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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 143/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LA CAPRIA DOMENICO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- Dichiarare inammissibile la domanda per come proposta dal Parte_2
- Rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna, avanzata in primo grado dagli appellati, statuita con sentenza n.78/2020, pubblicata il 17.01.2020 rg n.2279/2014 notificata al procuratore costituito il 03.02.2020
- In via gradata rideterminare la somma secondo giustizia
- Con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: preliminarmente, dichiarare inammissibile l'atto di appello per quanto già sopra esposto, poiché inficiato da nullità assoluta ed improduttivo di effetti giuridici, non essendo stati rispettati né i requisiti formali né quelli inerenti al contenuto dello stesso;
nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dall'
[...]
, in persona della Straordinaria, perché Controparte_2 CP_3
palesemente infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della
Sentenza n. 78/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore Dott. Giuseppe Campagna, in data 16/01/2020, resa pubblica il 17/01/2020, notificata il 09/03/2020 (R.G. n. 2279/2014). Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre accessori del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 23.6.2014,
in qualità di titolare del , conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
l per ottenere la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
1.994.035,17 a titolo di indebito arricchimento, in ragione dell'attività professionale
Part prestata su incarico dell' in assenza di contratto.
Si costituiva in giudizio l contestando l'ammissibilità Parte_1
dell'azione ed affermando l'esistenza di una convenzione formale tra le parti, nonché
l'inesistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indebito arricchimento.
Con sentenza n. 78/2020, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda e
Part condannava l al pagamento della somma di € 997.017,58 oltre interessi e spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 28.2.2020, l impugnava detta Parte_1
sentenza, deducendo:
A) l'inammissibilità della domanda in quanto non residuale ed in assenza di un provvedimento di rigetto della azione contrattuale per declaratoria di nullità dell'incarico conferito.
B) Violazione/falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041 e 2042 cc, non avendo distinto tra gli incarichi oggetto di convenzione e quelli conferiti dai singoli funzionari, cui doveva essere imputata la responsabilità patrimoniale e contabile.
C) Erronea valutazione del quantum debeatur, avendo parametrato l'indennizzo al compenso richiesto anziché al depauperamento, non dimostrato, subito dall'attrice.
pag. 2/6 D) Erronea valutazione delle risultanze probatorie: “Il Tribunale di prima istanza ha ritenuto soddisfatto l'onere probatorio, offerto da controparte, con un mero richiamo generico ad atti e documenti senza confutare quanto affermato, in fatto ed in diritto, dalla odierna appellante con la comparsa di costituzione e risposta le cui conclusioni, con il presente atto, vengono riproposte”.
E) Ingiusta condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la inammissibilità dell'appello Controparte_1
in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e relativamente alla proposizione di nuove eccezioni, e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è ammissibile, poiché sono stati chiaramente indicati i motivi di appello e la parti della sentenza di cui si chiede la modifica si possono ricavare dalla lettura dei singoli motivi di appello, limitatamente ai motivi sopra indentificati sub A, B e C.
Il motivo sub D è invece inammissibile, in quanto completamente privo di motivazione e di riferimenti alla sentenza impugnata. Il motivo, riportato testualmente nella parte virgolettata, si esaurisce nella enunciazione dell'errata valutazione delle prove, senza precisare a quali diverse conclusioni avrebbe dovuto giungere il giudice di primo grado nella valutazione dei documenti prodotti dall'attrice a dimostrazione della attività svolta. Il mero richiamo alle difese di cui alla comparsa di risposta non può supplire alla carenza del motivo di appello, tenuto conto che la documentazione era stata prodotta dopo la prima udienza di trattazione, nella quale l'attrice aveva chiesto l'autorizzazione al deposito di quattro fascicoli cartacei contenenti i documenti relativi alla attività professionale prestata, e che in seguito l'istruttoria si era svolta mediante esame di testimoni.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio, in quanto la residualità dell'azione di indebito arricchimento non richiede il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione contrattuale, dovendo detto requisito essere verificato quale condizione dell'azione.
pag. 3/6 Part Nel caso di specie, peraltro, è la stessa ad affermare l'inesistenza di un valido incarico contrattuale nel rispondere alle richieste di pagamento dell'appellata. La questione era stata anche affrontata in un precedente giudizio tra le parti presso il
Part Tribunale di Palmi, che con sentenza n. 11/2007 aveva accolto l'opposizione dell accertando la nullità della delibera del DG n. 1266/1995 e l'assenza di un contratto tra le parti.
Anche nel presente giudizio non vi è prova dell'esistenza di un contratto tra le parti, che doveva avere necessariamente forma scritta ai fini della validità, trattandosi di un rapporto con la P.A. La delibera 6/CS/2005 non può essere considerata alla stregua di un contratto scritto tra ente pubblico e professionista, limitandosi ad autorizzare detta stipula, che in realtà non risulta essere mai avvenuta.
L'azione di indebito arricchimento resta l'unica azione esperibile dalla professionista per ottenere il ristoro della diminuzione patrimoniale subita a seguito di prestazioni professionali fornite in favore dell'Asp senza alcuna remunerazione.
2.2. Anche il secondo motivo di opposizione, sebbene ammissibile, è infondato.
Sebbene la difesa di parte appellante non sia mai stata avanzata in primo grado, non può ritenersi eccezioni nuova, trattandosi di una mera difesa, visto che attiene all'accertamento della titolarità passiva dell'obbligazione.
L'appellante sostiene che per i singoli incarichi, diversi da quelli previsti nella convenzione approvata con la delibera 6/CS/2005, la responsabilità patrimoniale e contabile deve far riferimento al singolo funzionario che ha conferito l'incarico, per cui l'attrice avrebbe una azione contrattuale nei confronti dei singoli funzionari e non vi sarebbe spazio per un'azione di indebito arricchimento nei confronti della PA per difetto di residualità. A sostegno di questa tesi, l'appellante cita la giurisprudenza relativa all'art. 23 comma 3 DL 66/1989, conv. in legge 144/1989. La disposizione di legge
Parte menzionata, oggi trasfusa nell'art. 191 TUEL, non è tuttavia applicabile all poiché si riferisce alle regole di contabilità degli enti locali, tra i quali non figura l
[...]
(ai sensi dell'art. 2 del TUEL). Controparte_2
La disciplina prevista per i funzionari degli enti locali non può essere estesa Part automaticamente ai dirigenti e funzionari dell non sussistendo analoga disposizione normativa nell'ambito delle Aziende Sanitarie Provinciale o altri enti pag. 4/6 pubblici statali, e di conseguenza i principi giurisprudenziali richiamati in appello appaiono inconferenti.
2.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
La sentenza di primo grado, dopo aver enunciato i principi che presiedono alla liquidazione dell'indennizzo per indebito arricchimento, precisando i limiti ed i presupposti per la quantificazione, ha ritenuto di procedere equitativamente liquidando una somma pari al 50% della parcella presentata dalla professionista.
È pacifico che, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto,
l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Trattandosi di attività intellettuale, ampiamente documentata dall'attrice, la valutazione degli elementi di costo deve essere necessariamente effettuata in via equitativa. Si possono ricavare detti costi dalla parcella, non utilizzandola quale parametro per la liquidazione, ma calcolando l'incidenza del guadagno della professionista, che normalmente costituisce una percentuale del fatturato. La fattura, difatti, comprende ii costi ed il guadagno del professionista, che viene calcolato di solito tra il 15% ed il 30% nelle prestazioni d'opera, vista la incidenza dei costi (di materie prime e personale) ma che può essere innalzata fino al 50% nel caso di professioni intellettuali.
La misura indicata in sentenza appare, pertanto, coerente con i costi inerenti al tipo di prestazione professionale fornita da Controparte_1
Si deve, inoltre, precisare che il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
(Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14735, Rv. 671176 - 02).
pag. 5/6 L'arricchimento “imposto” è quello che si riferisce a prestazioni non volute dalla PA, come ad esempio l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una struttura privata autorizzata oltre il budget assegnato, ma nel caso in esame le prestazioni sono state
Parte espressamente richieste dall che aveva emesso apposita delibera di autorizzazione per una parte delle prestazioni ed incarichi specifici per le restanti.
3. Il rigetto dell'appello nel merito esclude la riforma della pronuncia sulle spese di lite del primo grado, richiesta dall'appellante quale conseguenza della riforma della decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 1.000.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per un totale di € 13.078,00 (€ 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, €
4.744,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 78/2020 Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 13.078,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 143/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LA CAPRIA DOMENICO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- Dichiarare inammissibile la domanda per come proposta dal Parte_2
- Rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna, avanzata in primo grado dagli appellati, statuita con sentenza n.78/2020, pubblicata il 17.01.2020 rg n.2279/2014 notificata al procuratore costituito il 03.02.2020
- In via gradata rideterminare la somma secondo giustizia
- Con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: preliminarmente, dichiarare inammissibile l'atto di appello per quanto già sopra esposto, poiché inficiato da nullità assoluta ed improduttivo di effetti giuridici, non essendo stati rispettati né i requisiti formali né quelli inerenti al contenuto dello stesso;
nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dall'
[...]
, in persona della Straordinaria, perché Controparte_2 CP_3
palesemente infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della
Sentenza n. 78/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore Dott. Giuseppe Campagna, in data 16/01/2020, resa pubblica il 17/01/2020, notificata il 09/03/2020 (R.G. n. 2279/2014). Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre accessori del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 23.6.2014,
in qualità di titolare del , conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
l per ottenere la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
1.994.035,17 a titolo di indebito arricchimento, in ragione dell'attività professionale
Part prestata su incarico dell' in assenza di contratto.
Si costituiva in giudizio l contestando l'ammissibilità Parte_1
dell'azione ed affermando l'esistenza di una convenzione formale tra le parti, nonché
l'inesistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indebito arricchimento.
Con sentenza n. 78/2020, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda e
Part condannava l al pagamento della somma di € 997.017,58 oltre interessi e spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 28.2.2020, l impugnava detta Parte_1
sentenza, deducendo:
A) l'inammissibilità della domanda in quanto non residuale ed in assenza di un provvedimento di rigetto della azione contrattuale per declaratoria di nullità dell'incarico conferito.
B) Violazione/falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2041 e 2042 cc, non avendo distinto tra gli incarichi oggetto di convenzione e quelli conferiti dai singoli funzionari, cui doveva essere imputata la responsabilità patrimoniale e contabile.
C) Erronea valutazione del quantum debeatur, avendo parametrato l'indennizzo al compenso richiesto anziché al depauperamento, non dimostrato, subito dall'attrice.
pag. 2/6 D) Erronea valutazione delle risultanze probatorie: “Il Tribunale di prima istanza ha ritenuto soddisfatto l'onere probatorio, offerto da controparte, con un mero richiamo generico ad atti e documenti senza confutare quanto affermato, in fatto ed in diritto, dalla odierna appellante con la comparsa di costituzione e risposta le cui conclusioni, con il presente atto, vengono riproposte”.
E) Ingiusta condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la inammissibilità dell'appello Controparte_1
in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e relativamente alla proposizione di nuove eccezioni, e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è ammissibile, poiché sono stati chiaramente indicati i motivi di appello e la parti della sentenza di cui si chiede la modifica si possono ricavare dalla lettura dei singoli motivi di appello, limitatamente ai motivi sopra indentificati sub A, B e C.
Il motivo sub D è invece inammissibile, in quanto completamente privo di motivazione e di riferimenti alla sentenza impugnata. Il motivo, riportato testualmente nella parte virgolettata, si esaurisce nella enunciazione dell'errata valutazione delle prove, senza precisare a quali diverse conclusioni avrebbe dovuto giungere il giudice di primo grado nella valutazione dei documenti prodotti dall'attrice a dimostrazione della attività svolta. Il mero richiamo alle difese di cui alla comparsa di risposta non può supplire alla carenza del motivo di appello, tenuto conto che la documentazione era stata prodotta dopo la prima udienza di trattazione, nella quale l'attrice aveva chiesto l'autorizzazione al deposito di quattro fascicoli cartacei contenenti i documenti relativi alla attività professionale prestata, e che in seguito l'istruttoria si era svolta mediante esame di testimoni.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio, in quanto la residualità dell'azione di indebito arricchimento non richiede il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione contrattuale, dovendo detto requisito essere verificato quale condizione dell'azione.
pag. 3/6 Part Nel caso di specie, peraltro, è la stessa ad affermare l'inesistenza di un valido incarico contrattuale nel rispondere alle richieste di pagamento dell'appellata. La questione era stata anche affrontata in un precedente giudizio tra le parti presso il
Part Tribunale di Palmi, che con sentenza n. 11/2007 aveva accolto l'opposizione dell accertando la nullità della delibera del DG n. 1266/1995 e l'assenza di un contratto tra le parti.
Anche nel presente giudizio non vi è prova dell'esistenza di un contratto tra le parti, che doveva avere necessariamente forma scritta ai fini della validità, trattandosi di un rapporto con la P.A. La delibera 6/CS/2005 non può essere considerata alla stregua di un contratto scritto tra ente pubblico e professionista, limitandosi ad autorizzare detta stipula, che in realtà non risulta essere mai avvenuta.
L'azione di indebito arricchimento resta l'unica azione esperibile dalla professionista per ottenere il ristoro della diminuzione patrimoniale subita a seguito di prestazioni professionali fornite in favore dell'Asp senza alcuna remunerazione.
2.2. Anche il secondo motivo di opposizione, sebbene ammissibile, è infondato.
Sebbene la difesa di parte appellante non sia mai stata avanzata in primo grado, non può ritenersi eccezioni nuova, trattandosi di una mera difesa, visto che attiene all'accertamento della titolarità passiva dell'obbligazione.
L'appellante sostiene che per i singoli incarichi, diversi da quelli previsti nella convenzione approvata con la delibera 6/CS/2005, la responsabilità patrimoniale e contabile deve far riferimento al singolo funzionario che ha conferito l'incarico, per cui l'attrice avrebbe una azione contrattuale nei confronti dei singoli funzionari e non vi sarebbe spazio per un'azione di indebito arricchimento nei confronti della PA per difetto di residualità. A sostegno di questa tesi, l'appellante cita la giurisprudenza relativa all'art. 23 comma 3 DL 66/1989, conv. in legge 144/1989. La disposizione di legge
Parte menzionata, oggi trasfusa nell'art. 191 TUEL, non è tuttavia applicabile all poiché si riferisce alle regole di contabilità degli enti locali, tra i quali non figura l
[...]
(ai sensi dell'art. 2 del TUEL). Controparte_2
La disciplina prevista per i funzionari degli enti locali non può essere estesa Part automaticamente ai dirigenti e funzionari dell non sussistendo analoga disposizione normativa nell'ambito delle Aziende Sanitarie Provinciale o altri enti pag. 4/6 pubblici statali, e di conseguenza i principi giurisprudenziali richiamati in appello appaiono inconferenti.
2.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
La sentenza di primo grado, dopo aver enunciato i principi che presiedono alla liquidazione dell'indennizzo per indebito arricchimento, precisando i limiti ed i presupposti per la quantificazione, ha ritenuto di procedere equitativamente liquidando una somma pari al 50% della parcella presentata dalla professionista.
È pacifico che, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto,
l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Trattandosi di attività intellettuale, ampiamente documentata dall'attrice, la valutazione degli elementi di costo deve essere necessariamente effettuata in via equitativa. Si possono ricavare detti costi dalla parcella, non utilizzandola quale parametro per la liquidazione, ma calcolando l'incidenza del guadagno della professionista, che normalmente costituisce una percentuale del fatturato. La fattura, difatti, comprende ii costi ed il guadagno del professionista, che viene calcolato di solito tra il 15% ed il 30% nelle prestazioni d'opera, vista la incidenza dei costi (di materie prime e personale) ma che può essere innalzata fino al 50% nel caso di professioni intellettuali.
La misura indicata in sentenza appare, pertanto, coerente con i costi inerenti al tipo di prestazione professionale fornita da Controparte_1
Si deve, inoltre, precisare che il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
(Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14735, Rv. 671176 - 02).
pag. 5/6 L'arricchimento “imposto” è quello che si riferisce a prestazioni non volute dalla PA, come ad esempio l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una struttura privata autorizzata oltre il budget assegnato, ma nel caso in esame le prestazioni sono state
Parte espressamente richieste dall che aveva emesso apposita delibera di autorizzazione per una parte delle prestazioni ed incarichi specifici per le restanti.
3. Il rigetto dell'appello nel merito esclude la riforma della pronuncia sulle spese di lite del primo grado, richiesta dall'appellante quale conseguenza della riforma della decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 1.000.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per un totale di € 13.078,00 (€ 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, €
4.744,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 78/2020 Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 13.078,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6