trasformazione di reati in illeciti amministrativi, si determini la completa impunità dei fatti pregressi e ciò sia alla luce del principio di legalità enunciato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che impedisce di applicare le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte, sia in ragione della ritenuta impossibilità di estendere al fenomeno considerato il principio di retroattività della legge più favorevole al reo, di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., trattandosi di principio circoscritto alla successione di leggi entrambe penali (in tal senso, da ultimo, SS.UU., n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693-02). La Consulta ha, inoltre, rilevato che l'esito di totale impunità dei fatti pregressi rischia di porre, sul piano sostanziale, problemi di coerenza con la ratio dell'intervento di depenalizzazione, in quanto, diversamente dal caso della mera abolitio criminis, in quello della depenalizzazione il legislatore continua indubbiamente ad annettere un disvalore alla condotta, tale da giustificarne comunque la punizione, sia pure con sanzione di grado inferiore (amministrativa, anziché penale), la qual cosa non spiegherebbe perché chi ha commesso il fatto quando era represso in modo tendenzialmente più severo debba rimanere 3 impunito, laddove invece chi lo commette quando è punito in modo tendenzialmente più mite soggiace, in ogni caso, a una sanzione. Ha aggiunto, quindi, che, per scongiurare un simile risultato, è divenuta prassi ricorrente quella di corredare gli interventi di depenalizzazione di apposita disciplina transitoria, volta a rendere applicabili anche ai fatti anteriori le nuove sanzioni amministrative, introdotte per gli illeciti depenalizzati. Tanto premesso, ha osservato che alla medesima strategia si è uniformato il d.lgs. n. 8 del 2016, adottato sulla base della delega conferita dall'art. 2 della legge n. 67 del 2014, rilevando che l'art. 8, ha stabilito, al comma 1, che «... le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili» ed ha aggiunto, al comma 3, che «... ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale...» e che «... non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie», mentre il successivo art. 9 ha statuito, al comma 1, che «... nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data». Ha aggiunto, quindi, che la dedotta censura, incentrata sulla supposta violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, non è fondata, dal momento che la costante giurisprudenza costituzionale ha chiarito che «... la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo...», che deve ritenersi «... fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante...» (così sent. n. 212 del 2018) e che «... neppure il silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo, trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega...» (così sent. n. 229 del 2014, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010 e n. 341 del 2007 e ord. n. 231 del 2009). 4 Ha sostenuto ulteriormente che dalla relazione allo schema del d.lgs. n. 8 del 2016 emerge che il legislatore delegato si è posto il problema di stabilire se l'assenza, nella legge delega, di riferimenti alla normativa transitoria dovesse essere interpretata come indice della volontà del legislatore delegante di lasciare che la sorte dei fatti pregressi fosse regolata dagli artt. 2 cod. pen. e 1 della legge n. 689 del 1981, col risultato di renderli non più sanzionabili, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione ed ha precisato che tale ipotesi interpretativa è stata scartata alla luce della contrarietà di un simile assetto alle esigenze sostanziali di tutela e di parità di trattamento, dell'omogeneità tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale, predicata dalla più recente giurisprudenza costituzionale, atta a rendere operativo, nel caso di loro successione, il principio di retroattività della lex mitior e della circostanza che il silenzio del legislatore delegante non assumesse un significato univoco, stante la disciplina transitoria presente in altri provvedimenti di depenalizzazione. Ha quindi osservato che il convincimento espresso dal legislatore delegato è meritevole di avallo, aggiungendo che la conclusione trova conforto nei pareri espressi dalle commissioni parlamentari sullo schema di decreto e concludendo, pertanto, per l'infondatezza della questione. In relazione al profilo della rilevanza, la Consulta ha osservato poi che, nel caso particolare della successione della norma sanzionatoria amministrativa a una norma penale, la previsione dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni deve ritenersi compatibile con la Costituzione, in quanto implica, di regola, l'applicazione di un trattamento, non già più severo, ma più mite di quello previsto al momento del fatto. Ha tuttavia aggiunto che la presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria, deve intendersi come meramente relativa, permanendo la possibilità di dimostrare che il nuovo trattamento sanzìonatorio previsto dalla legge di depenalizzazione risulti, in concreto, più gravoso di quello previgente. Ha concluso quindi che, in quest'ottica, spetta al giudice a quo il compito di accertare e adeguatamente motivare, caso per caso, la sussistenza della condizione dianzi indicata, rimanendo, in difetto, inammissibile la questione sollevata. Orbene, alla stregua di quanto già posto in rilievo dalla Consulta in relazione a questione di costituzionalità, come osservato, pressoché sovrapponibile a quella dedotta in sede di ricorso, deve ragionevolmente concludersi per la sua manifesta infondatezza e non rilevanza. 5 Con specifico riferimento al profilo della non rilevanza, deve infatti evidenziarsi che difetta, nel caso di specie, l'accertamento, da parte del giudice a quo, della maggiore gravosità del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge di depenalizzazione, non foss'altro che per il fatto che la questione - invero mai dedotta neanche dinanzi al giudice gravato - avrebbe dovuto essere prospettata al giudice civile nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa. Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, precisato che «... sono irrilevanti le questioni di illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016... in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega e violazione del principio di irretroattività della sanzione amministrativa, poiché, trattandosi di questioni strettamente connesse all'irrogazione della sanzione di competenza dell'autorità amministrativa, cui quella giudiziaria penale ha l'obbligo di trasmettere gli atti, possono essere sollevate solo nel giudizio civile avente ad oggetto l'applicazione della sanzione medesima» (così Sez. 3, n. 46456 del 17/02/2017, Zinutti, Rv. 271309-01). Acclarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale ed evidenziato l'omesso scrutinio della sua specifica rilevanza, si rende necessario passare alla disamina della prospettata violazione dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981. In proposito, è d'uopo evidenziare che, pure a voler ritenere sussistente l'interesse ad impugnare dell'imputato (in conformità all'insegnamento di Sez. U. n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693-01), non è riscontrabile nel caso di specie la pretesa violazione dell'evocata disposizione normativa, ove si consideri che prevede una deroga espressa al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative dalla stessa sancito lo specifico disposto della norma transitoria di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 sopra menzionato, che stabilisce che le disposizioni di tale testo normativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'01/02/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/03/2021 il Tribunale di Napoli ha mandato assolto IM AT dal delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri per i quali non erano stati pagati i diritti di confine perché il fatto non costituisce reato e ha disposto, per l'effetto, la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane per l'illecito amministrativo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IM, avv.to Vincenzo Fiume, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13683 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 01/02/2022 doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016. Nello specifico, premessa la sussistenza dell'interesse all'impugnazione avverso la sentenza dispositiva della trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa competente per l'applicazione delle sanzioni relative ad illecito depenalizzato, sostiene che la disposta trasmissione contrasterebbe con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall'evocato art. 1 della legge n. 689 del 1981, rivelando l'incostituzionalità ex art. 76 Cost. per mancanza di delega, rispetto a quanto previsto nella legge n. 67 del 2014, dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa competente per il trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 9, comma 3, d.lgs. cit. Assume, infatti, che con la depenalizzazione non si opera una mera modifica della natura della sanzione, ma si disconosce rilevanza penale al precetto in conseguenza di una diversa valutazione del disvalore del fatto, introducendosi ex novo l'illecito amministrativo. Evidenzia che ciò comporta la piena autonomia di tale illecito rispetto a quello penale, con conseguente inapplicabilità, nel caso di successione del primo al secondo, sia del disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., che contrasterebbe con il principio di irretroattività, sia delle previsioni degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, che riguarderebbero i soli illeciti depenalizzati da detta legge. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza gravata limitatamente alla statuizione concernente la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa, assumendo che ritenere applicabile la sanzione amministrativa in relazione a un fatto, come quello in contestazione, oggetto di depenalizzazione comporterebbe l'applicazione nei confronti dei consociati di un trattamento sostanzialmente deteriore rispetto a quello penale in origine previsto. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IM AT è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e si deduce, nel contempo, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, sostenendo, per un verso, che la disposta trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa per l'applicazione delle sanzioni afferenti ad illecito depenalizzato contrasterebbe con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall'evocato art. 1 e, per altro verso, che le norme che prevedono tale trasmissione violerebbero le previsioni della legge n. 67 del 2014 e risulterebbero perciò incostituzionali per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto caratterizzate da eccesso di delega. Ragioni di ordine logico impongono il preliminare scrutinio della dedotta questione di legittimità costituzionale. Al riguardo, giova evidenziare che la Corte costituzionale ha già avuto modo di esprimersi su analoga questione sollevata dal giudice ordinario con riguardo alle medesime norme, delle quali era stata del pari denunciata l'incostituzionalità per violazione del menzionato art. 76 Cost., in ragione di un supposto eccesso di delega rispetto alle previsioni della legge n. 67 del 2014. Orbene, nella sentenza n. 96 del 2020, il giudice delle leggi ha affermato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso che, per effetto della trasformazione di reati in illeciti amministrativi, si determini la completa impunità dei fatti pregressi e ciò sia alla luce del principio di legalità enunciato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che impedisce di applicare le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte, sia in ragione della ritenuta impossibilità di estendere al fenomeno considerato il principio di retroattività della legge più favorevole al reo, di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., trattandosi di principio circoscritto alla successione di leggi entrambe penali (in tal senso, da ultimo, SS.UU., n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693-02). La Consulta ha, inoltre, rilevato che l'esito di totale impunità dei fatti pregressi rischia di porre, sul piano sostanziale, problemi di coerenza con la ratio dell'intervento di depenalizzazione, in quanto, diversamente dal caso della mera abolitio criminis, in quello della depenalizzazione il legislatore continua indubbiamente ad annettere un disvalore alla condotta, tale da giustificarne comunque la punizione, sia pure con sanzione di grado inferiore (amministrativa, anziché penale), la qual cosa non spiegherebbe perché chi ha commesso il fatto quando era represso in modo tendenzialmente più severo debba rimanere 3 impunito, laddove invece chi lo commette quando è punito in modo tendenzialmente più mite soggiace, in ogni caso, a una sanzione. Ha aggiunto, quindi, che, per scongiurare un simile risultato, è divenuta prassi ricorrente quella di corredare gli interventi di depenalizzazione di apposita disciplina transitoria, volta a rendere applicabili anche ai fatti anteriori le nuove sanzioni amministrative, introdotte per gli illeciti depenalizzati. Tanto premesso, ha osservato che alla medesima strategia si è uniformato il d.lgs. n. 8 del 2016, adottato sulla base della delega conferita dall'art. 2 della legge n. 67 del 2014, rilevando che l'art. 8, ha stabilito, al comma 1, che «... le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili» ed ha aggiunto, al comma 3, che «... ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale...» e che «... non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie», mentre il successivo art. 9 ha statuito, al comma 1, che «... nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data». Ha aggiunto, quindi, che la dedotta censura, incentrata sulla supposta violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, non è fondata, dal momento che la costante giurisprudenza costituzionale ha chiarito che «... la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo...», che deve ritenersi «... fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante...» (così sent. n. 212 del 2018) e che «... neppure il silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo, trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega...» (così sent. n. 229 del 2014, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010 e n. 341 del 2007 e ord. n. 231 del 2009). 4 Ha sostenuto ulteriormente che dalla relazione allo schema del d.lgs. n. 8 del 2016 emerge che il legislatore delegato si è posto il problema di stabilire se l'assenza, nella legge delega, di riferimenti alla normativa transitoria dovesse essere interpretata come indice della volontà del legislatore delegante di lasciare che la sorte dei fatti pregressi fosse regolata dagli artt. 2 cod. pen. e 1 della legge n. 689 del 1981, col risultato di renderli non più sanzionabili, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione ed ha precisato che tale ipotesi interpretativa è stata scartata alla luce della contrarietà di un simile assetto alle esigenze sostanziali di tutela e di parità di trattamento, dell'omogeneità tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale, predicata dalla più recente giurisprudenza costituzionale, atta a rendere operativo, nel caso di loro successione, il principio di retroattività della lex mitior e della circostanza che il silenzio del legislatore delegante non assumesse un significato univoco, stante la disciplina transitoria presente in altri provvedimenti di depenalizzazione. Ha quindi osservato che il convincimento espresso dal legislatore delegato è meritevole di avallo, aggiungendo che la conclusione trova conforto nei pareri espressi dalle commissioni parlamentari sullo schema di decreto e concludendo, pertanto, per l'infondatezza della questione. In relazione al profilo della rilevanza, la Consulta ha osservato poi che, nel caso particolare della successione della norma sanzionatoria amministrativa a una norma penale, la previsione dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni deve ritenersi compatibile con la Costituzione, in quanto implica, di regola, l'applicazione di un trattamento, non già più severo, ma più mite di quello previsto al momento del fatto. Ha tuttavia aggiunto che la presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria, deve intendersi come meramente relativa, permanendo la possibilità di dimostrare che il nuovo trattamento sanzìonatorio previsto dalla legge di depenalizzazione risulti, in concreto, più gravoso di quello previgente. Ha concluso quindi che, in quest'ottica, spetta al giudice a quo il compito di accertare e adeguatamente motivare, caso per caso, la sussistenza della condizione dianzi indicata, rimanendo, in difetto, inammissibile la questione sollevata. Orbene, alla stregua di quanto già posto in rilievo dalla Consulta in relazione a questione di costituzionalità, come osservato, pressoché sovrapponibile a quella dedotta in sede di ricorso, deve ragionevolmente concludersi per la sua manifesta infondatezza e non rilevanza. 5 Con specifico riferimento al profilo della non rilevanza, deve infatti evidenziarsi che difetta, nel caso di specie, l'accertamento, da parte del giudice a quo, della maggiore gravosità del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge di depenalizzazione, non foss'altro che per il fatto che la questione - invero mai dedotta neanche dinanzi al giudice gravato - avrebbe dovuto essere prospettata al giudice civile nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa. Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, precisato che «... sono irrilevanti le questioni di illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016... in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega e violazione del principio di irretroattività della sanzione amministrativa, poiché, trattandosi di questioni strettamente connesse all'irrogazione della sanzione di competenza dell'autorità amministrativa, cui quella giudiziaria penale ha l'obbligo di trasmettere gli atti, possono essere sollevate solo nel giudizio civile avente ad oggetto l'applicazione della sanzione medesima» (così Sez. 3, n. 46456 del 17/02/2017, Zinutti, Rv. 271309-01). Acclarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale ed evidenziato l'omesso scrutinio della sua specifica rilevanza, si rende necessario passare alla disamina della prospettata violazione dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981. In proposito, è d'uopo evidenziare che, pure a voler ritenere sussistente l'interesse ad impugnare dell'imputato (in conformità all'insegnamento di Sez. U. n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693-01), non è riscontrabile nel caso di specie la pretesa violazione dell'evocata disposizione normativa, ove si consideri che prevede una deroga espressa al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative dalla stessa sancito lo specifico disposto della norma transitoria di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 sopra menzionato, che stabilisce che le disposizioni di tale testo normativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'01/02/2022