Art. 3. 1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Note all' art. 3:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
Note all' art. 3:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.