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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 giugno 2025; esaminate le note di discussione depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2472/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO S. PECORELLA, elettivamente Parte_1 domiciliata in MANFREDONIA (FG) – via D. Alighieri, 14 - presso lo studio legale dell'avv.
STEFANO S. PECORELLA
ATTRICE contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv.to SANTO SPAGNOLO, elettivamente domiciliato in CATANIA – corso Italia,
244 - presso lo studio legale dell'avv. SANTO SPAGNOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
1. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza CP_1 del sinistro occorso in data 25.09.2022, alle ore 11.00 circa, in Manfredonia, mentre si recava al mercato comunale di via Santa Restituta.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva la rampa di accesso al suddetto mercato comunale, resa scivolosa dalla pioggia in atto, cadeva a terra riportando lesioni al ginocchio destro;
- a causa del sinistro si è reso necessario l'accompagnamento presso il locale nosocomio, ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico;
- il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel
8%;
- il danno subito è stato quantificato in € 22.156,00, oltre spese mediche;
- sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_1 giacché la situazione di pericolo non risultava visibile né in alcun modo segnalata;
- con pec del 5.10.2023, l'attrice ha costituito formalmente in mora il Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti, quantificati nella somma di € 22.156,00, oltre spese mediche, nonché interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. Nel merito, il convenuto ha eccepito che non vi fosse alcuna prova che il sinistro occorso fosse avvenuto secondo le modalità denunciate dall'attrice e che la sua condotta grossolana integrerebbe l'ipotesi del caso fortuito, così escludendo la responsabilità del Il ha pertanto concluso CP_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento dovuto in considerazione del concorso colposo della danneggiata nella produzione del danno, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
****
2. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in base a quanto segue.
Preliminarmente, in relazione all'inquadramento giuridico della fattispecie, l'attrice ha dedotto che la responsabilità del convenuto può essere ricondotta nell'alveo della responsabilità per CP_1 cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Invero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare l'evento dannoso occorso e il nesso causale tra il danno e la situazione di pericolo derivante dal bene in custodia, salvo il caso fortuito.
Con particolare riferimento all'ipotesi di sinistro occorso in virtù di un'insidia sussistente su una strada pubblica, è stato chiarito come la P.A. risulti responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi sui beni demaniali, salvo la prova che il danno sia stato determinato da un fattore estrinseco, in quanto estraneo alla sua sfera di controllo, ovvero l'ipotesi in cui la fonte di pericolo costituisca essa stessa il caso fortuito, poiché causa di una potenzialità offensiva prima che fosse esigibile l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico (cfr. Cass., 6826/2021; Cass., 16295/2019; Cass.,
6703/2018; Cass., 20427/2008). Con maggiore impegno esplicativo, l'ente proprietario della strada, in quanto titolare dell'obbligo di custodia e del relativo dovere di vigilanza, risulta responsabile dei danni occorsi sulla stessa, ove risulti provato il collegamento eziologico tra la fonte di pericolo presente sul tratto stradale e l'evento dannoso. Recentemente, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.,
16295/2019). Inoltre, la giurisprudenza, ritenendo irrilevante le dimensioni della strada, ha chiarito che “la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (cfr. Cass., 24793/2013).
Sulla natura giuridica della responsabilità ex art. 2051 c.c., si contrappongono la teoria soggettiva
(responsabilità per colpa presunta, sicché è ammessa la prova dell'assenza di colpa) e la teoria oggettiva (responsabilità oggettiva, che è esclusa solo dal caso fortuito, che interrompe il nesso causale). Sul punto, la giurisprudenza ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (cfr. Cass., n.
12663/2024; Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 20943/2022; Cass., n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode, precisando che il custode è chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene.
Dunque, per questa tesi, la responsabilità per cose in custodia opererebbe automaticamente ove fosse provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode. L'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno (cfr. Cass., n. 26142/2023, Cass., n. 35429/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che anche la condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato o del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, allorquando, consistendo in un fattore sopravvenuto anomalo, è dotata di un'idoneità causale assorbente (cfr. Cass., n. 21675/2023;
Cass., n. 18435/2014; Cass., n. 4659/2014).
Il rigore dell'interpretazione data all'art. 2051 c.c. risulta moderato dall'art. 1227 c.c., in virtù del quale il giudice può escludere dall'obbligo risarcitorio i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ovvero ridurre il risarcimento in considerazione della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate. Il carattere oggettivo della responsabilità citata, quindi, non
è insensibile all'eventuale concorso colposo del soggetto danneggiato, potendo lo stesso incidere sull'an o sul quantum dell'obbligo risarcitorio. Opera, invero, il principio di autoresponsabilità, corollario del dovere di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., per cui ciascuno è tenuto ad evitare che dalla propria condotta imprudente o negligente derivino danni a terzi. Dal punto di vista della distribuzione dell'onus probandi, il danneggiato ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità, residuando in capo al convenuto l'onere di provare il caso fortuito, fattore impeditivo dell'obbligo risarcitorio (cfr. Cass., n. 12760/2024; Cass., n. 2184/2021;
Cass., n. 11526/2017). È, quindi, necessaria la prova che il danno patito dal danneggiato sia conseguenza della cosa in custodia, quindi del suo naturale dinamismo o della sua difettosità (cfr.
Cass., 5752/2022).
Pertanto, nel caso di sinistro asseritamente dovuto ad un pericolo occulto esistente sulla strada, risulta necessaria una valutazione del caso concreto;
quindi, occorre tenere in considerazione le condizioni della strada, le segnalazioni della fonte di pericolo e la condotta tenuta dal soggetto danneggiato. Invero, è stato chiarito che, ove la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile mediante l'adozione di cautele ordinarie, l'eventuale condotta imprudente tenuta dal soggetto danneggiato costituisce causa esclusiva nella produzione del sinistro, interrompendo così il legame eziologico tra la fonte di pericolo e il danno (cfr. Cass., 6554/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che l'attrice abbia assolto all'onere di specifica allegazione e prova dell'effettive modalità del sinistro e della riconducibilità causale dell'evento dannoso all'insidia denunciata. Dunque, la carenza di deduzione ad opera dell'attrice circa la presenza di un'insidia e il nesso eziologico sussistente tra la stessa e l'evento dannoso occorso impedisce di accertare la responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro. CP_1
Invero, la natura aggravata dell'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dal bene in custodia. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito come “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (cfr.
Cass., 12760/2024).
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata a dedurre di essere scivolata lungo la rampa di accesso al mercato comunale a causa della sua pendenza e scivolosità determinata dalla pioggia in atto, fornendo così una dinamica del tutto generica e poco circostanziata.
Appare opportuno, inoltre, rilevare come sul luogo del sinistro non siano intervenute forze dell'ordine, che avrebbero potuto accertare lo stato dei luoghi e raccogliere dichiarazioni di persone presenti ed informate sui fatti con un rapporto avente efficacia di piena prova fino a querela di falso.
In aggiunta, l'attrice, nella fase stragiudiziale, non ha indicato alcun testimone che avrebbe potuto confermare la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
Né tale carenza assertiva e probatoria può ritenersi sopperita dalla consulenza medico-legale a cura del dott. e quella tecnica svolta dall'ing. Infante, depositate da parte attrice con l'atto di Per_1 citazione. Sul punto, giova rammentare che la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva, di talché essa non presenta un'intrinseca efficacia probatoria in relazione a quanto accertato dal consulente di parte (cfr. Cass., 16552/2015; Cass., 13902/2013). Pertanto, in assenza di elementi probatori idonei a corroborare i risultati delle indagini peritali svolte, la consulenza di parte non può essere posta a fondamento della decisione.
In aggiunta, risulta che l'attrice non abbia allegato in maniera specifica la qualifica di insidia del pavimento su cui sarebbe occorso il denunciato sinistro. Invero, l'insidia costituisce un pericolo fortuito ed inevitabile, tale da giustificare la responsabilità aggravata prevista dall'art. 2051 c.c. Nel caso in esame, invece, il sinistro sarebbe occorso su una strada pavimentata e in condizioni di buona illuminazione, considerando l'orario mattutino (ore 11.00) dell'asserito sinistro, quindi in condizioni di piena visibilità. Inoltre, non risulta provato lo stato di pioggia che avrebbe reso scivolosa la pavimentazione, così favorendo la caduta dell'attrice. Invero, dai report dei dati meteorologici depositati da parte convenuta risulta che nella data dell'asserito sinistro, 25.10.2022, le condizioni meteo risultavano serene (cfr. report dati meteorologici allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Lo stesso consulente di parte, ing. , ha accertato come le condizioni Per_2 meteorologiche della giornata del sinistro fossero caratterizzate da nebbia e non anche pioggia, come invece dedotto da parte attrice nell'atto di citazione. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'evento dannoso fosse prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria diligenza. Orbene, il dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. ha come corollario il principio di autoresponsabilità, sicché su ciascun consociato incombe un dovere di utilizzare le ordinarie cautele al fine di evitare la produzione di un evento dannoso. È stato, invero, recentemente chiarito come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass.,
2480/2018; Cass., 9009/2015; Cass., 10300/07). Dunque, alla luce delle circostanze concrete del caso in esame, l'attrice avrebbe potuto adottare le dovute cautele idonee ad evitare l'evento dannoso, sicché non risulta sufficientemente provato il collegamento causale tra la res e l'evento dannoso per cui è causa.
Dalle considerazioni testé enunciate, risulta dunque infondata la domanda risarcitoria proposta, che va, pertanto, rigettata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1) rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
(15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 27 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 giugno 2025; esaminate le note di discussione depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2472/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO S. PECORELLA, elettivamente Parte_1 domiciliata in MANFREDONIA (FG) – via D. Alighieri, 14 - presso lo studio legale dell'avv.
STEFANO S. PECORELLA
ATTRICE contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv.to SANTO SPAGNOLO, elettivamente domiciliato in CATANIA – corso Italia,
244 - presso lo studio legale dell'avv. SANTO SPAGNOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
1. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza CP_1 del sinistro occorso in data 25.09.2022, alle ore 11.00 circa, in Manfredonia, mentre si recava al mercato comunale di via Santa Restituta.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva la rampa di accesso al suddetto mercato comunale, resa scivolosa dalla pioggia in atto, cadeva a terra riportando lesioni al ginocchio destro;
- a causa del sinistro si è reso necessario l'accompagnamento presso il locale nosocomio, ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico;
- il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel
8%;
- il danno subito è stato quantificato in € 22.156,00, oltre spese mediche;
- sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_1 giacché la situazione di pericolo non risultava visibile né in alcun modo segnalata;
- con pec del 5.10.2023, l'attrice ha costituito formalmente in mora il Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti, quantificati nella somma di € 22.156,00, oltre spese mediche, nonché interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. Nel merito, il convenuto ha eccepito che non vi fosse alcuna prova che il sinistro occorso fosse avvenuto secondo le modalità denunciate dall'attrice e che la sua condotta grossolana integrerebbe l'ipotesi del caso fortuito, così escludendo la responsabilità del Il ha pertanto concluso CP_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento dovuto in considerazione del concorso colposo della danneggiata nella produzione del danno, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
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2. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in base a quanto segue.
Preliminarmente, in relazione all'inquadramento giuridico della fattispecie, l'attrice ha dedotto che la responsabilità del convenuto può essere ricondotta nell'alveo della responsabilità per CP_1 cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Invero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare l'evento dannoso occorso e il nesso causale tra il danno e la situazione di pericolo derivante dal bene in custodia, salvo il caso fortuito.
Con particolare riferimento all'ipotesi di sinistro occorso in virtù di un'insidia sussistente su una strada pubblica, è stato chiarito come la P.A. risulti responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi sui beni demaniali, salvo la prova che il danno sia stato determinato da un fattore estrinseco, in quanto estraneo alla sua sfera di controllo, ovvero l'ipotesi in cui la fonte di pericolo costituisca essa stessa il caso fortuito, poiché causa di una potenzialità offensiva prima che fosse esigibile l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico (cfr. Cass., 6826/2021; Cass., 16295/2019; Cass.,
6703/2018; Cass., 20427/2008). Con maggiore impegno esplicativo, l'ente proprietario della strada, in quanto titolare dell'obbligo di custodia e del relativo dovere di vigilanza, risulta responsabile dei danni occorsi sulla stessa, ove risulti provato il collegamento eziologico tra la fonte di pericolo presente sul tratto stradale e l'evento dannoso. Recentemente, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.,
16295/2019). Inoltre, la giurisprudenza, ritenendo irrilevante le dimensioni della strada, ha chiarito che “la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (cfr. Cass., 24793/2013).
Sulla natura giuridica della responsabilità ex art. 2051 c.c., si contrappongono la teoria soggettiva
(responsabilità per colpa presunta, sicché è ammessa la prova dell'assenza di colpa) e la teoria oggettiva (responsabilità oggettiva, che è esclusa solo dal caso fortuito, che interrompe il nesso causale). Sul punto, la giurisprudenza ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (cfr. Cass., n.
12663/2024; Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 20943/2022; Cass., n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode, precisando che il custode è chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene.
Dunque, per questa tesi, la responsabilità per cose in custodia opererebbe automaticamente ove fosse provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode. L'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno (cfr. Cass., n. 26142/2023, Cass., n. 35429/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che anche la condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato o del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, allorquando, consistendo in un fattore sopravvenuto anomalo, è dotata di un'idoneità causale assorbente (cfr. Cass., n. 21675/2023;
Cass., n. 18435/2014; Cass., n. 4659/2014).
Il rigore dell'interpretazione data all'art. 2051 c.c. risulta moderato dall'art. 1227 c.c., in virtù del quale il giudice può escludere dall'obbligo risarcitorio i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ovvero ridurre il risarcimento in considerazione della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate. Il carattere oggettivo della responsabilità citata, quindi, non
è insensibile all'eventuale concorso colposo del soggetto danneggiato, potendo lo stesso incidere sull'an o sul quantum dell'obbligo risarcitorio. Opera, invero, il principio di autoresponsabilità, corollario del dovere di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., per cui ciascuno è tenuto ad evitare che dalla propria condotta imprudente o negligente derivino danni a terzi. Dal punto di vista della distribuzione dell'onus probandi, il danneggiato ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità, residuando in capo al convenuto l'onere di provare il caso fortuito, fattore impeditivo dell'obbligo risarcitorio (cfr. Cass., n. 12760/2024; Cass., n. 2184/2021;
Cass., n. 11526/2017). È, quindi, necessaria la prova che il danno patito dal danneggiato sia conseguenza della cosa in custodia, quindi del suo naturale dinamismo o della sua difettosità (cfr.
Cass., 5752/2022).
Pertanto, nel caso di sinistro asseritamente dovuto ad un pericolo occulto esistente sulla strada, risulta necessaria una valutazione del caso concreto;
quindi, occorre tenere in considerazione le condizioni della strada, le segnalazioni della fonte di pericolo e la condotta tenuta dal soggetto danneggiato. Invero, è stato chiarito che, ove la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile mediante l'adozione di cautele ordinarie, l'eventuale condotta imprudente tenuta dal soggetto danneggiato costituisce causa esclusiva nella produzione del sinistro, interrompendo così il legame eziologico tra la fonte di pericolo e il danno (cfr. Cass., 6554/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che l'attrice abbia assolto all'onere di specifica allegazione e prova dell'effettive modalità del sinistro e della riconducibilità causale dell'evento dannoso all'insidia denunciata. Dunque, la carenza di deduzione ad opera dell'attrice circa la presenza di un'insidia e il nesso eziologico sussistente tra la stessa e l'evento dannoso occorso impedisce di accertare la responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro. CP_1
Invero, la natura aggravata dell'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dal bene in custodia. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito come “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (cfr.
Cass., 12760/2024).
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata a dedurre di essere scivolata lungo la rampa di accesso al mercato comunale a causa della sua pendenza e scivolosità determinata dalla pioggia in atto, fornendo così una dinamica del tutto generica e poco circostanziata.
Appare opportuno, inoltre, rilevare come sul luogo del sinistro non siano intervenute forze dell'ordine, che avrebbero potuto accertare lo stato dei luoghi e raccogliere dichiarazioni di persone presenti ed informate sui fatti con un rapporto avente efficacia di piena prova fino a querela di falso.
In aggiunta, l'attrice, nella fase stragiudiziale, non ha indicato alcun testimone che avrebbe potuto confermare la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
Né tale carenza assertiva e probatoria può ritenersi sopperita dalla consulenza medico-legale a cura del dott. e quella tecnica svolta dall'ing. Infante, depositate da parte attrice con l'atto di Per_1 citazione. Sul punto, giova rammentare che la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva, di talché essa non presenta un'intrinseca efficacia probatoria in relazione a quanto accertato dal consulente di parte (cfr. Cass., 16552/2015; Cass., 13902/2013). Pertanto, in assenza di elementi probatori idonei a corroborare i risultati delle indagini peritali svolte, la consulenza di parte non può essere posta a fondamento della decisione.
In aggiunta, risulta che l'attrice non abbia allegato in maniera specifica la qualifica di insidia del pavimento su cui sarebbe occorso il denunciato sinistro. Invero, l'insidia costituisce un pericolo fortuito ed inevitabile, tale da giustificare la responsabilità aggravata prevista dall'art. 2051 c.c. Nel caso in esame, invece, il sinistro sarebbe occorso su una strada pavimentata e in condizioni di buona illuminazione, considerando l'orario mattutino (ore 11.00) dell'asserito sinistro, quindi in condizioni di piena visibilità. Inoltre, non risulta provato lo stato di pioggia che avrebbe reso scivolosa la pavimentazione, così favorendo la caduta dell'attrice. Invero, dai report dei dati meteorologici depositati da parte convenuta risulta che nella data dell'asserito sinistro, 25.10.2022, le condizioni meteo risultavano serene (cfr. report dati meteorologici allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Lo stesso consulente di parte, ing. , ha accertato come le condizioni Per_2 meteorologiche della giornata del sinistro fossero caratterizzate da nebbia e non anche pioggia, come invece dedotto da parte attrice nell'atto di citazione. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'evento dannoso fosse prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria diligenza. Orbene, il dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. ha come corollario il principio di autoresponsabilità, sicché su ciascun consociato incombe un dovere di utilizzare le ordinarie cautele al fine di evitare la produzione di un evento dannoso. È stato, invero, recentemente chiarito come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass.,
2480/2018; Cass., 9009/2015; Cass., 10300/07). Dunque, alla luce delle circostanze concrete del caso in esame, l'attrice avrebbe potuto adottare le dovute cautele idonee ad evitare l'evento dannoso, sicché non risulta sufficientemente provato il collegamento causale tra la res e l'evento dannoso per cui è causa.
Dalle considerazioni testé enunciate, risulta dunque infondata la domanda risarcitoria proposta, che va, pertanto, rigettata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1) rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
(15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 27 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura