Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2025, proposto da AV Sensi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Giuseppe Tiripicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASL n. 1 di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Segneri, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;
nei confronti
AO UR, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/1 del 27.04.25 avente ad oggetto: “ Articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2025 n. 8 Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari. Nomina del commissario straordinario” , per effetto della quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di Direttore generale della ASL n. 1 di Sassari;
- della nota prot. n. 2917 del 28.4.25 dell’Assessorato regionale igiene e sanità e assistenza sociale, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’insediamento del Commissario straordinario dell’ASL n. 1 Sassari e la decadenza dall’incarico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non cognito ma comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna e Asl n. 1 di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella sua qualità di ex Direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari, nominato a far data dall’1.1.2022, ha impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/1 del 27.4.2025 avente a oggetto: “Articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2025 n. 8 Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari. Nomina del commissario straordinario ”, per effetto della quale è stato dichiarato decaduto dall’incarico di Direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari, nonché la nota con la quale gli è stato comunicato l’insediamento del Commissario straordinario dell’ASL n. 1 Sassari e la decadenza dall’incarico.
2. Parte ricorrente deduce l’illegittimità in via derivata della deliberazione citata per essere l’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025, di cui l’atto amministrativo costituisce attuazione, costituzionalmente illegittimo: i) per violazione degli artt. 97 e 98 Cost, in ordine ai limiti di operatività del c.d. spoil system ; ii) per violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 117, comma 3 Cost., poiché la legislazione regionale in materia non può derogare ai “ principi fondamentali ” riservati alla legislazione dello Stato; iii) per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) poiché la l.r. n. 8 del 2025, incidendo con effetto retroattivo su un contratto di lavoro a termine fisso stipulato in precedenza, istituisce deroghe “ all’ordinamento civile ”, nonché iv) per violazione dei princìpi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, anche ex art. 3 Cost., soggiungendo che, peraltro, la disposizione legislativa regionale in questione ha già formato oggetto, nei medesimi termini sopra descritti, di un ricorso alla Corte costituzionale proposto in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Resistono in giudizio la Regione autonoma della Sardegna e l’ASL n. 1 di Sassari, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 153 dell’11 giugno 2025 la sezione, ritenuta a un primo esame sussistente la giurisdizione del TAR sulla controversia, ha respinta l’istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora . Il provvedimento cautelare ha formato oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato – il quale ha, peraltro, giudicato corretta la incardinazione della controversia innanzi al giudice amministrativo - ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito (sez. III, ord. 18 luglio 2025, n. 2668).
5. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in ragione dell’intervenuta fissazione, nelle more, da parte della Corte costituzionale, dell’udienza per la decisione del ricorso proposto in via principale dal Governo avverso la medesima l.r. della cui legittimità costituzionale il ricorrente dubita nel presente giudizio.
6. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 le parti hanno discusso oralmente le questioni giuridiche oggetto del giudizio.
6.1. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento, in quanto il ricorrente non ha impugnato gli atti nelle more adottati dalla Regione e depositati in giudizio il 26.9.2025.
6.2. La parte ricorrente, oltre a replicare alle eccezioni della difesa regionale, ha altresì manifestato il proprio perdurante interesse alla definizione del giudizio di annullamento, nonostante il sopravvenuto provvedimento della Multiss S.p.A. di nomina del ricorrente quale Direttore generale, rappresentando che non intende sottoscrivere il contratto (doc. 15 Regione, dep. Il 12 gennaio 2026).
6.3. Su tali basi, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via pregiudiziale, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa regionale in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati in quanto, come già rilevato in sede cautelare, sussiste la giurisdizione di questo T.a.r., essendo impugnato un atto amministrativo di carattere generale e a monte del mero rapporto di lavoro inerente la persona del ricorrente.
Il punto è d’altronde condiviso espressamente, come detto, dalla stessa ordinanza cautelare n. 2668 del 2025 del Consiglio di Stato, “ in quanto la causa petendi dedotta in giudizio non attiene stricto sensu al rapporto lavoristico, bensì agli effetti riflessi del riordino in atto con conseguente decadenza ex lege dell’incarico, trattandosi nella specie di scrutinare la legittimità di atti costituenti esercizio del potere macro-organizzativo della Regione ex art. 2, co. 1 d.lgs. n. 165/2001 e non già di determinazioni inerenti alla gestione del singolo rapporto di lavoro ”.
8. Ciò posto, deve essere scrutinata l’eccezione di improcedibilità o comunque di inammissibilità del ricorso, svolta solo in sede di discussione orale, da parte della Regione Sardegna e della ASL n. 1 di Sassari, per non aver il ricorrente impugnato atti sopravvenuti consistenti nell’“ Avviso pubblico di selezione per la formazione delle rose di candidati idonei alla nomina di direttore delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna ”, procedura alla quale lo stesso ricorrente nelle more ha partecipato (docs. 9-10 Regione dep. 26.09.2025, Delibera di Giunta regionale n. 48/35 del 26.9.2025 e relativo Allegato).
L’eccezione è infondata.
L’indizione - e financo la partecipazione - a una procedura di selezione, quand’anche riferita al medesimo incarico dal quale la parte era stata dichiarata decaduta con l’atto amministrativo impugnato nel presente giudizio, non determina ex se il difetto di interesse alla decisione dell’impugnazione già proposta.
È evidente infatti che solo l’eventuale atto conclusivo della procedura di selezione eventualmente adottato possa assumere rilievo nel presente giudizio, nei termini che seguono:
a) se tale atto fosse di nomina del ricorrente nel medesimo incarico, questo evidentemente rileverebbe sotto il profilo della permanenza dell’interesse alla domanda di annullamento, potendo al più solo residuare un interesse ex art. 34, comma 3 c.p.a. per il periodo intermedio di decadenza;
b) se tale atto fosse di nomina di un terzo, il ricorrente potrebbe essere onerato della sua impugnazione con motivi aggiunti, incidendo esso sulla giuridica possibilità di ottenere il bene della vita.
Tale atto non è sicuramente stato adottato nel caso di specie, non essendo stato nominato alcun direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari.
In altre parole, la mera partecipazione alla nuova selezione, pure bandita per la copertura del medesimo posto da cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto, non comporta alcuna acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della impugnazione già proposta; ed infatti, il ricorrente, conseguendo l’annullamento del provvedimento impugnato e i connessi effetti ( infra par. 11), consegue evidentemente quell’ “ effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 22 del 2021), nella quale consiste la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere.
L’eccezione è dunque infondata e deve essere rigettata.
9. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, risultando dirimente quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 23 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per quanto qui rileva, dell’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016.
In tal senso la Corte, nel ricordare gli stringenti presupposti che presiedono alla possibilità per le norme regionali di prevedere il commissariamento straordinario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, ha affermato che “ il commissariamento straordinario previsto dall’impugnato art. 14, comma 1, prescindendo da situazioni di vacanza dei direttori generali ed essendo finalizzato a un mero riordino interno di enti del SSR già esistenti per adeguare il settore ai nuovi indirizzi e alle nuove finalità dell’organo politico neoeletto, senza tuttavia modificare l’assetto generale del sistema di amministrazione di tale Servizio, non rispetta, quindi, i presupposti delineati dalla giurisprudenza costituzionale per l’utilizzo di tale strumento.
Pertanto, l’automatismo decadenziale introdotto dalla disposizione impugnata, ricollegando la risoluzione del rapporto con il direttore generale all’insediamento del commissario straordinario, contrasta con i principi fondamentali sanciti dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016, che tra i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l’esercizio del potere della regione di dichiarare l’immediata decadenza del direttore generale, non ricomprende il ricorso a un «commissariamento in via straordinaria» per le ragioni individuate dalla legge regionale in esame ”.
Ciò peraltro, ricorda la Corte costituzionale, a differenza di un precedente ricorso allo strumento del commissariamento sanitario già operato dalla Regione Sardegna con la l.r. n. 24 del 2020 e richiamato dalla difesa regionale, che aveva ricevuto l’avallo della stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2021, nel quale tuttavia era dato riscontrare “ un ampio progetto di riorganizzazione degli enti del sistema sanitario regionale, da realizzarsi anche attraverso l’istituto del commissariamento straordinario, al fine di passare da un sistema di amministrazione accentrato, costituito da un solo ente (l’ATS) che aveva incorporato le precedenti aziende sanitarie locali ed era suddiviso in aree socio-sanitarie locali, a un sistema diffuso, composto da più enti di nuova istituzione (l’Azienda regionale della salute e otto aziende socio-sanitarie locali), tutti dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Gli enti commissariati erano quindi tutti di nuova istituzione e privi di un organo di vertice in carica e vi era urgenza di coprire tali posizioni ”.
10. Di tal che, l’atto impugnato nel presente giudizio – consistente nella nomina del commissario straordinario dell’ASL n. 1 di Sassari e la conseguente decadenza del ricorrente dal suo incarico – risulta irrimediabilmente illegittimo, stante la declaratoria di incostituzionalità ex tunc dell’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025 sulla cui base erano – espressamente – stati adottati.
La caducazione retroattiva di tale norma rende evidentemente privi di base legale tali atti amministrativi, che, in accoglimento del ricorso, debbono dunque necessariamente essere annullati siccome illegittimi, essendo con il presente ricorso stata dedotta proprio l’illegittimità di tali atti in via derivata per l’illegittimità costituzionale a monte della l.r. n. 8 del 2025, anche, inter alia , per il profilo di incompatibilità costituzionale accertato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 198 del 2025.
11. Da tale annullamento discende, in senso contrario a quanto eccepito dalla Regione Sardegna in sede di discussione orale, quale effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato, che, essendo venuta meno la nomina del commissario straordinario e la decadenza dall’incarico del ricorrente, quest’ultimo debba essere reintegrato nella precedente posizione da cui era stato illegittimamente dichiarato decaduto.
Non si tratta neppure, ad avviso del Collegio, di assumere una decisione su una autonoma domanda incidente sul contratto di lavoro, bensì semplicemente di individuare, sin d’ora, l’effetto automatico discendente dal giudicato di annullamento di un atto amministrativo che abbia dichiarato decaduto il ricorrente, oltre a nominare il commissario ad acta , che non può che essere quello ripristinatorio dello status quo ante rispetto a un provvedimento amministrativo illegittimo e oggetto di annullamento, siccome fondato su una legge dichiarata incostituzionale.
D’altronde, a seguire la tesi delle parti resistenti, la Regione, nonostante l’annullamento dell’atto di decadenza del ricorrente, sarebbe titolare di un nuovo e autonomo potere di nomina anche di altro direttore generale per l’ASL n. 1 di Sassari: il che evidentemente non può essere, poiché la presente sentenza di annullamento non rileva un vizio che consente alla Regione una (ri)edizione del potere, non trattandosi di aver accertato un vizio formale o procedimentale o comunque che non riconosce la spettanza ( rectius : la permanenza) del bene della vita in capo al ricorrente. Al contrario, l’illegittimità del provvedimento viene accertata proprio riconoscendo che al ricorrente “spettava mantenere” il bene della vita, poiché la Regione non poteva dichiararlo decaduto.
In altre parole, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che ha attribuito alla Regione il potere di dichiarare decaduto il ricorrente esclude che la stessa Regione possa esercitare il potere di nomina di altro direttore generale, poiché questo postulerebbe la titolarità perdurante del potere di decadenza, in uno col commissariamento, che è stato escluso dalla Corte costituzionale.
Perciò, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., l’unica modalità esecutiva del presente giudicato è quella del ripristino dello status quo ante rispetto all’adozione dell’atto impugnato di nomina del commissario e dichiarazione di decadenza del ricorrente dall’incarico ricoperto.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non ravvisandosi le ragioni di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. né altre eccezionali ragioni (cfr. Corte cost., n. 77 del 2018) per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con gli effetti di cui al par. 11 della parte motiva.
Condanna la Regione autonoma della Sardegna e l’ASL n. 1 di Sassari, in solido, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
BR ER, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR ER | Marco EL |
IL SEGRETARIO