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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/02/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5670/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Fiengo e Parte_1 con il medesimo elett.me domiciliata in Cercola (Na) alla via D. Riccardi n. 147
RICORRENTE E
, l' l l'Istituto Controparte_1 CP_2 CP_3
Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che con atto prot. n. 3832 del 01.12.2010 dell Controparte_4 era stata assunta in servizio a tempo indeterminato alla data del 30.11.2010
[...] con la qualità di collaboratore scolastico (area contrattuale A) presso l'istituzione scolastica NAEE09000E di giusto contratto C.C.N.L. del 29.11.2007 per il CP_3
Comparto Scuola, con il profilo professionale di assistente amministrativo di cui all'art. 9 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 3.01.2009; che era stata collocata nell'area professionale ”B” del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo professionale Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica dalla data di assunzione effettiva del servizio;
che prestava il suo servizio presto l .I. Parte_2 di che con prot. n. 1171 del 15.01.2018 (all. n. 7) del Direttore CP_5 CP_3 Generale dell con oggetto “Piano Controparte_6 nazionale di formazione del personale ATA…Certificazione delle attività formative”, erano stati indicati i segmenti formativi necessari per il completamento della formazione per ciascuna posizione economica nonché le scuole pilota a cui erano stati concessi i finanziamenti statali necessari per i corsi di formazione;
che, con nota dell erano stati individuati i Poli Controparte_4 formativi nonché tutte le indicazioni da seguire in ordine alle modalità formali e sostanziali dei corsi di formazione;
che, in particolare, le istituzioni scolastiche individuate quali “Poli formativi“ avevano l'obbligo di …” realizzare le attività formative, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, entro il 10 dicembre 2017…”, nonché …”informare tempestivamente e adeguatamente il personale ammesso ai corsi e favorire la massima partecipazione ai corsi del personale interessato alla formazione…”; era stata, altresì, specificata pedissequamente l'autonomia …”più ampia…” in capo alle istituzioni scolastiche in merito all'organizzazione dei corsi individuando i criteri generali e le modalità di partecipazione;
che la formazione era stata determinata in quattro aree, Qualificazione area A, Qualificazione area B, Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento - (Area A-B), Qualificazione superiore avanzata – terzo segmento - (Area B); che, sulla base di tali presupposti normativi, previa istanza di partecipazione, era stata assegnata per il percorso di formazione relativo al primo segmento ed al secondo segmento all
[...]
che aveva partecipato al corso di formazione e la Dirigente Controparte_7
Scolastica dell'Istituto E. Medi prof. , in data 26.03.2018, aveva Persona_1 rilasciato certificazione attestante la conclusione del corso con …” esito positivo…”; che l'Istituto scolastico Medi non l'aveva più convocata per ulteriori attività formative finalizzate all'acquisizione della posizione giuridica economica spettante come per legge;
che, con la nota prot. n. 26382 dell'11.12.2019, il Direttore Generale dell
[...] aveva delegato i Dirigenti degli Ambiti Controparte_6
Territoriali allo scorrimento delle graduatorie provinciali, ai fini dell'attribuzione delle posizioni economiche, nei confronti del personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015; che l'attribuzione delle posizioni economiche, per surroga, poteva avvenire esclusivamente a favore degli aventi diritto inseriti nelle graduatorie provinciali ed in possesso della certificazione che attestavano il completamento delle attività formative previste per ciascuna posizione;
che, con decreto prot. 535 del 14.01.2022, era stato pubblicato l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica, assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica;
che era stata esclusa in quanto il CSA aveva rilevato la sua mancata partecipazione al percorso formativo relativo al secondo segmento
“Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)”; che aveva pedissequamente seguito le direttive fornite dall'Istituto Medi incaricato alle attività formative ed aveva svolto le ore di formazione per cui era stata ritualmente convocata, laddove il suo status giuridico le riconosceva il diritto al conseguimento della formazione professionale relativa al primo ed al secondo segmento per l'acquisizione della rispettiva posizione giuridica ed economica riconosciuta dalla legge;
che la condotta posta in essere dall'istituto pilota Medi le aveva determinato un grave nocumento essendosi vista riconoscere alla fine del corso durato 25 ore solo il I segmento, nonostante il corso dovesse essere a completamento dei due segmenti così come previsto dai fondi economici stanziati nel piano di formazione;
che il comportamento dell'Istituto scolastico Medi le aveva determinato un danno grave ed irreparabile essendo stata completamente esclusa dalla graduatoria in quanto non aveva conseguito il secondo segmento necessario per il conseguimento della posizione economica;
che la posizione economica prevista e riconosciuta per ogni annualità a partire dall'anno 2017 era pari ad euro 1.200,00 ( milleduecentoeuro) lordi;
che le spettava, pertanto, la somma pari ad euro 8.400,00 lordi, a titolo di arretrati, a partire dall'anno 2017 ( 1200,00 euro annui) nonché il diritto a percepire l'indennità di posizione per il prosieguo dell'attività lavorativa sino all'età pensionabile, con riflessi sulla pensione. Tanto premesso conveniva il , l Controparte_1 CP_2
l l'Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, CP_3 ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 ed ha eseguito il corso di formazione finalizzato al conseguimento della posizione economica relativo al secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)” o in subordine accertare e dichiarare che il mancato conseguimento della posizione economica relativa al secondo segmento suindicato è imputabile alla colpa grave dell'istituito scolastico esclusivamente Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano in nome del Dirigente Scolastico;
b) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'erogazione dell'indennità economica riconosciuta alla posizione economica secondo segmento
“Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)” dall'anno scolastico 2017/18 o in subordine a titolo di risarcimento del danno il riconoscimento di una somma pari quantomeno all'indennità economica annua relativa alla posizione economi secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area AB)” determinata in euro 8400,00 lordi dal 2017 sino ad oggi rimettendosi alla valutazione equitativa del giudice in ordine alla valutazione di ulteriori danni patrimoniali configurabili quantomeno sino alla data della conclusione del rapporto lavorativo”; il tutto con vittoria di spese di lite. Il , l l l'Istituto Controparte_1 CP_2 CP_3
Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, benchè regolarmente citati, restavano contumaci. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che: La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Per una corretta valutazione del tema d'indagine è utile una ricostruzione del quadro normativo rilevante. L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in €1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.”. L'accordo nazionale del 20.10.2008, concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, risulta essere stato emanato per regolare “i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della posizione economica orizzontale del personale ATA con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni” (cfr. art.1 comma 1); esso al comma 2 dell'art.1 prevede che “La posizione economica di cui al comma 1 è conferita al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree “A” e “B” della Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, compreso quello in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, e quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo, ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza”; l'art. 3 prevede la ripartizione delle posizioni economiche, stabilendo al comma 2 che “Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale di cui al presente Accordo, è determinato in maniera proporzionale alla consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascun profilo professionale…L'importo di ciascuna di tali posizioni è pari ad € 600,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area “A” e ad € 1200,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area “B”; il comma 3 recita “Nell'allegato 1, costituente parte integrante del presente Accordo, sono indicate, articolate per profilo professionale e per province, le ripartizioni delle posizioni economiche disponibili nonché delle unità di personale destinatarie del corso di formazione di cui al successivo articolo 7. Tali unità sono pari al numero delle posizioni economiche attribuibili, aumentato del 5%” Lo stesso art.5 la cui rubrica recita “formulazione delle graduatorie e individuazione dei beneficiari”, prevede al comma 1 che “La graduatoria provinciale per l'attribuzione del beneficio economico è formulata per ciascun profilo professionale in ogni provincia nella quale sono istituiti i relativi posti in organico”; a tali commi, si aggiunge quanto stabilito al comma 7 “Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al comma 6 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili”. Il comma 8 dell'art. 5, poi, dispone che “A conclusione del corso di formazione, il Direttore generale dell' , previo accertamento dell'esito Controparte_6 favorevole della frequenza del corso medesimo ed in ragione del contingente assegnato a ciascuna provincia e per ciascun profilo, secondo le disponibilità di cui alla tabella allegata al presente Accordo (All. 1), definisce, con apposito provvedimento, l'elenco del personale cui è attribuita la posizione economica”. Di seguito, gli ulteriori commi menzionati prevedono che “5.10. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma 7. 5.11. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7. 5.12. Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.” Infine, l'art. 7 del citato Accordo prevede che: “[…] 7.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 50 CCNL 29 novembre 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria. […].
7.3. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell' ”. Controparte_8
Con l'Accordo del 12 maggio 2011 sono state rese a carattere permanente le disposizioni per procedere annualmente, qualora necessario, alla formulazione delle nuove graduatorie. Avuto riguardo al caso in esame, il , vista la legge Controparte_1
107/2015, con nota 9684 del 06.03.2017, avviava un percorso di formazione del personale ATA appartenente ai profili professionali delle aree A e B.
Di fatto la formazione veniva articolata in due segmenti: il primo segmento che veniva qualificato come un corso di qualificazione ed era organizzato in un corso 24 ore;
il secondo segmento che veniva qualificato come un corso relativo all'attuazione della prima posizione economica ed era organizzato in un corso di 24 ore. Nella nota MIUR prot.40587/2016, richiamata nella circolare della Direzione Regionale prot. 17724 del 05.09.2017, in materia di certificazione si sanciva espressamente che: “Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche”. Tanto chiarito, con la presente domanda giudiziale parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante il suo status giuridico le riconoscesse il diritto al conseguimento della formazione professionale relativa al primo ed al secondo segmento per l'acquisizione della rispettiva posizione giuridica ed economica riconosciuta dalla legge, di fatto aveva conseguito solo l'attestato di formazione relativo al primo segmento perché la scuola pilota non aveva attivato la formazione relativa al secondo segmento, formazione necessaria ai fini del conseguimento della posizione economica, con la conseguente sua esclusione dalla relativa graduatoria. Tale prospettazione non è utile all'accoglimento della domanda. La specifica procedura attributiva della posizione economica reclamata prevede che, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti, tale posizione sia conferita per surroga delle posizioni economiche rese libere a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, secondo il disposto dell'art 4, comma 2 dell'accordo nazionale del 12 maggio 2011 il quale dispone che “Le posizioni economiche annualmente attribuibili per surroga agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie sono determinate in relazione alle effettive cessazioni dal servizio determinatesi al 1° settembre, ivi compresi i passaggi in altro ruolo o altra area professionale, del personale già titolare del beneficio economico, ossia previa verifica degli attestati inviati dai dirigenti scolastici”. Tale verifica è prodromica all'adozione del decreto del Direttore generale dell
[...]
con il quale, “VALUTATI gli attestati inviati dai Dirigenti Controparte_6 scolastici per il personale titolare presso le proprie Istituzioni scolastiche;
DISPONE l'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che ne ha maturato il diritto per surroga, in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica;
assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica”. Pertanto, trattandosi di procedura di valutazione dei candidati inseriti nella graduatoria ad esaurimento, per l'attribuzione per surroga delle I posizioni economiche A.T.A. la verifica ministeriale è attributiva della posizione auspicata per cui non sussiste l'automatismo ipotizzato dalla ricorrente per il conseguimento di tale beneficio, in conseguenza del solo possesso dei requisiti richiesti. A questo punto la mancata partecipazione di parte ricorrente al percorso formativo relativo al secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento - (Area A-B) ha impedito al di effettuare la prescritta valutazione della sua CP_1 specifica situazione al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per inserire il suo nominativo nella graduatoria finale dei beneficiari - pubblicata con decreto prot. 535 del 14.01.2022 contenente l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica, assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica - per cui non sussiste il diritto a beneficiare delle conseguenze patrimoniali di detta posizione mancando l'atto datoriale dispositivo dell'attribuzione della posizione economica, ossia un provvedimento di natura costitutiva. La pretesa attorea volta alla remunerazione della 1 posizione economica nella misura annua di € 1.200 scaturisce, dunque, da un diritto che, lungi dall'essere correlato in modo automatico al possesso dei requisiti oggettivi, si sarebbe dovuto accertare in sede valutativa;
tra l'altro la remunerazione è correlata allo svolgimento di attività aggiuntive, come disposto dall'art.4, comma 1 accordo nazionale 20.10.2008 secondo cui “le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinate con la contrattazione di scuola, nell'ambito della definizione generale dell'organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale, da effettuare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007 (cfr.) cui consegue quanto disposto dal successivo comma 2 “Il personale titolare della posizione economica è tenuto comunque a svolgere le mansioni, definite con le modalità di cui al comma 1…”, attività e mansioni che parte ricorrente non ha allegato né, tantomeno, provato. Pertanto, è errata la rivendicazione del trattamento economico in forma retributiva, potendo al più ipotizzarsi una rivendicazione risarcitoria in termini di perdita di chance valutativa che, se correttamente allegata, avrebbe potuto configurare una ragionevole probabilità di esito positivo della valutazione e di eventuale parametrazione del danno al mancato guadagno. Ciò posto, anche in merito alla diversa possibile determinazione del credito in termini risarcitori, la prospettazione attorea e la relativa domanda scontano un difetto di allegazione e prova. L'attribuzione di questa posizione economica avviene, infatti, come sopra chiarito, progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione dei titoli specificamente individuati dalla contrattazione collettiva di categoria. Ne consegue che quanto dedotto non è utile a ritenere, secondo un criterio di 'capienza' con alta probabilità logica (v. Cass. n. 12491/2020), che la ricorrente, seppure inserita nella graduatoria con il punteggio corretto (si ricordi che nella nota MIUR prot.40587/2016 richiamata nella circolare della Direzione Regionale prot. 17724 del 05.09.2017, in materia di certificazione si sanciva espressamente che: “Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche”), avrebbe ottenuto il riconoscimento della posizione economica richiesta al posto di altro aspirante o di altri aspiranti a cui tale posizione economica è stata assegnata. Ella, al riguardo, si è limitata a sostenere che avrebbe avuto diritto all'attribuzione della posizione economica ma ha totalmente omesso di indicare se la stessa fosse stata assegnata ad altri aspiranti e, soprattutto, chi sono costoro e/o chi di loro in posizione a lei deteriore per punteggio ha avuto l'attribuzione della posizione economica da lei auspicata. Pertanto, tale domanda, assorbita ogni ulteriore valutazione, va respinta Nulla per le spese processuali data la mancata costituzione delle parti resistenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
nulla per le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 18/02/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/02/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5670/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Fiengo e Parte_1 con il medesimo elett.me domiciliata in Cercola (Na) alla via D. Riccardi n. 147
RICORRENTE E
, l' l l'Istituto Controparte_1 CP_2 CP_3
Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che con atto prot. n. 3832 del 01.12.2010 dell Controparte_4 era stata assunta in servizio a tempo indeterminato alla data del 30.11.2010
[...] con la qualità di collaboratore scolastico (area contrattuale A) presso l'istituzione scolastica NAEE09000E di giusto contratto C.C.N.L. del 29.11.2007 per il CP_3
Comparto Scuola, con il profilo professionale di assistente amministrativo di cui all'art. 9 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 3.01.2009; che era stata collocata nell'area professionale ”B” del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo professionale Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica dalla data di assunzione effettiva del servizio;
che prestava il suo servizio presto l .I. Parte_2 di che con prot. n. 1171 del 15.01.2018 (all. n. 7) del Direttore CP_5 CP_3 Generale dell con oggetto “Piano Controparte_6 nazionale di formazione del personale ATA…Certificazione delle attività formative”, erano stati indicati i segmenti formativi necessari per il completamento della formazione per ciascuna posizione economica nonché le scuole pilota a cui erano stati concessi i finanziamenti statali necessari per i corsi di formazione;
che, con nota dell erano stati individuati i Poli Controparte_4 formativi nonché tutte le indicazioni da seguire in ordine alle modalità formali e sostanziali dei corsi di formazione;
che, in particolare, le istituzioni scolastiche individuate quali “Poli formativi“ avevano l'obbligo di …” realizzare le attività formative, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, entro il 10 dicembre 2017…”, nonché …”informare tempestivamente e adeguatamente il personale ammesso ai corsi e favorire la massima partecipazione ai corsi del personale interessato alla formazione…”; era stata, altresì, specificata pedissequamente l'autonomia …”più ampia…” in capo alle istituzioni scolastiche in merito all'organizzazione dei corsi individuando i criteri generali e le modalità di partecipazione;
che la formazione era stata determinata in quattro aree, Qualificazione area A, Qualificazione area B, Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento - (Area A-B), Qualificazione superiore avanzata – terzo segmento - (Area B); che, sulla base di tali presupposti normativi, previa istanza di partecipazione, era stata assegnata per il percorso di formazione relativo al primo segmento ed al secondo segmento all
[...]
che aveva partecipato al corso di formazione e la Dirigente Controparte_7
Scolastica dell'Istituto E. Medi prof. , in data 26.03.2018, aveva Persona_1 rilasciato certificazione attestante la conclusione del corso con …” esito positivo…”; che l'Istituto scolastico Medi non l'aveva più convocata per ulteriori attività formative finalizzate all'acquisizione della posizione giuridica economica spettante come per legge;
che, con la nota prot. n. 26382 dell'11.12.2019, il Direttore Generale dell
[...] aveva delegato i Dirigenti degli Ambiti Controparte_6
Territoriali allo scorrimento delle graduatorie provinciali, ai fini dell'attribuzione delle posizioni economiche, nei confronti del personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015; che l'attribuzione delle posizioni economiche, per surroga, poteva avvenire esclusivamente a favore degli aventi diritto inseriti nelle graduatorie provinciali ed in possesso della certificazione che attestavano il completamento delle attività formative previste per ciascuna posizione;
che, con decreto prot. 535 del 14.01.2022, era stato pubblicato l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica, assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica;
che era stata esclusa in quanto il CSA aveva rilevato la sua mancata partecipazione al percorso formativo relativo al secondo segmento
“Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)”; che aveva pedissequamente seguito le direttive fornite dall'Istituto Medi incaricato alle attività formative ed aveva svolto le ore di formazione per cui era stata ritualmente convocata, laddove il suo status giuridico le riconosceva il diritto al conseguimento della formazione professionale relativa al primo ed al secondo segmento per l'acquisizione della rispettiva posizione giuridica ed economica riconosciuta dalla legge;
che la condotta posta in essere dall'istituto pilota Medi le aveva determinato un grave nocumento essendosi vista riconoscere alla fine del corso durato 25 ore solo il I segmento, nonostante il corso dovesse essere a completamento dei due segmenti così come previsto dai fondi economici stanziati nel piano di formazione;
che il comportamento dell'Istituto scolastico Medi le aveva determinato un danno grave ed irreparabile essendo stata completamente esclusa dalla graduatoria in quanto non aveva conseguito il secondo segmento necessario per il conseguimento della posizione economica;
che la posizione economica prevista e riconosciuta per ogni annualità a partire dall'anno 2017 era pari ad euro 1.200,00 ( milleduecentoeuro) lordi;
che le spettava, pertanto, la somma pari ad euro 8.400,00 lordi, a titolo di arretrati, a partire dall'anno 2017 ( 1200,00 euro annui) nonché il diritto a percepire l'indennità di posizione per il prosieguo dell'attività lavorativa sino all'età pensionabile, con riflessi sulla pensione. Tanto premesso conveniva il , l Controparte_1 CP_2
l l'Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, CP_3 ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 ed ha eseguito il corso di formazione finalizzato al conseguimento della posizione economica relativo al secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)” o in subordine accertare e dichiarare che il mancato conseguimento della posizione economica relativa al secondo segmento suindicato è imputabile alla colpa grave dell'istituito scolastico esclusivamente Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano in nome del Dirigente Scolastico;
b) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'erogazione dell'indennità economica riconosciuta alla posizione economica secondo segmento
“Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area A-B)” dall'anno scolastico 2017/18 o in subordine a titolo di risarcimento del danno il riconoscimento di una somma pari quantomeno all'indennità economica annua relativa alla posizione economi secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento- (Area AB)” determinata in euro 8400,00 lordi dal 2017 sino ad oggi rimettendosi alla valutazione equitativa del giudice in ordine alla valutazione di ulteriori danni patrimoniali configurabili quantomeno sino alla data della conclusione del rapporto lavorativo”; il tutto con vittoria di spese di lite. Il , l l l'Istituto Controparte_1 CP_2 CP_3
Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano, benchè regolarmente citati, restavano contumaci. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che: La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Per una corretta valutazione del tema d'indagine è utile una ricostruzione del quadro normativo rilevante. L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in €1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.”. L'accordo nazionale del 20.10.2008, concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, risulta essere stato emanato per regolare “i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della posizione economica orizzontale del personale ATA con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni” (cfr. art.1 comma 1); esso al comma 2 dell'art.1 prevede che “La posizione economica di cui al comma 1 è conferita al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree “A” e “B” della Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, compreso quello in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, e quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo, ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza”; l'art. 3 prevede la ripartizione delle posizioni economiche, stabilendo al comma 2 che “Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale di cui al presente Accordo, è determinato in maniera proporzionale alla consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascun profilo professionale…L'importo di ciascuna di tali posizioni è pari ad € 600,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area “A” e ad € 1200,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area “B”; il comma 3 recita “Nell'allegato 1, costituente parte integrante del presente Accordo, sono indicate, articolate per profilo professionale e per province, le ripartizioni delle posizioni economiche disponibili nonché delle unità di personale destinatarie del corso di formazione di cui al successivo articolo 7. Tali unità sono pari al numero delle posizioni economiche attribuibili, aumentato del 5%” Lo stesso art.5 la cui rubrica recita “formulazione delle graduatorie e individuazione dei beneficiari”, prevede al comma 1 che “La graduatoria provinciale per l'attribuzione del beneficio economico è formulata per ciascun profilo professionale in ogni provincia nella quale sono istituiti i relativi posti in organico”; a tali commi, si aggiunge quanto stabilito al comma 7 “Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al comma 6 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili”. Il comma 8 dell'art. 5, poi, dispone che “A conclusione del corso di formazione, il Direttore generale dell' , previo accertamento dell'esito Controparte_6 favorevole della frequenza del corso medesimo ed in ragione del contingente assegnato a ciascuna provincia e per ciascun profilo, secondo le disponibilità di cui alla tabella allegata al presente Accordo (All. 1), definisce, con apposito provvedimento, l'elenco del personale cui è attribuita la posizione economica”. Di seguito, gli ulteriori commi menzionati prevedono che “5.10. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma 7. 5.11. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7. 5.12. Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.” Infine, l'art. 7 del citato Accordo prevede che: “[…] 7.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 50 CCNL 29 novembre 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria. […].
7.3. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell' ”. Controparte_8
Con l'Accordo del 12 maggio 2011 sono state rese a carattere permanente le disposizioni per procedere annualmente, qualora necessario, alla formulazione delle nuove graduatorie. Avuto riguardo al caso in esame, il , vista la legge Controparte_1
107/2015, con nota 9684 del 06.03.2017, avviava un percorso di formazione del personale ATA appartenente ai profili professionali delle aree A e B.
Di fatto la formazione veniva articolata in due segmenti: il primo segmento che veniva qualificato come un corso di qualificazione ed era organizzato in un corso 24 ore;
il secondo segmento che veniva qualificato come un corso relativo all'attuazione della prima posizione economica ed era organizzato in un corso di 24 ore. Nella nota MIUR prot.40587/2016, richiamata nella circolare della Direzione Regionale prot. 17724 del 05.09.2017, in materia di certificazione si sanciva espressamente che: “Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche”. Tanto chiarito, con la presente domanda giudiziale parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante il suo status giuridico le riconoscesse il diritto al conseguimento della formazione professionale relativa al primo ed al secondo segmento per l'acquisizione della rispettiva posizione giuridica ed economica riconosciuta dalla legge, di fatto aveva conseguito solo l'attestato di formazione relativo al primo segmento perché la scuola pilota non aveva attivato la formazione relativa al secondo segmento, formazione necessaria ai fini del conseguimento della posizione economica, con la conseguente sua esclusione dalla relativa graduatoria. Tale prospettazione non è utile all'accoglimento della domanda. La specifica procedura attributiva della posizione economica reclamata prevede che, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti, tale posizione sia conferita per surroga delle posizioni economiche rese libere a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, secondo il disposto dell'art 4, comma 2 dell'accordo nazionale del 12 maggio 2011 il quale dispone che “Le posizioni economiche annualmente attribuibili per surroga agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie sono determinate in relazione alle effettive cessazioni dal servizio determinatesi al 1° settembre, ivi compresi i passaggi in altro ruolo o altra area professionale, del personale già titolare del beneficio economico, ossia previa verifica degli attestati inviati dai dirigenti scolastici”. Tale verifica è prodromica all'adozione del decreto del Direttore generale dell
[...]
con il quale, “VALUTATI gli attestati inviati dai Dirigenti Controparte_6 scolastici per il personale titolare presso le proprie Istituzioni scolastiche;
DISPONE l'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che ne ha maturato il diritto per surroga, in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica;
assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica”. Pertanto, trattandosi di procedura di valutazione dei candidati inseriti nella graduatoria ad esaurimento, per l'attribuzione per surroga delle I posizioni economiche A.T.A. la verifica ministeriale è attributiva della posizione auspicata per cui non sussiste l'automatismo ipotizzato dalla ricorrente per il conseguimento di tale beneficio, in conseguenza del solo possesso dei requisiti richiesti. A questo punto la mancata partecipazione di parte ricorrente al percorso formativo relativo al secondo segmento “Qualificazione superiore avanzata – secondo segmento - (Area A-B) ha impedito al di effettuare la prescritta valutazione della sua CP_1 specifica situazione al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per inserire il suo nominativo nella graduatoria finale dei beneficiari - pubblicata con decreto prot. 535 del 14.01.2022 contenente l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione della I e della II posizione economica al personale che aveva maturato il diritto per surroga in data successiva al 1° gennaio 2015, con le decorrenze indicate nelle graduatorie allegate, per i profili professionali di assistente amministrativo, I e II posizione economica, assistente tecnico, I e II posizione economica e collaboratore scolastico, I posizione economica - per cui non sussiste il diritto a beneficiare delle conseguenze patrimoniali di detta posizione mancando l'atto datoriale dispositivo dell'attribuzione della posizione economica, ossia un provvedimento di natura costitutiva. La pretesa attorea volta alla remunerazione della 1 posizione economica nella misura annua di € 1.200 scaturisce, dunque, da un diritto che, lungi dall'essere correlato in modo automatico al possesso dei requisiti oggettivi, si sarebbe dovuto accertare in sede valutativa;
tra l'altro la remunerazione è correlata allo svolgimento di attività aggiuntive, come disposto dall'art.4, comma 1 accordo nazionale 20.10.2008 secondo cui “le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinate con la contrattazione di scuola, nell'ambito della definizione generale dell'organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale, da effettuare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007 (cfr.) cui consegue quanto disposto dal successivo comma 2 “Il personale titolare della posizione economica è tenuto comunque a svolgere le mansioni, definite con le modalità di cui al comma 1…”, attività e mansioni che parte ricorrente non ha allegato né, tantomeno, provato. Pertanto, è errata la rivendicazione del trattamento economico in forma retributiva, potendo al più ipotizzarsi una rivendicazione risarcitoria in termini di perdita di chance valutativa che, se correttamente allegata, avrebbe potuto configurare una ragionevole probabilità di esito positivo della valutazione e di eventuale parametrazione del danno al mancato guadagno. Ciò posto, anche in merito alla diversa possibile determinazione del credito in termini risarcitori, la prospettazione attorea e la relativa domanda scontano un difetto di allegazione e prova. L'attribuzione di questa posizione economica avviene, infatti, come sopra chiarito, progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione dei titoli specificamente individuati dalla contrattazione collettiva di categoria. Ne consegue che quanto dedotto non è utile a ritenere, secondo un criterio di 'capienza' con alta probabilità logica (v. Cass. n. 12491/2020), che la ricorrente, seppure inserita nella graduatoria con il punteggio corretto (si ricordi che nella nota MIUR prot.40587/2016 richiamata nella circolare della Direzione Regionale prot. 17724 del 05.09.2017, in materia di certificazione si sanciva espressamente che: “Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche”), avrebbe ottenuto il riconoscimento della posizione economica richiesta al posto di altro aspirante o di altri aspiranti a cui tale posizione economica è stata assegnata. Ella, al riguardo, si è limitata a sostenere che avrebbe avuto diritto all'attribuzione della posizione economica ma ha totalmente omesso di indicare se la stessa fosse stata assegnata ad altri aspiranti e, soprattutto, chi sono costoro e/o chi di loro in posizione a lei deteriore per punteggio ha avuto l'attribuzione della posizione economica da lei auspicata. Pertanto, tale domanda, assorbita ogni ulteriore valutazione, va respinta Nulla per le spese processuali data la mancata costituzione delle parti resistenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
nulla per le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 18/02/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario