Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, le norme regolamentari locali hanno carattere integrativo di quelle contenute nel codice civile, sì che la loro violazione è sanzionata non soltanto con il risarcimento dei danni, ma anche con la riduzione in pristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PURIFICATO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 72, presso lo STUDIO GUZZI, difeso dall'avvocato GIORGIO RUBINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NZ NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, Che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3089/95 della Corte d'Appello, di ROMA, depositata il 25/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato RUBINI Giorgio, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FRATACCIA Giuseppe, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8 luglio 1983 AN ZI, proprietaria di un edificio in agro di Montecompatri, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma UI AT, esponendo tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che egli aveva costruito in un confinante suo fondo un fabbricato difforme dal relativo progetto, approvato dal Comune il 5 ottobre 1971, trasformando il solaio di copertura in un tetto a capanna e ottenendo così un piano in più; chiese quindi che fosse condannato a demolire tale sopraelevazione, realizzata in violazione della distanza di 20 metri dal confine, da osservare secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico. A tale domanda resistette il convenuto, dapprima chiedendo la sospensione del processo fino alla definizione di un giudizio, pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, relativo alla legittimità dell'ordine di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, emesso nei suoi confronti dal Sindaco di Montecompatri, successivamente deducendo di essersi limitato a ultimare un "rustico" iniziato dal proprio dante causa prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale che stabiliva il distacco minimo indicato dall'attrice e osservando inoltre di aver presentato istanza di sanatoria, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con sentenza del 22 luglio 1992 il Tribunale respinse la domanda di cui si tratta, richiamando il principio secondo cui "comportano il diritto alla demolizione solo le violazioni delle norme (legislative e/o regolamentari) sulle distanze (lato sensu intese) e la successione di una nuova e più restrittiva normativa in materia di distanze non comporta l'applicabilità di tale disciplina quando questa sia sopraggiunta a costruzione già iniziata" e rilevando che il convenuto aveva soltanto completato lavori già intrapresi in precedenza, quando era stabilita una distanza dal confine pari all'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 5 metri. Impugnata da AN ZI, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 25 ottobre 1995 ha condannato UI AT a eliminare il manufatto in questione, osservando che si era trattato di una sopraelevazione, soggetta pertanto alle nuove più rigorose norme vigenti all'epoca della sua realizzazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione UI AT, in base a quattro motivi. AN ZI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso UI AT, denunciando "violazione degli artt. 872-873 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", lamenta che la Corte di appello ha qualificato come sopraelevazione un fatto edificatorio che invece non era autonomo ne' avulso dalla costruzione del piano sottostante, essendo consistito nel completamento, sia pure in difformità dalla licenza edilizia, dei lavori già iniziati dal precedente proprietario, tanto che il Sindaco di Montecompatri, pur ordinando la demolizione, aveva escluso l'emissione di provvedimenti di decadenza, mentre il consulente tecnico di ufficio aveva riferito che le modifiche non determinavano lo snaturamento dell'opera e non erano certamente rilevanti.
La censura non può essere accolta.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il AT, aumentando di 35 cm. l'altezza del "rustico" costruito anni prima fino al solaio dal suo dante causa e ricavando in tal modo un ulteriore piano abitabile nel sottotetto, avesse realizzato non il semplice completamento dei precedenti lavori, bensì la "sopraelevazione" del fabbricato (come tale soggetta alle sopravvenute più restrittive prescrizioni del nuovo strumento urbanistico: cfr. per tutte, da ultimo, Cass. 18 marzo 1998 n. 2887). Si tratta, evidentemente, di un apprezzamento di merito che potrebbe essere sindacato in questa sede soltanto sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, che tuttavia non sono stati prospettati dal ricorrente, il quale si è limitato a opporre a quanto ha ritenuto la Corte di appello non già eventuali diversi accertamenti di circostanze di fatto, bensì una contraria loro valutazione formulata, oltre i limiti del suo compito, dal consulente tecnico di ufficio, nonché a richiamare un atto amministrativo, che semmai conferma l'estraneità del presunto "completamento", rispetto alla regolarità dell'opera, come era stata precedentemente realizzata.
Con il secondo motivo di ricorso il AT ugualmente addebita alla sentenza impugnata la "violazione degli artt. 872-873 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", sostenendo che le norme regolamentari locali, che stabiliscono le distanze, come nella specie, rispetto al confine invece che direttamente tra le costruzioni, hanno come scopo principale la tutela di interessi generali e quindi non possono considerarsi "integrative" di quelle fissate dal codice civile, secondo quanto (implicitamente) ha ritenuto la Corte di appello, per cui la loro violazione è sanzionata soltanto con il risarcimento di danni in forma generica, anziché con la riduzione in pristino.
La tesi non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte - dalla quale il collegio non ritiene di discostarsi, anche perché il ricorrente non ha indicato valide ragioni per defletterne si è costantemente orientata nel senso che il riferimento al confine oppure all'altra costruzione non è un carattere idoneo a discriminare, ai fini dell'art. 872 C.C., le norme degli strumenti urbanistici in materia di distanze, le quali nell'un caso e nell'altro sono destinate a tutelare sia l'interesse dei vicini alla fruizione di un distacco congruo, sia quello della collettività all'instaurazione di un assetto urbanistico sotto ogni aspetto ordinato: v., tra le più recenti, Cass. 2 maggio 1997 n. 3820 e i numerosissimi precedenti, tutti conformi, che non sono affatto contraddetti da Cass. 7 maggio 1987 n. 4228, richiamata dal ricorrente, la quale riguarda la ben diversa ipotesi di distanze imposte rispetto ai "confini di zona".
Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere presi in considerazione congiuntamente, poiché in entrambi viene invocata la legge 28 febbraio 1985, n. 47, sostenendosi che l'avvenuta "sanatoria" della sopraelevazione in questione l'ha resa lecita pure ai fini civilistici, stante anche la mancanza di variazioni qualificabili come "essenziali", rispetto al progetto approvato. L'assunto non può essere reputato fondato, poiché non si basa su ragioni diverse da quelle che costantemente la giurisprudenza di legittimità ha scrutinato e disatteso (v., tra le altre, Cass. 24 giugno 1996 n. 5828 e 19 maggio 1997 n. 4438), per la decisiva considerazione - condivisa dal collegio - che "la sanatoria prevista dall'art. 31 e segg. della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così detto condono edilizio) non comporta deroga alla normativa vigente, in quanto si limita a prevedere la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale e cioè ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici;
sicché, nelle controversie tra privati confinanti per violazione delle distanze legali, detta sanatoria, inerendo al rapporto tra pubblica amministrazione e privato costruttore, non può incidere nei rapporti tra quest'ultimo e i suoi vicini, i quali, se lesi dalla costruzione, conservano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni oppure la riduzione in pristino".
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna di UI AT al rimborso delle spese di giudizio sostenute da AN ZI, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo che segue.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 3.125.800, di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999