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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 12852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12852 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.33811 /2024 Tra
avv.DELLA VEDOVA ALESSANDRO ,DELLA ROCCA Parte_1
VITTORIO
E
CP_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. ( Controparte_2
Avv. PAOLETTI BARBARA) nonchè
Controparte_3
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9062933415 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito : 39720140001829762000; 39720140011514605000 ; 39720150008820416000 ; 39720160005532239000 ; 39720160021671678000 ; 39720170007455706000 ; 39720180003761258000 ; 39720180021020947000 ; 39720190006786468000 ; 39720190023999253000 ; 39720210007671045000 concernenti contributi IVS oltre sanzioni e interessi per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013, 2015 2016, 2017, 2018, 2019. A fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione e la duplicazione delle richieste di pagamento.
L' si è costituita contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
L' è rimasto contumace. CP_1
Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della che non CP_4 può essere chiamata a rispondere per i crediti maturati e accertati successivamente al 1° gennaio 2006 in quanto non oggetto di cessione.
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.
L non ha documentato la regolare notifica degli avvisi di addebito posti a base CP_1 dell'intimazione impugnata. Pertanto, anche tenendo in considerazione la sospensione del termine prescrizionale dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 ( per un totale di 311 giorni), come stabilito dalla normativa emergenziale (art. 12 del D.L. n. 9/2020, art. 103 D.L. n. 18/2020 e successive proroghe) devono ritenersi prescritti i crediti vantati nei seguenti avvisi: n. 39720140001829762000 e n. 39720140011514605000 ( relativi ai contributi per gli anni dal 2008 al 2013; n. 39720150008820416000 ( relativo agli anni 2008-2012);n. 39720160005532239000 e n. 39720160021671678000 ( relativi all'anno 2015); n. 39720170007455706000, relativo all'anno 2016; n. 39720180003761258000, relativo all'anno 2017.
Per quanto riguarda le annualità non prescritte il ricorrente ha dedotto una indebita duplicazione evidenziando che i contributi relativi al 2018 sono stati richiesti : con avviso di addebito n. 39720180021020947000; n. 39720190006786468000 (in cui vengono richiesti 2 volte); n. 397201900239992553000; i contributi relativi al 2019 sono stati richiesti con avviso di addebito n. 397201900239992553000; n. 39720210007671045000 (in cui vengono richiesti 3 volte). In presenza di tale contestazione, l'onere probatorio relativo all'esistenza e all'esatta quantificazione del credito azionato grava sull' , ai sensi dell'art. 2697 c.c. . Tuttavia l' , rimasto CP_1 CP_5 contumace, non ha prodotto documentazione idonea a confutare l'eccezione, né ha fornito prova della corretta articolazione delle pretese contributive.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidando tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13.8.2022, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pqm
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme riportate negli avvisi di addebito 39720140001829762000 , 39720140011514605000 ; 39720150008820416000 ; 39720160005532239000 ; 39720160021671678000 ; 39720170007455706000 ; 39720180003761258000 ; 39720180021020947000 ; 39720190006786468000 ; 39720190023999253000 ; 39720210007671045000.
Condanna i resistenti in solido al pagamento di euro 4000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice